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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 18 maggio 2021 – CM / TimePartner Personalmanagement GmbH

(Causa C-311/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti nel procedimento principale

Ricorrente, appellante e ricorrente in cassazione: CM

Resistente, appellata e resistente in cassazione: TimePartner Personalmanagement GmbH

Questioni pregiudiziali

Come si definisce il concetto di «protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale» di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104/CE 1 e, in particolare, se include più di quanto il diritto nazionale e il diritto dell’Unione europea prescrivono a protezione di tutti i lavoratori.

Quali condizioni e criteri devono essere soddisfatti per ritenere che le disposizioni contenute in un contratto collettivo relative alle condizioni di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, che derogano al principio della parità di trattamento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/104/CE, siano previste nel rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale.

a)    Se l’esame del rispetto della protezione globale debba avvenire, in astratto, in riferimento alle condizioni di lavoro concordate collettivamente dei lavoratori tramite agenzia interinale che rientrano nel campo di applicazione di un tale contratto collettivo o è necessaria un’analisi comparata tra le condizioni di lavoro concordate collettivamente e le condizioni di lavoro esistenti nell’impresa alla quale i lavoratori tramite agenzia interinale sono forniti (impresa utilizzatrice).

b)    Se, in caso di deroga al principio della parità di trattamento in materia di retribuzione, il rispetto della protezione globale di cui all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104/CE, richieda la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l’agenzia interinale e il lavoratore tramite agenzia interinale.

Se le condizioni e i criteri per il rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale, come definiti dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104/CE, debbano essere imposti dal legislatore nazionale alle parti sociali, nel caso in cui conceda loro di concludere contratti collettivi che contengono disposizioni che derogano all’obbligo di parità di trattamento in relazione alle condizioni di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale, e il sistema nazionale di contrattazione collettiva prevede requisiti che facciano presumere un adeguato bilanciamento degli interessi tra le parti del contratto collettivo (cosiddetta garanzia di correttezza dei contratti collettivi).

Nel caso di risposta affermativa alla terza questione:

a)    Se il rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale, ai sensi dell’ articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104/CE, sia assicurato da disposizioni di legge che, come l’Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (legge relativa alla messa a disposizione di manodopera) nella versione in vigore dal 1° aprile 2017, prevedono per i lavoratori tramite agenzia interinale un minimo salariale, una durata massima della missione presso la stessa impresa utilizzatrice, un limite temporale alla deroga al principio della parità di trattamento in materia di retribuzione, la non applicazione di una disposizione del contratto collettivo che deroga al principio della parità di trattamento ai lavoratori tramite agenzia interinale che, nei sei mesi precedenti la missione presso l’impresa utilizzatrice, hanno cessato il rapporto di lavoro presso questo datore di lavoro o presso un datore di lavoro dello stesso gruppo di imprese ai sensi dell’ articolo 18 dell’Aktiengesetz (legge sulle società per azioni), e un obbligo da parte dell’impresa utilizzatrice di concedere al lavoratore tramite agenzie interinali l’accesso a strutture o a servizi collettivi (quali, in particolare, strutture per l’infanzia, ristorazione collettiva e trasporto) in linea di principio alle stesse condizioni di quelle applicabili ai lavoratori a tempo indeterminato.

b)    Nel caso di risposta affermativa:

se ciò valga anche nel caso in cui nelle corrispondenti disposizioni di legge, come quelle dell’Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (legge relativa alla messa a disposizione di manodopera) nella versione in vigore fino al 31 marzo 2017, non sia previsto un limite temporale alla deroga al principio della parità di trattamento in materia di retribuzione e il requisito che la missione sia solo «temporanea» non sia specificato in termini di tempo.

In caso di risposta negativa alla terza questione:

se, nel caso di regolamentazioni introdotte con contrattazione collettiva che derogano al principio della parità di trattamento in relazione alle condizioni di lavoro e d’occupazione dei lavoratori tramite agenzia interinale ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2008/104/CE, i giudici nazionali possano esaminare tali contratti collettivi senza limitarsi a stabilire se le deroghe siano state fatte nel rispetto della protezione globale dei lavoratori tramite agenzia interinale o se l’articolo 28 [della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea] e/o il riferimento all’«autonomia delle parti sociali», di cui al considerando 19 della direttiva 2008/104/CE, conceda alle parti dei contratti collettivi solo un margine di controllo giurisdizionale limitato in relazione al rispetto della protezione globale dei lavoratori interinali e, in caso affermativo, fino a che punto si estenda tale margine.

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1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).