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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della società Musée Grévin contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 18 novembre 2003

(Causa T-378/03)

Lingua processuale: il francese

Il 18 novembre 2003 la società Musée Grévin, con sede in Parigi, rappresentata dagli avv.ti Bernard Geneste e Olivia Davidson, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    riunire il presente ricorso con il ricorso T-314/03 ai fini del procedimento scritto e della fase orale;

-    annullare la decisione della Commissione europea 30 settembre 2003, diretta ad ottenere il rimborso, da parte della società Musée Grévin, delle somme asseritamente indebite;

-    condannare la Commissione europea a sopportare tutte le spese.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente ha ottenuto sovvenzioni da parte della Commissione nell'ambito di un progetto di realizzazione di un'impresa comune con un'impresa polacca. Con decisione 8 luglio 2003 la Commissione ha chiesto la restituzione dei fondi versati alla ricorrente.

La ricorrente ha impugnato tale decisione (causa T-314/03, GU C 275 del 15 novembre 2003, pag. 49). Parallelamente, la ricorrente ha inviato alla Commissione alcuni documenti giustificativi che attestano pienamente la buona utilizzazione dei fondi comunitari e le ha chiesto di riesaminare la sua decisione. Con la decisione contestata nella presente causa la Commissione ha confermato la propria decisione 8 luglio 2003.

A sostegno del ricorso la ricorrente invoca innanzi tutto una violazione del regolamento n. 11, in quanto la decisione impugnata sarebbe redatta in inglese e non in francese. Essa fa anche valere l'asserita violazione del termine di prescrizione di quattro anni, previsto dall'art. 3 del regolamento del Consiglio n. 2988/952. Essa deduce inoltre una violazione del principio di collegialità e l'incompetenza del firmatario della decisione impugnata.

La ricorrente sostiene inoltre che la decisione impugnata sarebbe priva di fondamento giuridico, sarebbe viziata da un errore manifesto di valutazione, sarebbe in contrasto con l'obbligo di motivazione e, infine, con il principio di proporzionalità.

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1 - Regolamento del Consiglio n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385).

2 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pagg. 1-4).