Language of document : ECLI:EU:F:2015:120

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione)

15 ottobre 2015

Causa F‑113/13

DI

contro

Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO)

«Funzione pubblica – Personale dell’EASO – Agente contrattuale – Periodo di prova – Licenziamento per manifesta inattitudine – Ricorso di annullamento – Concordanza tra ricorso e reclamo – Insussistenza – Irricevibilità manifesta – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale DI chiede, da una parte, l’annullamento della decisione del direttore esecutivo dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), del 28 febbraio 2013, di licenziarlo al termine del suo periodo di prova e, dall’altra, la concessione di risarcimenti a fronte dei pretesi danni morale e materiale subiti da lui stesso e dalla sua famiglia.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. DI sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Agenti temporanei – Previo reclamo amministrativo – Concordanza tra reclamo e ricorso – Identità di petitum e di causa petendi – Motivi ed argomenti che non figurano nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi – Ricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91, § 2; Regime applicabile agli altri agenti, art. 73)

Riguardo alla regola della concordanza tra ricorso e reclamo, l’articolo 91, paragrafo 2, primo trattino, dello Statuto, applicabile agli agenti contrattuali conformemente all’articolo 73 del Regime applicabile agli altri agenti, dispone che un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica è ricevibile solo se all’autorità che ha il potere di nomina o all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, a seconda dei casi, sia stato preliminarmente presentato un reclamo. Tale regola impone inoltre, a pena di irricevibilità, che un motivo dedotto dinanzi al giudice dell’Unione lo sia già stato nell’ambito del procedimento precontenzioso, affinché l’autorità che ha il potere di nomina o l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, a seconda dei casi, sia stata in grado di conoscere le censure che l’interessato formula avverso la decisione contestata.

Tale principio si giustifica con la finalità stessa del procedimento precontezioso, procedimento che ha lo scopo di consentire una composizione amichevole delle controversie sorte tra i funzionari e l’amministrazione. Pertanto, nelle cause di personale, le domande formulate dinanzi al giudice dell’Unione possono contenere solo i capi di impugnazione basati sulla stessa causa su cui si basano i capi di impugnazione invocati nel reclamo, fermo restando che tali capi di impugnazione possono essere sviluppati, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi. Per giunta, poiché il procedimento precontenzioso ha un carattere informale e gli interessati agiscono generalmente, in tale fase, senza l’assistenza di un avvocato, l’amministrazione non deve interpretare i reclami in modo restrittivo, ma, al contrario, deve esaminarli con spirito di apertura.

D’altro canto, l’articolo 91 dello Statuto non ha lo scopo di vincolare, in modo rigoroso e definitivo, l’eventuale fase contenziosa, purché il ricorso contenzioso non modifichi né il petitum né la causa petendi del reclamo. Tuttavia, perché il procedimento precontenzioso di cui all’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto possa conseguire il suo obiettivo, è necessario che l’autorità che ha il potere di nomina o l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, a seconda dei casi, sia in grado di conoscere in modo sufficientemente preciso le censure che gli interessati formulano avverso la decisione contestata.

(v. punti 20 e 26-29)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, punti 70-73, 76 e 77, e giurisprudenza citata