Language of document : ECLI:EU:T:2013:439

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

16 settembre 2013 (*)

«Clausola compromissoria – Contratti di sovvenzione conclusi nell’ambito del quinto e del sesto programma-quadro per azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e nell’ambito del programma eTEN – Projets Highway, J WeB, Care Paths, Cocoon, Secure-Justice, Qualeg, Lensis, E-Pharm Up, Liric, Grace, Clinic e E2SP – Risoluzione dei contratti – Rimborso delle somme versate – Note di addebito – Domanda riconvenzionale – Rappresentanza della ricorrente»

Nella causa T‑435/09,

GL2006 Europe Ltd, con sede in Birmingham (Regno Unito), rappresentata da M. Gardenal e E. Bélinguier-Raiz, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da S. Delaude e N. Bambara, successivamente da S. Delaude, in qualità di agenti, assistiti da R. Van der Hout, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, il ricorso proposto dalla società GL2006 Europe a norma dell’articolo 238 CE sulla base di clausole compromissorie, con il quale la ricorrente contesta le verifiche condotte nei suoi locali dall’OLAF nel dicembre 2008, la decisione contenuta nella lettera del 10 luglio 2009 con cui la Commissione ha posto termine alla sua partecipazione a due progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico nonché dodici note di addebito emesse dalla Commissione il 7 agosto 2009 per ottenere il rimborso delle somme da quest’ultima versatele nell’ambito della sua partecipazione a dodici progetti di ricerca e di sviluppo e, dall’altro, la domanda riconvenzionale volta al rimborso delle somme medesime,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da L. Truchot (relatore), presidente, M.E. Martins Ribeiro e A. Popescu, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 dicembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

[omissis]

2        Tra il 2000 e il 2006 la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, concludeva con la ricorrente dodici contratti aventi ad oggetto la partecipazione di quest’ultima a progetti di ricerca e di sviluppo in cambio di un contributo finanziario destinato all’assunzione, da parte dell’istituzione, di determinati costi sostenuti nell’ambito dell’esecuzione dei contratti medesimi.

[omissis]

7        Nel novembre 2007 l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) chiedeva la convocazione di una riunione con la direzione generale (DG) «Società dell’informazione e dei media» della Commissione a fronte di sospetti di frodi nei confronti della ricorrente nell’esecuzione dei contratti in esame. Relativamente a tale riunione l’OLAF redigeva, in data 3 dicembre 2007, una nota alla luce della quale la Commissione decideva di sospendere la valutazione del progetto di relazione di audit per effettuare verifiche complementari.

[omissis]

16      Il 10 luglio 2009 la Commissione inviava una lettera agli avvocati della ricorrente, informandoli che, da un lato, essa avrebbe posto termine definitivamente alla partecipazione di quest’ultima ai progetti Qualeg e Cocoon, ancora in via di realizzazione, e che, dall’altro, avrebbe recuperato le somme versate alla ricorrente nell’ambito della sua partecipazione alla loro realizzazione. Quest’ultima ha contestato tale decisione con lettera del 14 luglio 2009.

17      Il 7 agosto 2009 la Commissione trasmetteva alla ricorrente dodici note di addebito aventi ad oggetto il rimborso delle somme, di importo totale pari a EUR 2 258 456,31, che essa le aveva versato nell’ambito dei dodici contratti conclusi con la medesima.

 Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2009, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

19      Con separato atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 novembre 2009, la ricorrente ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione contenuta nella lettera della Commissione del 10 luglio 2009 e delle dodici note di addebito emesse il 7 agosto 2009. Per insussistenza del requisito dell’urgenza, detta domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale del 15 marzo 2010 e le spese sono state riservate.

20      La Commissione, nel suo controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 2010, ha presentato domanda riconvenzionale diretta alla condanna della ricorrente al versamento delle somme menzionate nelle note di addebito.

21      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        dichiarare che la verifica in loco effettuata dall’OLAF nel periodo compreso tra l’8 e il 12 dicembre 2008, il progetto di relazione di audit e la relazione di audit definitivo successivi, la decisione, contenuta nella lettera del 10 luglio 2009, di risoluzione dei contratti mediante i quali la ricorrente partecipava ai progetti Qualeg e Cocoon nonché le note di addebito del 7 agosto 2009 sono viziati da irregolarità e, di conseguenza, dichiararli illegittimi, nulli e non avvenuti;

–        dichiarare la validità di tutti i contratti conclusi dalla ricorrente con la Commissione;

–        inoltre, accertare l’infondatezza delle affermazioni della Commissione;

–        condannare la Commissione alle spese.

22      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        dichiarare che la decisione di risoluzione dei contratti, contenuta nella lettera del 10 luglio 2009, con i quali la ricorrente partecipava ai progetti Qualeg e Cocoon nonché le note di addebito del 7 agosto 2009 sono conformi ai contratti di cui trattasi;

–        in via riconvenzionale, ordinare alla ricorrente di rimborsarle la somma di EUR 2 258 456,31, corrispondente all’importo che figura nelle note di addebito, maggiorata degli interessi a decorrere dalla scadenza del pagamento indicata nelle note medesime;

–        condannare la ricorrente alle spese.

23      Nella replica, la ricorrente reitera sostanzialmente i capi delle conclusioni del ricorso aggiungendo un nuovo capo con cui chiede il rigetto da parte del Tribunale delle domande della Commissione.

 In diritto

 I – Sul ricorso

24      Ai sensi dell’articolo 113 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento, d’ufficio, sentite le parti, pronunciarsi sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico o dichiarare che non vi è più luogo a statuire.

25      L’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile alla procedura dinanzi al Tribunale in forza dell’articolo 53 di tale Statuto, prevede che le parti diverse dagli Stati membri, gli Stati parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), l’Autorità di vigilanza EFTA e le istituzioni dell’Unione europea debbano essere rappresentati da un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell’accordo sul SEE.

26      Con lettera del 6 marzo 2012, gli avvocati abilitati a rappresentare la GL2006 Europe hanno informato il Tribunale che essi non intendevano più svolgere tale funzione, in quanto non riuscivano più a mettersi in contatto con la ricorrente, la quale non risultava più iscritta nel registro delle imprese e non aveva adempiuto ai propri obblighi economici nei loro confronti.

27      Con lettera del 26 marzo 2012, la cancelleria del Tribunale ha informato detti avvocati che qualsiasi corrispondenza relativa alla presente causa avrebbe continuato ad essere loro inviata fino a quando la ricorrente non avesse designato nuovi rappresentanti.

28      A titolo di misura di organizzazione del procedimento del 13 giugno 2012, il Tribunale ha chiesto a detti avvocati:

–        di produrre una prova del fatto che essi avevano comunicato alla ricorrente la loro decisione di non rappresentarla più nell’ambito della presente causa;

–        con lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

–        di chiedere alla ricorrente di designare nuovi rappresentanti non oltre il 2 luglio 2012;

–        di informare quest’ultima che, in mancanza di una siffatta designazione entro il termine impartito, il Tribunale avrebbe inteso dichiarare d’ufficio che il ricorso era divenuto privo di oggetto;

–        di produrre una prova dell’invio della lettera summenzionata.

29      Detti avvocati hanno ottemperato alla richiesta del Tribunale con lettera del 20 giugno 2012.

30      Il termine impartito alla ricorrente per designare nuovi rappresentanti è scaduto alla mezzanotte del 2 luglio 2012, senza che questa abbia comunicato al Tribunale la designazione richiesta.

31      A titolo di misura di organizzazione del procedimento del 10 luglio 2012, il Tribunale ha invitato le parti a presentare le proprie osservazioni sulla possibilità di dichiarare d’ufficio che il ricorso era divenuto privo di oggetto e che non occorreva più statuire in merito, atteso che la ricorrente, non avendo designato un nuovo rappresentante entro il termine impartitole dal Tribunale, non era più rappresentata da un avvocato.

32      La Commissione ha presentato le sue osservazioni con lettera del 25 luglio 2012. La ricorrente non ha presentato osservazioni.

33      Tenuto conto del silenzio mantenuto dalla ricorrente con riguardo alla misura di organizzazione del procedimento del 13 giugno 2012, menzionata supra al punto 28, si deve dichiarare d’ufficio, conformemente all’articolo 113 del regolamento di procedura, che il ricorso è divenuto privo di oggetto e che non occorre più statuire [v., in tal senso, ordinanze del Tribunale del 20 giugno 2008, Leclercq/Commissione, T‑299/06, non pubblicata nella Raccolta, punto 15; del 2 settembre 2010, Spitzer/UAMI – Homeland Housewares (Magic Butler), T‑123/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 8, e del 16 maggio 2012, La City/UAMI – Bücheler e Ewert (citydogs), T‑444/09, punto 12].

34      Di conseguenza, non occorre più statuire sul capo delle conclusioni della Commissione diretto a che il Tribunale dichiari il ricorso irricevibile.

 II – Sulla domanda riconvenzionale presentata dalla Commissione

35      Con lettere del 2 e del 25 luglio 2012, la Commissione ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulla sua domanda riconvenzionale anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo avesse dichiarato che non sarebbe più stato necessario statuire sul ricorso proposto dalla ricorrente. La domanda riconvenzionale della Commissione è diretta ad ottenere la condanna della ricorrente al rimborso della somma di EUR 2 258 456,31, corrispondente all’importo complessivo delle somme a quest’ultima versate nell’ambito dell’esecuzione dei dodici contratti conclusi con essa, maggiorata degli interessi a decorrere dalla scadenza di pagamento fissata nelle note di addebito emesse il 7 agosto 2009.

 A – Osservazioni preliminari

36      Prima di esaminare se la presente decisione di non luogo a statuire sul ricorso proposto dalla ricorrente osti a che il Tribunale si pronunci sulla domanda riconvenzionale della Commissione, occorre acclarare se il Tribunale sia competente a conoscere della presente controversia.

37      A termini dell’articolo 238 CE, i giudici dell’Unione sono competenti a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o per conto di questa.

38      La competenza del Tribunale a conoscere, in forza di una clausola compromissoria, di una controversia riguardante un contratto deve essere valutata, in base alla giurisprudenza, alla luce di detta disposizione e delle pattuizioni della clausola stessa (sentenze della Corte dell’8 aprile 1992, Commissione/Feilhauer, C‑209/90, Racc. pag. I‑2613, punto 13, e del Tribunale del 9 febbraio 2010, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑340/07, non pubblicata nella Raccolta, punto 76). Tale competenza costituisce una deroga rispetto al diritto ordinario e dev’essere, quindi, interpretata in senso restrittivo (sentenze della Corte del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, 426/85, Racc. pag. 4057, punto 11, e del Tribunale del 16 dicembre 2010, Commissione/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari e Gessa, T‑259/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 39). In tal senso, il Tribunale può, da un lato, statuire su una controversia contrattuale solo nel caso in cui le parti manifestino la volontà di attribuirgli tale competenza (sentenza Commissione/Arci Nuova associazione comitato di Cagliari e Gessa, cit., punto 39) e, dall’altro, conoscere solo delle domande derivanti da un contratto contenente la clausola compromissoria o che siano in relazione diretta con le obbligazioni che ne derivano (sentenza Commissione/Zoubek, cit., punto 11).

39      Nella specie, è pacifico che ciascuno dei dodici contratti conclusi tra la ricorrente e la Commissione contenga una clausola compromissoria che attribuisce la competenza al Tribunale per conoscere delle controversie relative alla validità, all’applicazione e all’interpretazione dei contratti medesimi. Una clausola di tal genere figura all’articolo 13 dei contratti conclusi a norma del sesto PC e all’articolo 5 dei contratti stipulati ai sensi del quinto PC e a titolo del programma eTEN.

40      Inoltre, va rilevato che la Commissione, nel proprio controricorso, ha menzionato le clausole contrattuali su cui essa fonda la propria domanda riconvenzionale, vale a dire l’articolo 26, paragrafo 3, delle condizioni generali applicabili ai contratti conclusi a norma del quinto PC, il punto II.29, paragrafo 1, e il punto II.31, paragrafo 1, delle condizioni generali applicabili ai contratti conclusi a norma del sesto PC e l’articolo 17, paragrafo 4, delle condizioni generali applicabili ai contratti conclusi ai sensi del programma eTEN. Dette clausole autorizzano la Commissione a chiedere il rimborso delle somme indebitamente percepite dai loro beneficiari.

41      Pertanto, la domanda riconvenzionale si basa sui contratti di cui trattasi e sui diritti ed obblighi che ne derivano, in base alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 38.

42      Inoltre, secondo la giurisprudenza, nel sistema comunitario dei rimedi giuridici, la competenza a statuire su un ricorso nella controversia principale implica l’esistenza di una competenza a statuire su qualsivoglia domanda riconvenzionale proposta nel corso del medesimo procedimento che provenga dallo stesso atto o dal medesimo fatto che costituisce oggetto del ricorso. Tale competenza si fonda sull’interesse dell’economia procedurale e sulla priorità riconosciuta al giudice adito per primo, considerazioni, queste, che vengono comunemente riconosciute anche nei sistemi processuali degli Stati membri (v. ordinanza della Corte del 27 maggio 2004, Commissione/IAMA Consulting, C‑517/03, non pubblicata nella Raccolta, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

43      Ne consegue che il Tribunale è competente, in linea di principio, a statuire sulla domanda riconvenzionale presentata dalla Commissione.

44      Inoltre, si deve rilevare che la domanda riconvenzionale della Commissione, essendo diretta ad ottenere la condanna della ricorrente al pagamento delle somme indicate nelle note di addebito del 7 agosto 2009, ha un oggetto distinto dal mero rigetto delle richieste di quest’ultima, le quali sono volte, in particolare, all’annullamento delle note di addebito.

45      Orbene, il non luogo a statuire sul ricorso proposto dalla ricorrente non è atto a soddisfare la domanda della Commissione, in quanto non comporta alcuna condanna della ricorrente al pagamento delle somme indicate nelle note di addebito.

46      Ne risulta, da un lato, che la domanda riconvenzionale della Commissione possiede un oggetto nonostante il fatto che il ricorso della ricorrente ne sia privo e, dall’altro, che la Commissione conserva un interesse a che sia accolta la propria domanda riconvenzionale.

47      Inoltre, si deve rilevare che il fatto di statuire sulla domanda riconvenzionale della Commissione esenta quest’ultima dall’obbligo di proporre un nuovo ricorso, laddove, come essa ha fatto valere nella sua lettera del 25 luglio 2012, le parti sono già state in grado di esporre tutti gli argomenti di cui intendevano avvalersi nell’ambito della presente causa. Tale soluzione risulta pertanto giustificata da ragioni di economia processuale.

48      Per di più, come giustamente rilevato dalla Commissione nella lettera summenzionata, il fatto di statuire sulla sua domanda riconvenzionale non pregiudica i diritti della difesa della ricorrente. Infatti, nel momento in cui è sopravvenuto il motivo del non luogo a statuire sul ricorso, vale a dire la mancata designazione di nuovi rappresentanti entro il termine impartito, la fase scritta del procedimento era terminata. La ricorrente era stata quindi in grado di presentare nella replica argomenti in risposta alla domanda riconvenzionale della Commissione, cosa che essa ha fatto. Inoltre, la ricorrente è stata informata, tramite i suoi rappresentanti, dell’avvio della fase orale del procedimento e dello svolgimento di un’udienza di discussione il 13 dicembre 2012.

49      Dalle suesposte considerazioni emerge che occorre statuire sulla domanda riconvenzionale presentata dalla Commissione.

 B – Sulla fondatezza della domanda riconvenzionale

50      La domanda riconvenzionale della Commissione è volta a che la ricorrente sia condannata, da un lato, a rimborsarle tutte le somme da quest’ultima indebitamente percepite nell’ambito dell’esecuzione dei dodici contratti conclusi con essa e, dall’altro, a versarle gli interessi di mora che tali somme avrebbero prodotto a decorrere dalla scadenza di pagamento fissata nelle note di addebito del 7 agosto 2009.

51      I dettagli delle somme menzionate nelle note di addebito riguardanti ciascuno dei progetti di cui trattasi sono così formulati:

–        Lensis: EUR 257 598,49;

–        E-Pharm Up: EUR 153 227,00;

–        Liric: EUR 36 694,12;

–        Grace: EUR 493 735,91;

–        Cocoon: EUR 201 387,39;

–        Secure-Justice: EUR 217 564,26;

–        Qualeg: EUR 291 371,53;

–        Care Paths: EUR 144 352,41;

–        Highway: EUR 76 000,00;

–        J WeB: EUR 70 807,45;

–        E2SP: EUR 120 717,75;

–        Clinic: EUR 195 000,00;

 1. Sulla ripetizione dell’indebito

[omissis]

148    Di conseguenza, si deve rilevare che la Commissione ha richiesto, conformemente ai contratti conclusi con la ricorrente, con le dodici note di addebito ad essa inviate il 7 agosto 2009, il rimborso della somma di EUR 2 258 456,31, corrispondente al totale delle somme versate alla ricorrente in forza dei contratti medesimi.

149    Poiché, inoltre, quest’ultima non contesta le somme indicate nelle note di addebito, deve essere accolta la domanda della Commissione diretta a che la ricorrente sia condannata a rimborsarle la somma pari a EUR 2 258 456,31 da essa indebitamente percepita.

 2. Sugli interessi moratori

150    La Commissione chiede che la ricorrente sia condannata a versarle gli interessi moratori che le somme indicate nelle note di addebito del 7 agosto 2009 avrebbero prodotto a decorrere dalla scadenza di pagamento fissata in tali note.

[omissis]

155    La ricorrente deve essere pertanto condannata a versare gli interessi previsti, secondo i rispettivi contratti, dalle clausole menzionate supra ai punti 152, 153 e 154 a decorrere dalle scadenze fissate nelle corrispondenti note di addebito.

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Non occorre più statuire sul ricorso proposto dalla GL2006 Europe Ltd.

2)      La GL2006 Europe è condannata a versare alla Commissione europea la somma di EUR 2 258 456,31, maggiorata degli interessi a decorrere dalle scadenze indicate nelle note di addebito del 7 agosto 2009.

3)      La GL2006 Europe è condannata alle spese.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 settembre 2013.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.


1 –      Vengono riportati solamente i punti della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.