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Ricorso proposto il 21 maggio 2008 - Transnational Company "Kazchrome" e ENRC Marketing / Consiglio

(Causa T-192/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Transnational Company "Kazchrome" (TNK Kazchrome) (Aktobe, Kazakstan) e ENRC Marketing AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: L. Ruessmann e A. Willems, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Dichiarare ammissibile il ricorso;

annullare il regolamento (CE) del Consiglio n. 172/2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia nella parte in cui si applica alle ricorrenti;

condannare il Consiglio alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, che producono e vendono ferrosilicio sul mercato dell'Unione europea, chiedono l'annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 25 febbraio 2008, n. 172 1, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Egitto, del Kazakstan, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono che il regolamento controverso le riguarda direttamente ed individualmente e che il dazio antidumping istituito da tale regolamento è il risultato di molteplici errori manifesti di valutazione, di errori di fatto manifesti e di violazioni del regolamento di base 2 (in prosieguo: "il regolamento di base") nonché dell'accordo antidumping dell'OMC. Le ricorrenti inoltre sostengono che il convenuto non ha adempiuto l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 253 CE.

Sulla base del primo motivo, le ricorrenti deducono che il Consiglio non ha adeguatamente distinto tra gli effetti causati da altri fattori noti e qualsiasi pregiudizio causato dalle importazioni in questione e che, pertanto, le conclusioni tratte dal Consiglio violano gli artt. 3, n. 2, 3, n. 6 e 3, n. 7 del regolamento di base.

Sulla base del secondo motivo, le ricorrenti sostengono che il dazio antidumping è stato adottato in seguito a un'errata valutazione dell'interesse della Comunità e in violazione degli artt. 9, n. 4, e 21 del regolamento di base.

Con il terzo motivo le ricorrenti affermano che, pur avendo fornito alle istituzioni informazioni verificabili, esse sono state trattate come se non avessero collaborato,che il Consiglio ha omesso di verificare i fatti utilizzati per confutare le informazioni disponibili che sono state loro rese note e che non ha adeguatamente applicato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato, entro i limiti temporali imposti dal regolamento di base.

Sulla base del quarto motivo, le ricorrenti affermano che i loro diritti della difesa sono stati violati nel corso delle indagini.

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1 - GU 2008 L 55, pag. 6.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).