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Ricorso proposto il 29 dicembre 2010 - Just Music Fernsehbetrieb / UAMI - France Télécom (Jukebox)

(Causa T-589/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Just Music Fernsehbetrieb GmbH (Landshut, Germania) (rappresentante: avv. T. Kaus)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: France Télécom SA (Parigi, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 ottobre 2010, procedimento R 1408/2009-1;

ordinare al convenuto di riformare la decisione di opposizione 30 settembre 2010, procedimento B 1304494, e di accogliere integralmente la domanda di registrazione n. 6163778;

condannare il convenuto alle spese;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso e alla divisione di opposizione;

in subordine, sospendere il procedimento fino all'adozione di una decisione definitiva sulla domanda di decadenza depositata dalla ricorrente presso l'UAMI il 21 dicembre 2010 contro il marchio comunitario anteriore n. 3693108.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "Jukebox", per servizi delle classi 38 e 41 - domanda di marchio comunitario n. 6163778

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 3693108 del marchio figurativo "JUKE BOX", per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: la ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola, in primo luogo gli artt. 15 e 42, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché non è stata fornita alcuna prova dell'uso effettivo del marchio su cui si fonda l'opposizione, vale a dire la registrazione comunitaria n. 3693108 del marchio "JUKE BOX"; in secondo luogo, gli artt. 8, n. 1, lett. b), 9 e 65, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente valutato la somiglianza del marchio contestato; e, in terzo luogo, l'art. 78 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non ha esercitato i propri poteri di indagine e non ha fatto pieno uso delle proprie competenze.

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