Language of document : ECLI:EU:C:2024:50

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

18 gennaio 2024 (*)

Indice


Contesto normativo

Azione comune 2008/124

Regolamento (CE) n. 593/2008

Fatti

Procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte nonché sentenza impugnata

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

Sull ’impugnazione

Sulla ricevibilità dell ’impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul primo motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla prima parte del quarto motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul terzo motivo di impugnazione

Sulla prima parte del terzo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sulla seconda parte del terzo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sulla terza parte del terzo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sulla seconda e sulla terza censura della quarta parte del terzo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sulla quinta parte del terzo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sulla sesta parte del terzo motivo di impugnazione

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sul secondo motivo di impugnazione e sulla prima censura della quarta parte del terzo motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla seconda parte del quarto motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul quinto motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul sesto motivo di impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese


«Impugnazione – Clausola compromissoria – Personale delle missioni internazionali dell’Unione europea – Contratti d’impiego consecutivi a tempo determinato – Domanda di riqualificazione dell’insieme dei rapporti contrattuali in contratto a tempo indeterminato – Domanda di risarcimento per licenziamento illegittimo – Ricorso per risarcimento danni – Principio di non discriminazione – Principio del ne ultra petita – Obbligo di motivazione – Snaturamento del diritto nazionale – Spese»

Nella causa C‑46/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 gennaio 2022,

Liam Jenkinson, residente in Killarney (Irlanda), rappresentato da N. de Montigny, avocate,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da M. Bauer, J. Rurarz e A. Vitro, in qualità di agenti;

Commissione europea, rappresentata inizialmente da D. Bianchi, G. Gattinara e B. Mongin, in qualità di agenti, successivamente da D. Bianchi, G. Gattinara e L. Hohenecker, in qualità di agenti;

Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), rappresentato da S. Marquardt, E. Orgován e R. Spac, in qualità di agenti;

Eulex Kosovo, rappresentata da E. Raoult, avocate, e N. Reilly, barrister,

convenuti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, T. von Danwitz, A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: J. Richard de la Tour

cancelliere: M. Krausenböck, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 marzo 2023,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 maggio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, il sig. Liam Jenkinson chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 novembre 2021, Jenkinson/Consiglio e a. (T‑602/15 RENV; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:764), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda fondata sull’articolo 272 TFUE e diretta, da un lato, a far riqualificare l’insieme dei contratti d’impiego del ricorrente in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e, dall’altro lato, a ottenere il risarcimento del danno contrattuale che egli asserisce di aver subito e, in secondo luogo, domande fondate sugli articoli 268 e 340 TFUE, dirette a stabilire la responsabilità extracontrattuale del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione europea e del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), o della missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, di cui all’articolo 1 dell’azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell’Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, Eulex Kosovo (GU 2008, L 42, pag. 92) (in prosieguo: l’«Eulex Kosovo»).

 Contesto normativo

 Azione comune 2008/124

2        L’articolo 9, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124 così dispone:

«L’[Eulex Kosovo] può altresì assumere personale internazionale e locale su base contrattuale, in funzione delle necessità».

3        L’articolo 10, paragrafo 3, di tale azione comune prevede quanto segue:

«Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale».

 Regolamento (CE) n. 593/2008

4        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento Roma  I»):

«L’esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 13».

5        L’articolo 8 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.      Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2.      Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro. Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.

3.      Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.

4.      Se dall’insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese».

6        L’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del suddetto regolamento così dispone:

«1.            Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento.

2.      Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro».

7        L’articolo 10 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«1.            L’esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto o la disposizione fossero validi.

2.      Tuttavia, un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1».

8        L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento Roma I così dispone:

«Un contratto concluso tra persone che si trovano, o i cui intermediari si trovano, nello stesso paese al momento della conclusione è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del presente regolamento o della legge del paese in cui è concluso».

9        L’articolo 13 di tale regolamento prevede quanto segue:

«In un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di tale paese, può invocare la sua incapacità risultante da un’altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l’altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l’ha colpevolmente ignorata».

 Fatti

10      I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 5 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.

11      Il sig. Jenkinson, cittadino irlandese, è stato impiegato, innanzitutto, dal 20 agosto 1994 al 5 giugno 2002, nell’ambito di vari contratti consecutivi di lavoro a tempo determinato (CTD), presso la Missione di vigilanza dell’Unione europea in Iugoslavia (in prosieguo: l’«EUMM»).

12      Egli è stato successivamente impiegato dal 17 giugno 2002 al 31 dicembre 2009, nell’ambito di vari CTD consecutivi, presso la Missione di polizia dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina (in prosieguo: l’«EUPM»).

13      Infine, il sig. Jenkinson è stato impiegato presso l’Eulex Kosovo dal 5 aprile 2010 al 14 novembre 2014, nell’ambito di undici CTD consecutivi (in prosieguo: gli «undici CTD») conclusi, per quanto riguarda i primi nove, con il capo dell’Eulex Kosovo e, per quanto riguarda gli ultimi due, con la stessa Eulex Kosovo.

14      Nel corso del decimo CTD, relativo al periodo compreso tra il 15 giugno e il 14 ottobre 2014, il sig. Jenkinson è stato informato, con lettera del capo dell’Eulex Kosovo datata 26 giugno 2014, che, a seguito di una decisione di ristrutturazione dell’Eulex Kosovo adottata dagli Stati membri il 24 giugno 2014, la posizione che ricopriva sin dalla sua assunzione nell’ambito di quest’ultima sarebbe stata soppressa dopo il 14 novembre 2014 e che, di conseguenza, il suo contratto non sarebbe stato rinnovato oltre tale data.

15      Un undicesimo e ultimo CTD veniva quindi concluso tra il sig. Jenkinson e l’Eulex Kosovo per il periodo compreso tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2014 (in prosieguo: l’«ultimo CTD»).

16      Ad eccezione di quest’ultimo CTD, tutti i CTD conclusi dal sig. Jenkinson, relativi alle sue attività presso l’Eulex Kosovo, contenevano una clausola compromissoria che attribuiva la competenza ai «giudici belgi».

17      L’ultimo CTD, all’articolo 21, conteneva una clausola compromissoria che attribuiva al giudice dell’Unione europea, sulla base dell’articolo 272 TFUE, la competenza a conoscere di qualsiasi controversia relativa al contratto.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte nonché sentenza impugnata

18      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2015, il sig. Jenkinson ha proposto ricorso contro il Consiglio, la Commissione, il SEAE nonché contro l’Eulex Kosovo, chiedendo che il Tribunale volesse:

–        in via principale, riqualificare il suo rapporto contrattuale come «contratto di lavoro a tempo indeterminato», dichiarare la violazione, da parte dei convenuti in primo grado, degli obblighi contrattuali loro incombenti, in particolare dell’obbligo di notifica di un preavviso nell’ambito della risoluzione di un contratto a tempo indeterminato (CTI), dichiarare illegittimo il suo licenziamento con conseguente condanna delle suddette parti a corrispondergli un risarcimento per i danni subiti a causa dell’abuso del ricorso a CTD consecutivi, della violazione dell’obbligo di notifica di un preavviso nonché del licenziamento illegittimo (in prosieguo: il «primo capo della domanda»);

–        in via principale, dichiarare che il Consiglio, la Commissione e il SEAE l’avevano trattato in modo discriminatorio durante il periodo in cui era impiegato nell’ambito delle missioni internazionali dell’Unione europea di cui ai precedenti punti da 11 a 13 della presente sentenza per quanto riguarda la sua retribuzione, i suoi diritti pensionistici e altri benefici; dichiarare che egli avrebbe dovuto essere assunto in quanto agente temporaneo di uno dei convenuti, con conseguente condanna al versamento di un risarcimento dei danni subiti per tale motivo (in prosieguo: il «secondo capo della domanda»), e

–        in subordine, condannare i convenuti in primo grado sulla base della loro responsabilità extracontrattuale a risarcirlo per il danno derivante dalle violazioni dei loro obblighi (in prosieguo: il «terzo capo della domanda»).

19      Con ordinanza del 9 novembre 2016, Jenkinson/Consiglio e a. (T‑602/15, EU:T:2016:660), il Tribunale ha dichiarato la propria manifesta incompetenza a pronunciarsi sul primo e sul secondo capo della domanda dedotti in via principale e ha respinto il terzo capo della domanda in quanto manifestamente irricevibile. Di conseguenza, ha respinto integralmente il ricorso e condannato il sig. Jenkinson alle spese.

20      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 25 gennaio 2017, il sig. Jenkinson ha proposto impugnazione avverso tale ordinanza.

21      Con sentenza del 5 luglio 2018, Jenkinson/Consiglio e a. (C‑43/17 P, EU:C:2018:531), la Corte ha annullato tale ordinanza, rinviato la causa al Tribunale e riservato le spese.

22      Con atti separati depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente il 31 ottobre 2018 dalla Commissione e il 19 novembre 2018 dal Consiglio e dal SEAE, tali parti hanno sollevato eccezioni di irricevibilità con le quali deducevano, in particolare, che i fatti, le decisioni e le eventuali irregolarità invocati dal ricorrente non erano loro imputabili. Tali eccezioni di irricevibilità sono state riunite all’esame del merito con ordinanza della Prima Sezione del Tribunale del 29 marzo 2019.

23      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il primo e il secondo capo della domanda dovevano essere respinti in quanto infondati e che il terzo capo della domanda doveva essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, cosicché il ricorso doveva essere respinto nella sua interezza, senza che fosse necessario statuire sulle suddette eccezioni di irricevibilità.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

24      Con la sua impugnazione, il sig. Jenkinson chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        avocare a sé la causa;

–        in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e

–        condannare i convenuti in primo grado alle spese dei due gradi del giudizio.

25      Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare il sig. Jenkinson alle spese del presente procedimento.

26      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile, nella parte in cui è diretta contro la Commissione;

–        in subordine, respingere l’impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondata, e

–        condannare il sig. Jenkinson alle spese.

27      Il SEAE chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto infondata;

–        in caso di avocazione, dichiarare il ricorso del sig. Jenkinson irricevibile nella parte in cui è diretto contro il SEAE;

–        in caso di rinvio della causa al Tribunale, dichiarare che il SEAE non può più essere convenuto, e

–        condannare il sig. Jenkinson alle spese.

28      L’Eulex Kosovo chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondata e

–        condannare il sig. Jenkinson alle spese.

 Sull’impugnazione

29      A sostegno della sua impugnazione, il sig. Jenkinson deduce sei motivi vertenti, in sostanza, il primo, su un’erronea interpretazione delle domande e dei motivi presentati in primo grado, il secondo, su un errore di diritto in quanto, riguardo alla domanda di riqualificazione dei CTD successivi in un unico CTI, il Tribunale avrebbe preso in considerazione esclusivamente l’ultimo CTD, il terzo, su vari errori di diritto in cui Tribunale sarebbe incorso nell’ambito del rigetto del primo capo della domanda, il quarto, sull’erronea applicazione del principio di non discriminazione tra agenti dell’Unione e sulla violazione dell’articolo 336 TFUE, il quinto, su errori di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso nell’ambito del rigetto del terzo capo della domanda e, il sesto, su un’erronea ripartizione delle spese.

30      In via preliminare, il Consiglio, la Commissione e il SEAE, pur non avendo proposto impugnazione incidentale, precisano tuttavia di ritenere che, alla luce della sentenza del 24 febbraio 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, EU:C:2022:126), il ricorso in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile per quanto li riguarda.

31      A questo proposito, nel caso di specie, la Corte ritiene opportuno pronunciarsi in via preliminare sull’impugnazione (v., per analogia, sentenza del 25 febbraio 2021, Dalli/Commissione, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla ricevibilità dellimpugnazione 

 Argomenti delle parti

32      La Commissione afferma, in particolare, che, alla luce dei punti 40 e 46 della sentenza del 24 febbraio 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, EU:C:2022:126), l’unico convenuto nella presente controversia dovrebbe essere l’Eulex Kosovo e, di conseguenza, che l’impugnazione è irricevibile per quanto la riguarda. Essa sostiene, peraltro, che l’irricevibilità dell’impugnazione nei suoi confronti deriva anche dal fatto che essa non è il datore di lavoro del sig. Jenkinson ed è quindi estranea alla controversia.

33      Il sig. Jenkinson contesta tali argomenti.

 Giudizio della Corte

34      Ai sensi dell’articolo 171 del regolamento di procedura della Corte, l’impugnazione è notificata alle altre parti nella causa svoltasi dinanzi al Tribunale. Orbene, risulta in particolare dal dispositivo della sentenza impugnata che le parti del procedimento dinanzi al Tribunale erano, in quanto convenuti, il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo. Pertanto, poiché la Commissione era parte dinanzi al Tribunale, correttamente il sig. Jenkinson ha potuto rivolgere la sua impugnazione anche contro la stessa. (v., per analogia, sentenze del 21 gennaio 2016, SACBO/Commissione e INEA, C‑281/14 P, e INEA, EU:C:2016:46, punti 25 e 26, e del 5 luglio 2018, Jenkinson/Consiglio e a., C‑43/17 P, EU:C:2018:531, punto 19).

35      Inoltre, il Tribunale è stato investito di domande relative all’assunzione, in particolare, del sig. Jenkinson in seno all’EUMM e all’EUPM, cosicché gli argomenti relativi alla sentenza del 24 febbraio 2022, Eulex Kosovo (C‑283/20, EU:C:2022:126), riguardando unicamente il coinvolgimento e la responsabilità del Consiglio, della Commissione e del SEAE nelle conseguenze che occorrerebbe eventualmente trarre dall’assunzione del sig. Jenkinson presso l’Eulex Kosovo, non possono, in ogni caso, consentire di respingere la constatazione effettuata al punto precedente della presente sentenza.

36      Ne consegue che l’impugnazione è ricevibile.

 Sul primo motivo di impugnazione 

 Argomenti delle parti

37      Con il primo motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson ritiene, in primo luogo, che il Tribunale abbia erroneamente constatato, al punto 48 della sentenza impugnata, che la domanda vertente sull’illegittimità dell’azione comune 2008/124 non era suffragata, nel ricorso in primo grado, da alcuna argomentazione in diritto o in fatto. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, in tale punto, che detta illegittimità era stata invocata, tutt’al più, nell’ambito del secondo capo della domanda. Secondo il sig. Jenkinson, questa stessa illegittimità sarebbe stata sollevata anche nell’ambito del primo capo della domanda del suo atto introduttivo del ricorso.

38      Il sig. Jenkinson sostiene che i motivi di illegittimità diretti contro l’azione comune 2008/124 avrebbero dovuto essere interpretati come eccezioni di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, vertenti, in particolare, sulla violazione dell’articolo 336 TFUE, ed essere dichiarati ricevibili.

39      Egli ritiene che lo stesso avrebbe dovuto valere per quelli diretti contro la comunicazione C (2009) 9502 della Commissione, del 30 novembre 2009, intitolata «Norme relative ai consiglieri speciali della Commissione incaricati di attuare azioni operative PESC nonché agli agenti contrattuali internazionali». A tale riguardo, il sig. Jenkinson afferma che, con tale comunicazione, è la Commissione a fissare le condizioni di impiego in luogo del Consiglio, conformemente all’articolo 336 TFUE.

40      Nella sua replica, il sig. Jenkinson aggiunge, in particolare, che la violazione di una disposizione del Trattato FUE e che l’incompetenza dell’autore di un atto sono motivi di ordine pubblico. Lo stesso varrebbe per l’inosservanza delle norme procedurali relative all’adozione di un atto che arreca pregiudizio.

41      In secondo luogo, il sig. Jenkinson afferma che, il Tribunale, al punto 52 della sentenza impugnata, avrebbe illegittimamente limitato le parti contro le quali erano dirette le richieste presentate nell’ambito del primo capo della domanda, omettendo di menzionare il Consiglio, la Commissione e il SEAE.

42      In terzo luogo, anche supponendo che, al punto 110 della medesima sentenza, il Tribunale abbia limitato l’oggetto della controversia alla sfera del diritto del lavoro, il sig. Jenkinson deduce che una siffatta limitazione sarebbe illecita, in quanto detta controversia rientrerebbe anche nella sfera della previdenza sociale.

43      Il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo concludono per il rigetto del primo motivo di impugnazione.

 Giudizio della Corte

44      In primo luogo, il sig. Jenkinson sostiene, nella sua replica, che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d’ufficio la legittimità dell’azione comune 2008/124. Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 1, del medesimo regolamento, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che tali motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Orbene, la censura relativa al fatto che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d’ufficio la legittimità di tale azione comune è stata sollevata dal ricorrente per la prima volta nella sua replica, senza che egli abbia dimostrato che tale censura si basava su un elemento di diritto o di fatto emerso durante il procedimento. Di conseguenza, si deve ritenere che detta censura sia stata proposta tardivamente e che, pertanto, debba essere dichiarata irricevibile.

45      Quanto agli argomenti con cui il sig. Jenkinson contesta il mancato esame da parte del Tribunale della legittimità dell’azione comune 2008/124, occorre rilevare che il Tribunale ha analizzato, ai punti da 46 a 48 della sentenza impugnata, se il ricorso di primo grado comprendesse un’eccezione di illegittimità sollevata contro tale azione comune.

46      Il Tribunale, da un lato, ha rilevato, ai punti 44 e 48 di tale sentenza, che il sig. Jenkinson aveva eccepito l’illegittimità di detta azione comune, tutt’al più, al fine di ottenere il risarcimento del danno extracontrattuale dedotto nell’ambito del secondo capo della domanda. Dall’altro lato, il Tribunale ha considerato, al punto 48 di detta sentenza, che, anche supponendo che il ricorrente avesse effettivamente sollevato un’eccezione di illegittimità contro l’azione comune 2008/124, sulla base dell’articolo 277 TFUE, si doveva constatare che tale eccezione non era suffragata, nel ricorso in primo grado, da alcuna argomentazione in diritto o in fatto e che, pertanto, essa non soddisfaceva le condizioni poste dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale e doveva, di conseguenza, essere dichiarata irricevibile.

47      A tale riguardo, occorre rilevare che il sig. Jenkinson si limita a sostenere che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che l’eccezione di illegittimità sollevata contro l’azione comune 2008/124 non era suffragata né in fatto né in diritto. Orbene, così facendo, il sig. Jenkinson non riesce a dimostrare che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che detta eccezione di illegittimità non soddisfacesse le condizioni poste dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale. In tali circostanze, tale argomento deve essere respinto in quanto infondato.

48      Quanto all’argomento con cui il sig. Jenkinson sostiene che il Tribunale è incorso in un errore nel considerare, al punto 48 della sentenza impugnata, che egli aveva invocato l’illegittimità dell’azione comune 2008/124, tutt’al più, nell’ambito del secondo capo della domanda, mentre detta illegittimità sarebbe stata invocata anche nell’ambito del primo capo della domanda, occorre rilevare che tale argomento deve, in ogni caso, essere respinto in quanto inconferente.

49      Infatti, la conclusione del Tribunale secondo cui non occorreva esaminare la legittimità dell’azione comune 2008/124 è sufficientemente fondata sulla constatazione che il ricorso in primo grado non soddisfaceva le condizioni poste dall’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale.

50      Quanto all’argomento del sig. Jenkinson relativo all’illegittimità della comunicazione C (2009) 9502, occorre anzitutto rilevare che, ai punti da 112 a 115 e 119 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato l’opponibilità di tale comunicazione, contestata dinanzi ad esso, e ha rilevato che quest’ultima faceva parte integrante dei nove CTD, menzionati al punto 13 della presente sentenza, che il sig. Jenkinson aveva concluso con i capi successivi dell’Eulex Kosovo. Il Tribunale ne ha dedotto che detta comunicazione era opponibile al sig. Jenkinson.

51      Successivamente, al punto 230 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato se l’applicazione delle disposizioni contrattuali tratte da tale comunicazione comportasse una violazione del principio di non discriminazione. Pertanto, indipendentemente dalla fondatezza di tale esame, si deve constatare che il Tribunale ha proceduto al controllo della legittimità del criterio di collegamento contenuto in detta comunicazione, che rinvia al diritto del paese di cui la persona interessata è cittadina, criterio la cui conformità al principio di non discriminazione era stata contestata dal sig. Jenkinson in primo grado.

52      Inoltre, per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che la Commissione, con l’adozione della comunicazione C (2009) 9502, avrebbe fissato, il luogo del Consiglio, le condizioni di impiego del sig. Jenkinson, occorre rilevare, come risulta dal punto 50 della presente sentenza, che tale comunicazione è stata applicata nel caso di specie in quanto essa costituiva «parte integrante» di detti nove CTD. Ne consegue che l’illegittimità di tale comunicazione, vertente sull’incompetenza del suo autore, non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Pertanto, detto argomento deve essere considerato inconferente.

53      In mancanza di altri argomenti presentati dinanzi alla Corte che consentano di ritenere che il Tribunale abbia effettuato un esame parziale della legittimità della medesima comunicazione, si deve considerare che, con i suoi argomenti, con i quali sostiene, in particolare, di essersi avvalso dell’illegittimità della comunicazione C (2009) 9502 per giustificare la sua inopponibilità e la sua inapplicabilità, il sig. Jenkinson non riesce a dimostrare che il Tribunale abbia omesso di statuire sull’illegittimità e sull’opponibilità di detta comunicazione. Tali argomenti devono pertanto essere respinti in quanto infondati.

54      Ne consegue che il sig. Jenkinson non ha dimostrato che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto astenendosi dall’esaminare la legittimità dell’azione comune 2008/124 e per il modo in cui ha esaminato la legittimità della comunicazione C (2009) 9502.

55      Poiché un siffatto errore non è stato dimostrato, non si può neppure addebitare al Tribunale di non aver controllato la legittimità dell’azione comune 2008/124 nonché quella di tale comunicazione alla luce dell’articolo 336 TFUE.

56      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui il Tribunale, al punto 52 della sentenza impugnata, sarebbe incorso in errore nell’individuazione dei convenuti contro i quali erano dirette le richieste proposte nell’ambito del primo capo della domanda, occorre ricordare che, in tale punto, il Tribunale ha indicato che «[il sig. Jenkinson] chiede al Tribunale di riqualificare i CTD consecutivi in un CTI e di accertare che le condizioni con le quali [l’Eulex Kosovo] ha concluso tale CTI violano il diritto del lavoro applicabile a questo tipo di contratto».

57      A tale riguardo, occorre rilevare che, come risulta dal punto 34 della presente sentenza, il Tribunale ha ritenuto che l’intero ricorso dovesse essere considerato come diretto contro il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo.

58      Come annunciato al punto 78 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto all’esame nel merito delle richieste formulate dal sig. Jenkinson nell’ambito del primo capo della domanda per concludere, al punto 216 di detta sentenza, per il rigetto di tale capo della domanda, senza, di conseguenza, determinare in quale misura tali domande fossero fondate nei confronti di ciascuno dei convenuti.

59      Ne consegue che, al punto 52 della sentenza impugnata, indicando che l’Eulex Kosovo aveva posto fine all’asserito CTI del sig. Jenkinson, il Tribunale non ha inteso individuare le parti contro le quali doveva ritenersi diretto il primo capo della domanda. Di conseguenza, tale argomento del sig. Jenkinson deve essere respinto in quanto inconferente.

60      In terzo luogo, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso, a pena di irricevibilità, gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in tal senso, sentenza del 23 marzo 2023, PV/Commissione, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, punto 199 e giurisprudenza ivi citata).

61      Non soddisfa, in particolare, tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia tanto chiara e precisa da permettere alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare allorché gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulata in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo (sentenza del 23 marzo 2023, PV/Commissione, C‑640/20 P, EU:C:2023:232, punto 200 e giurisprudenza ivi citata).

62      Orbene, anche supponendo che il Tribunale, al punto 110 della sentenza impugnata, abbia limitato l’oggetto della controversia all’ambito del diritto del lavoro, si deve constatare che il sig. Jenkinson sostiene unicamente, al riguardo, che il suo ricorso riguardava anche la sfera della previdenza sociale, senza presentare argomenti specifici che consentissero di individuare quale sarebbe stata la conseguenza di una siffatta limitazione nell’ambito della valutazione del ricorso effettuata dal Tribunale. In mancanza di una siffatta specifica argomentazione giuridica, tale argomento dev’essere quindi respinto in quanto irricevibile.

63      Alla luce di quanto precede, occorre respingere il primo motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile, in parte inconferente e in parte infondato.

 Sulla prima parte del quarto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

64      Con la prima parte del quarto motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson sostiene che il Tribunale ha omesso, al punto 224 della sentenza impugnata, di esaminare il suo argomento relativo alla violazione dell’articolo 5 TUE, dell’articolo 336 TFUE, al quale aveva fatto riferimento in una nota a piè di pagina del suo ricorso in primo grado, e del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU 2012, L 298, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»).

65      Inoltre, il Tribunale, ai punti da 226 a 228 della sentenza impugnata, avrebbe violato l’articolo 336 TFUE, dichiarando che il Consiglio aveva legittimamente delegato al capo dell’Eulex Kosovo il potere di adottare le condizioni di impiego del personale civile internazionale. Tale violazione dell’articolo 336 TFUE risulterebbe altresì dalla previsione, ammessa dal Tribunale, delle condizioni di impiego del personale civile internazionale nei contratti conclusi tra il capo dell’Eulex Kosovo e i membri del personale di tale missione, mentre esse dovrebbero essere decise dal Consiglio. Parimenti, il Tribunale avrebbe violato tale articolo ammettendo che la comunicazione C (2009) 9502 possa costituire un ambito per la determinazione di tali condizioni, mentre queste ultime dovrebbero essere adottate conformemente alla procedura prevista da detto articolo. Secondo il sig. Jenkinson, spettava al Consiglio adottare condizioni di impiego del personale civile internazionale analoghe a quelle contenute nel regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»).

66      Il sig. Jenkinson ritiene che, contrariamente a quanto statuito ai punti 229 e 237 della sentenza impugnata, la violazione dell’articolo 336 TFUE sia una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

67      Il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo concludono per il rigetto della prima parte del quarto motivo di impugnazione.

 Giudizio della Corte

68      Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento di procedura della Corte, un’impugnazione non può modificare l’oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale. Inoltre, come risulta da una giurisprudenza costante, consentire a una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte una censura non dedotta dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in sede d’impugnazione è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell’ambito di un’impugnazione, la competenza della Corte è pertanto limitata all’esame della valutazione da parte del Tribunale dei motivi e degli argomenti discussi dinanzi ad esso (sentenza del 17 dicembre 2020, De Masi e Varoufakis/BCE, C‑342/19 P, EU:C:2020:1035, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

69      Nel caso di specie, si deve innanzitutto constatare che, secondo il punto 217 della sentenza impugnata, che non è contestato dal sig. Jenkinson, quest’ultimo aveva, in particolare, chiesto al Tribunale, in sostanza, di constatare che, decidendo, nel corso del suo periodo di assunzione all’interno dell’EUMM, dell’EUPM e dell’Eulex Kosovo (in prosieguo, congiuntamente: le «tre missioni interessate»), di assumerlo non come agente temporaneo sul fondamento del RAA, bensì come personale civile internazionale su base contrattuale, il Consiglio, la Commissione e il SEAE avevano violato diverse norme giuridiche, in particolare talune disposizioni del «Trattato», e l’avevano trattato in modo discriminatorio.

70      Occorre poi rilevare che, nel ricorso in primo grado, il sig. Jenkinson aveva sostenuto che i contratti come quelli da lui conclusi non avrebbero dovuto costituire la modalità di assunzione del personale delle tre missioni di cui trattasi. Infatti, si sarebbe presupposto che l’unica qualifica sotto la quale il personale veniva assunto fosse quella di personale dell’Unione. A tale riguardo, in una nota a piè di pagina di tale ricorso, si afferma che «[c]iò è inoltre conforme all’articolo [336] TFUE».

71      Infine, i riferimenti fatti nel ricorso in primo grado all’inesistenza di un quadro relativo all’assunzione del personale di tali missioni analogo al RAA non contenevano una domanda diretta a far constatare al Tribunale una violazione dell’articolo 336 TFUE relativa alla mancata adozione, sul fondamento di tale articolo, di un regime di occupazione applicabile alle situazioni di impiego come quella del sig. Jenkinson.

72      Ne consegue che, nei limiti in cui il sig. Jenkinson deduce, nell’ambito della sua impugnazione, che l’applicazione del diritto nazionale sostanziale applicabile al suo rapporto contrattuale e della comunicazione C (2009) 9502 costituisce una violazione dell’articolo 336 TFUE a causa dell’assenza di un quadro giuridico adottato sul fondamento di tale articolo, è giocoforza constatare che tale censura non era stata dedotta nell’ambito del ricorso in primo grado. Orbene, poiché detta censura è stata proposta per la prima volta dinanzi alla Corte, essa deve essere considerata irricevibile in sede di impugnazione.

73      Dal momento che, nell’ambito del suo ricorso in primo grado, il sig. Jenkinson non ha sostenuto che una violazione di tale articolo derivasse dall’assenza di un quadro giuridico adottato sul fondamento di detto articolo, non si può validamente addebitare al Tribunale di aver omesso di statuire su tale censura. Di conseguenza, la censura vertente sull’omessa pronuncia su tale violazione deve essere respinta in quanto infondata.

74      Lo stesso vale per gli argomenti relativi alla violazione dell’articolo 5 TUE e del regolamento finanziario. Questi ultimi, infatti, non erano stati formulati in primo grado dal sig. Jenkinson al fine di far dichiarare la responsabilità extracontrattuale dei convenuti in primo grado e il Tribunale non era quindi tenuto a pronunciarsi su tali argomenti.

75      La prima parte del quarto motivo di impugnazione deve, di conseguenza, essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sul terzo motivo di impugnazione

 Sulla prima parte del terzo motivo di impugnazione

–       Argomenti delle parti

76      Con la prima parte del terzo motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson sostiene, sotto un primo profilo, che il Tribunale non ha esaminato la questione dell’inapplicabilità della comunicazione C (2009) 9502 come strumento di determinazione del diritto sostanziale applicabile al personale dell’Eulex Kosovo e non ha preso in considerazione il suo argomento secondo cui le condizioni di impiego che lo vincolavano non erano state determinate conformemente all’articolo 336 TFUE.

77      Sotto un secondo profilo, il Tribunale non avrebbe esaminato l’argomento secondo cui le istituzioni dell’Unione avrebbero la qualità di datore di lavoro alla luce del regolamento finanziario. Tale qualità e quella di convenuto in primo grado delle istituzioni dell’Unione nonché la loro responsabilità sarebbero state ampiamente discusse sulla base di tale regolamento.

78      Sotto un terzo profilo, il sig. Jenkinson ritiene che il Tribunale non abbia tratto le conseguenze dalla constatazione, al punto 92 della sentenza impugnata, del mancato rispetto, da parte delle istituzioni dell’Unione, dell’articolo 336 TFUE. Non essendo stato adottato un quadro di assunzione ad hoc del personale dell’Eulex Kosovo sul fondamento dell’articolo 336 TFUE, le condizioni di impiego che si applicavano al sig. Jenkinson sarebbero state illegittime. Egli ritiene che il personale civile internazionale delle missioni internazionali dell’Unione dovrebbe, al pari di tutto il personale dell’Unione, essere soggetto a un diritto sostanziale designato da un atto adottato conformemente a tale articolo, il che consentirebbe di garantire la parità di trattamento di tale personale. Il sig. Jenkinson afferma al riguardo, da un lato, che il personale contrattuale internazionale del «Registry-Kosovo Specialist Chambers», organo creato dall’Eulex Kosovo, è soggetto a un corpo di norme di diritto sostanziale proprio di tale organo e, dall’altro, che, al punto 95 della sentenza impugnata, il Tribunale, escludendo l’applicazione del codice europeo di buona condotta amministrativa, ha espressamente assimilato il ricorrente agli altri agenti dell’Unione, avendo escluso l’applicazione di tale codice rilevando che esso non si applicava ai funzionari e agli altri agenti dell’Unione.

79      Il sig. Jenkinson aggiunge che il legislatore dell’Unione non ha previsto che il regolamento Roma I sia applicabile a contratti di diritto pubblico, come quelli di cui trattasi nel caso di specie. Infatti, detto regolamento si applicherebbe alle controversie relative a contratti di diritto privato, mentre, ai sensi del combinato disposto degli articoli 270 e 336 TFUE, il legislatore avrebbe attribuito al giudice dell’Unione la competenza per verificare il rispetto degli obblighi derivanti dall’assunzione di un agente dell’Unione.

80      Il sig. Jenkinson ritiene che, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto sollevare d’ufficio il motivo vertente sulla violazione del Trattato FUE o del Trattato UE. A suo avviso, lo stesso varrebbe per quanto riguarda il regolamento finanziario.

81      Il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo concludono per il rigetto della prima parte del terzo motivo di impugnazione.

–       Giudizio della Corte

82      In primo luogo, come sottolineato ai punti da 50 a 55 della presente sentenza, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Jenkinson, nella sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato l’opponibilità e la legittimità della comunicazione C (2009) 9502. Inoltre, nei limiti in cui il sig. Jenkinson afferma che, dinanzi al Tribunale, egli aveva sostenuto che le condizioni di impiego come determinate dall’applicazione di detta comunicazione erano illegittime in quanto stabilite in violazione dell’articolo 336 TFUE, è giocoforza constatare che tale argomento si confonde con quello dedotto nell’ambito del primo motivo della presente impugnazione e che è stato respinto al punto 52 della presente sentenza.

83      In secondo luogo, dai punti 79 e 216 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale, nell’interesse della buona amministrazione della giustizia, non ha esaminato le eccezioni di irricevibilità sollevate dai convenuti in primo grado, con le quali essi sostenevano segnatamente che i fatti, le decisioni e le eventuali irregolarità invocati dal ricorrente non erano loro imputabili e ha quindi deciso di respingere il ricorso in primo grado senza precisare quale convenuto in primo grado avrebbe dovuto, se del caso, essere ritenuto responsabile di tali fatti, decisioni e asserite irregolarità. Pertanto, la censura relativa al mancato esame dell’argomento dedotto in primo grado, secondo cui le istituzioni dell’Unione avrebbero la qualità di datore di lavoro e di convenuto, non può, in ogni caso, essere accolta.

84      Infatti, poiché tale argomento è legato all’imputabilità e alla responsabilità delle irregolarità asserite dal sig. Jenkinson e il Tribunale non ha risolto tale questione, si deve ritenere che, anche supponendo che detto argomento sia fondato, esso non sarebbe tale da comportare l’annullamento della sentenza impugnata.

85      In terzo luogo, occorre rilevare che le censure relative ai punti 92 e 95 della sentenza si basano su un’interpretazione errata della stessa.

86      Al punto 92 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato, al fine di rispondere all’argomento del SEAE e dell’Eulex Kosovo, secondo cui, nel caso di specie, occorreva applicare un diritto autonomo proprio dell’Eulex Kosovo, che il legislatore dell’Unione non aveva adottato, in forza, in particolare, dell’articolo 336 TFUE, norme dirette a disciplinare le condizioni di impiego del personale contrattuale di una missione quale l’Eulex Kosovo. Per contro, esso non ha affatto constatato una violazione di tale articolo.

87      Al punto 95 di tale sentenza, il Tribunale non ha identificato il sig. Jenkinson come facente parte degli «altri agenti dell’Unione» rientranti nell’ambito di applicazione del RAA. Infatti, in tale punto, il Tribunale ha rilevato che il codice europeo di buona condotta amministrativa fatto valere dal sig. Jenkinson si applica solo alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, nonché alle loro amministrazioni e ai loro agenti nei loro rapporti con il pubblico. È vero che esso ha fatto riferimento alle disposizioni di tale codice che enunciano che esso non si applica ai rapporti tra tali entità e i loro funzionari o altri agenti dell’Unione. Tuttavia, poiché il sig. Jenkinson invocava detto codice nell’ambito della controversia relativa al suo rapporto di lavoro, il Tribunale ha potuto validamente ritenere che questo stesso codice fosse invocato non a causa di un rapporto dei convenuti in primo grado con il sig. Jenkinson in qualità di «pubblico», ai sensi del codice europeo di buona condotta amministrativa, bensì ritenendo che tali convenuti dovessero essere considerati come suoi datori di lavoro.

88      Inoltre, nei limiti in cui il sig. Jenkinson sostiene che, avendo constatato, al punto 92 della sentenza impugnata, che nessuna norma applicabile alla controversia era stata adottata in forza dell’articolo 336 TFUE, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere una violazione di tale articolo poiché, al pari del personale soggetto al RAA, al sig. Jenkinson doveva essere applicata una norma adottata in forza del medesimo articolo, occorre rilevare che dai punti 99 e 102 di tale sentenza risulta che, poiché il Tribunale era adito nell’ambito di una clausola compromissoria ai sensi dell’articolo 272 TFUE, esso ha considerato di essere tenuto, in mancanza di indicazione di tale diritto sostanziale nazionale in tale contratto, a dirimere la controversia sulla base del diritto sostanziale nazionale applicabile al contratto, che spettava ad esso individuare.

89      Risulta peraltro dall’argomentazione del sig. Jenkinson presentata in primo grado a sostegno del primo capo della domanda, come risulta dal punto 84 della sentenza impugnata, che quest’ultimo riteneva che tale capo della domanda dovesse essere deciso in applicazione del diritto belga, il quale, a suo avviso, sarebbe stato applicabile in forza dei criteri di collegamento previsti all’articolo 8 del regolamento Roma I.

90      Per contro, come già rilevato ai punti da 68 a 72 della presente sentenza, il sig. Jenkinson non ha dedotto, in primo grado, alcuna censura vertente sulla violazione dell’articolo 336 TFUE a causa dell’assenza di un quadro giuridico relativo all’occupazione del personale dell’Eulex Kosovo adottato sul fondamento di tale articolo. Il Tribunale non era quindi tenuto a controllare la legittimità dell’assenza di un siffatto quadro giuridico.

91      Per quanto riguarda l’argomento del sig. Jenkinson vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare d’ufficio la violazione degli atti di cui al punto 80 della presente sentenza, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un motivo vertente sulla legittimità nel merito di un atto può essere esaminato solo se è dedotto dal ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67, nonché del 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punto 40, e del 14 gennaio 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, C‑280/19 P, EU:C:2021:23, punto 53). Ne consegue che, poiché una siffatta violazione non è stata dedotta dinanzi al Tribunale, tale argomento deve essere respinto in quanto infondato.

92      Da tutto quanto precede risulta che la prima parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile, in parte inconferente e in parte infondata.

 Sulla seconda parte del terzo motivo di impugnazione

–       Argomenti delle parti

93      Con la seconda parte del terzo motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson sostiene, anzitutto, che, al punto 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha erroneamente escluso qualsiasi applicazione dei principi di diritto dell’Unione e che esso si è erroneamente limitato ad esaminare l’applicazione dei principi derivanti dal diritto sostanziale nazionale applicabile al contratto. Il Tribunale avrebbe quindi manifestamente ignorato gli insegnamenti derivanti dalle sentenze del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione (C‑584/17 P, EU:C:2020:576), e del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione (C‑378/16 P, EU:C:2020:575), da cui risulterebbe che le istituzioni, gli organi o gli organismi dell’Unione, quando eseguono un contratto, restano soggetti agli obblighi ad essi incombenti in forza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dei principi generali del diritto dell’Unione.

94      L’affermazione, al punto 100 della sentenza impugnata, secondo cui gli Stati membri hanno l’obbligo di trasporre le direttive, le quali costituirebbero solo norme minime di tutela, non può essere sufficiente a giustificare che il diritto del lavoro nazionale applicabile al rapporto contrattuale tuteli sufficientemente i diritti derivanti dai principi del diritto dell’Unione.

95      Inoltre, l’applicazione del diritto nazionale da parte del Tribunale sarebbe contraria al principio di non discriminazione in quanto implicherebbe tre disparità di trattamento, vale a dire, in primo luogo, un trattamento diverso del sig. Jenkinson rispetto agli agenti dell’Unione le cui condizioni di assunzione dovrebbero essere determinate esclusivamente dal Consiglio e dal Parlamento in forza dell’articolo 336 TFUE, in secondo luogo, un trattamento identico degli agenti dell’Unione, come il sig. Jenkinson, e dei lavoratori nazionali di diritto privato nonché, in terzo luogo, una discriminazione tra gli agenti internazionali di nazionalità diverse che esercitano la loro attività per uno stesso datore di lavoro alle stesse condizioni e nelle stesse circostanze. A tale riguardo, il sig. Jenkinson precisa che, poiché, secondo il Tribunale, al personale contrattuale di tale missione si applica il diritto della cittadinanza o della residenza fiscale prima dell’assunzione in seno alla missione dell’Unione, il principio di non discriminazione sarebbe compromesso, dato che il diritto sostanziale applicabile potrebbe essere quello di un paese terzo che non ha ratificato i diversi strumenti che consentono l’applicazione dei principi generali del diritto dell’Unione o dei diritti fondamentali risultanti dalla Carta.

96      Infine, il sig. Jenkinson rileva che, nel caso di specie, la legge belga era l’unica applicabile, dal momento che la legge irlandese sui licenziamenti abusivi non si applicherebbe ai lavoratori che esercitano un’attività al di fuori del territorio irlandese.

97      Il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo concludono per il rigetto della seconda parte del terzo motivo di impugnazione.

–       Giudizio della Corte

98      Come rilevato al punto 88 della presente sentenza, il Tribunale, al punto 99 della sentenza impugnata, ha considerato che spettava ad esso, nel caso di specie, risolvere la controversia sulla base del diritto sostanziale nazionale applicabile al contratto.

99      Al punto 100 di tale sentenza, il Tribunale ha osservato, in particolare, che, secondo la giurisprudenza della Corte, in sede di attuazione delle misure di trasposizione delle direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle direttive, ma anche evitare di fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione o con gli altri principi generali del diritto dell’Unione.

100    Al punto 101 di detta sentenza, il Tribunale ha ritenuto di dover garantire il rispetto del principio generale del divieto dell’abuso di diritto derivante dal ricorso a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, sulla base dell’attuazione del diritto nazionale applicabile alla presente controversia.

101    Al punto 150 della medesima sentenza, dopo aver constatato che la legge che aveva trasposto, nell’ordinamento giuridico irlandese, la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43) era applicabile al caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che né dal fascicolo né dagli argomenti delle parti risultasse che tale legge non fosse conforme a tale direttiva o al principio del divieto dell’abuso di diritto.

102    Ne risulta che il Tribunale ha ritenuto di dover controllare se tale principio fosse stato rispettato. Pertanto, esso non ha negato di dover garantire il rispetto dei principi generali del diritto dell’Unione. Inoltre, il sig. Jenkinson non dimostra che il Tribunale, nel caso di specie, abbia omesso di procedere all’applicazione di un principio generale di tale diritto.

103    Ne consegue che il Tribunale non ha violato gli insegnamenti derivanti dalle sentenze del 16 luglio 2020, ADR Center/Commissione (C‑584/17 P, EU:C:2020:576), e del 16 luglio 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commissione (C‑378/16 P, EU:C:2020:575), secondo cui, se le parti decidono, nel contratto che le vincola, mediante una clausola compromissoria, di attribuire al giudice dell’Unione la competenza a conoscere delle controversie relative a tale contratto, spetterà a tale giudice, indipendentemente dal diritto applicabile designato da detto contratto, esaminare eventuali violazioni della Carta e dei principi generali del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’argomento vertente sulla violazione degli insegnamenti tratti da tali sentenze deve essere respinto in quanto infondato.

104    Per quanto riguarda, poi, la censura vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, occorre rilevare che, nell’ambito del primo capo della domanda, il sig. Jenkinson non aveva sostenuto che l’applicazione del diritto sostanziale nazionale al rapporto contrattuale in questione fosse tale da comportare una violazione di tale principio. Al contrario, egli aveva sostenuto, come rilevato dal Tribunale al punto 84 della sentenza impugnata, che il Tribunale doveva, nel caso di specie, statuire sulle richieste presentate nell’ambito del primo capo della domanda sulla base di un diritto nazionale, ossia il diritto belga, identificato in applicazione del regolamento Roma I.

105    Come rilevato dal Tribunale al punto 217 della sentenza impugnata, il sig. Jenkinson ha invece dedotto, nell’ambito del secondo capo della domanda, un trattamento discriminatorio che sarebbe derivato dal fatto di essere stato assunto in qualità personale civile internazionale su base contrattuale. Tale censura è stata esaminata ai punti da 230 a 232 di tale sentenza, i quali non sono presi in considerazione dalla seconda parte del terzo motivo di impugnazione.

106    Pertanto, se la Corte dovesse pronunciarsi sulla censura menzionata al punto 104 della presente sentenza, essa sarebbe chiamata a statuire su un motivo che non è stato dedotto in primo grado. Nelle suddette circostanze, la censura in parola deve essere considerata come una censura nuova e, in quanto tale, irricevibile, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 68 della presente sentenza.

107    Infine, quanto all’argomento relativo all’inapplicabilità, nel caso di specie, del diritto irlandese, occorre ricordare che, per quanto riguarda un’interpretazione del diritto nazionale effettuata dal Tribunale, la Corte è competente, nell’ambito dell’impugnazione, solamente a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto, che deve risultare in modo manifesto dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punto 53; del 21 dicembre 2016, Commissione/Hansestadt Lübeck, C‑524/14 P, EU:C:2016:971, punto 20 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 14 gennaio 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, C‑280/19 P, EU:C:2021:23, punto 67).

108    Nel caso di specie, il sig. Jenkinson sostiene che la legge irlandese sui licenziamenti abusivi non si applica ai lavoratori che esercitano la loro attività al di fuori del territorio irlandese, senza tuttavia affermare che il Tribunale sia incorso in un errore derivante da uno snaturamento di tale legge. Tale argomento, pertanto, è irricevibile.

109    Ne consegue che la seconda parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sulla terza parte del terzo motivo di impugnazione

–       Argomenti delle parti

110    Con la terza parte del terzo motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson addebita al Tribunale di essere incorso in errori di diritto nell’ambito della determinazione della legge applicabile al rapporto contrattuale di cui trattasi.

111    In via preliminare, esso deduce, sotto un primo profilo, che, decidendo di escludere l’applicazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento Roma I, il Tribunale non ha tenuto conto, al punto 106 della sentenza impugnata, del fatto che l’Eulex Kosovo aveva anche una sede situata nella città di Bruxelles (Belgio).

112    Sotto un secondo profilo, al punto 111 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe deciso, senza una motivazione particolare e in modo erroneo, di iniziare la sua analisi dai primi nove CTD menzionati al punto 13 della presente sentenza, conclusi tra il sig. Jenkinson e i capi successivi dell’Eulex Kosovo.

113    Esso afferma, sotto un terzo profilo, che le parti non avrebbero mai inteso assoggettare al diritto irlandese il loro rapporto contrattuale, il che sarebbe attestato dalla stessa Eulex Kosovo. Quest’ultima avrebbe invocato, in primo grado, l’applicazione di un «diritto sui generis».

114    Per quanto riguarda, in primo luogo, la determinazione del diritto applicabile agli ultimi due CTD in questione, il sig. Jenkinson addebita, sotto un primo profilo, al Tribunale di non aver tratto, al punto 126 della sentenza impugnata, conseguenze dal fatto che tali contratti non menzionavano le condizioni di impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale, in violazione dell’azione comune 2008/124, e non rinviavano alla comunicazione C (2009) 9502, la quale imponeva l’adeguamento di detti contratti alla legge nazionale applicabile al contratto, nonché di aver constatato, in modo manifestamente errato, il carattere informato del consenso delle parti. Il sig. Jenkinson sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto della volontà delle parti di eliminare, negli ultimi due contratti, relativi alle attività del sig. Jenkinson in seno all’Eulex Kosovo, il riferimento alla comunicazione C(2009) 9502, al fine di modificare la legge applicabile al rapporto contrattuale.

115    Il sig. Jenkinson ritiene, sotto un secondo profilo, che il Tribunale abbia violato il proprio obbligo di motivazione, dato che esso non ha giustificato l’esclusione della legge belga quale legge applicabile ai CTD in forza dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento Roma I.

116    Sotto un terzo profilo, egli sostiene, anzitutto, che la conclusione del Tribunale, contenuta ai punti 130 e seguenti della sentenza impugnata, relativa all’esistenza di un collegamento più stretto con il diritto irlandese, sarebbe errata, in quanto il Tribunale avrebbe, anzitutto, nella sua valutazione, preso in considerazione la qualità di datore di lavoro dell’Eulex Kosovo, a prescindere dall’eventuale qualità di co-datore di lavoro delle istituzioni dell’Unione.

117    Inoltre, il Tribunale avrebbe preso in considerazione unicamente il collegamento dei CTD in questione con l’Irlanda, senza analizzare né l’insieme delle circostanze pertinenti del caso di specie per determinare un collegamento più stretto con uno Stato membro diverso, né il contesto giuridico relativo all’occupazione del personale civile internazionale delle missioni. Egli non avrebbe neppure tenuto conto del paese da cui provenivano integralmente le istruzioni impartite ai capimissione e alle missioni stesse, nonché del fatto che l’Eulex Kosovo aveva una sede nei locali del SEAE situati nella città di Bruxelles. Il Tribunale avrebbe altresì omesso di tener conto del fatto che il Consiglio e il Parlamento, che hanno sede nella città di Bruxelles, sono, in linea di principio, competenti a stabilire il quadro giuridico di assunzione del personale civile internazionale delle missioni nonché del fatto che la Commissione, che ha anch’essa sede a Bruxelles, impartisce istruzioni sul fondamento della comunicazione C (2009) 9502.

118    Infine, i motivi che giustificano, secondo il Tribunale, l’applicazione del diritto irlandese in forza dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento Roma I sarebbero manifestamente errati. Da un lato, il Tribunale avrebbe confuso le nozioni di continuità dell’impiego e di continuità della legge applicabile. Dall’altro lato, le clausole dei CTD relative alla legge applicabile al regime previdenziale e pensionistico sarebbero contrarie ai principi di diritto dell’Unione e alle direttive in materia fiscale o sociale. Infatti, un regime fiscale nazionale potrebbe applicarsi a un lavoratore solo se egli è presente fisicamente ed effettivamente più di 183 giorni all’anno nel territorio dello Stato membro interessato. Inoltre, sarebbe vietato a un datore di lavoro porre a carico del lavoratore la creazione e la costituzione di un regime previdenziale e pensionistico.

119    In secondo luogo, per quanto riguarda la determinazione del diritto applicabile ai primi nove CTD conclusi tra il sig. Jenkinson e i capi successivi dell’Eulex Kosovo, menzionati al punto 13 della presente sentenza, il ricorrente critica, anzitutto, il punto 113 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale ha considerato che la comunicazione C (2009) 9502 era opponibile al sig. Jenkinson sulla sola base del fatto che egli ne era venuto a conoscenza prima della firma del primo contratto concluso con il capo dell’Eulex Kosovo. L’inserimento, nelle clausole contrattuali, di tale comunicazione da parte della comune volontà delle parti, e ciò malgrado la sua abrogazione, dimostrerebbe che, in assenza di inserimento espresso del contenuto di una comunicazione abrogata nei CTD, il meccanismo di determinazione del diritto applicabile al contratto non può fondarsi su quest’ultima. Procedendo il tal modo, il Tribunale avrebbe ignorato la giurisprudenza relativa all’opponibilità delle clausole e condizioni contrattuali alla parte contraente debole, nonché il diritto dell’Unione relativo alla validità delle condizioni generali predisposte unilateralmente da un’impresa. Il sig. Jenkinson fa riferimento, a tale riguardo, alla sentenza del 14 settembre 2017, Nogueira e a. (C‑168/16 e C‑169/16, EU:C:2017:688).

120    Inoltre, l’analisi concreta di detta comunicazione sarebbe stata condotta, ai punti da 116 a 119 della sentenza impugnata, senza prendere in considerazione l’esistenza di un eventuale vizio del consenso, mentre l’esistenza di un siffatto vizio avrebbe dovuto essere valutata conformemente alla legge applicabile al contratto, come previsto agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento Roma I.

121    Il sig. Jenkinson critica, infine, il punto 119 della sentenza impugnata, sostenendo che le parti non hanno mai avuto l’intenzione di applicare il diritto irlandese all’integralità del rapporto contrattuale. La residenza fiscale prima della sua assunzione iniziale o la cittadinanza avrebbero presentato interesse solo per la determinazione dei diritti individuali derivanti dal rimborso delle spese di viaggio.

122    In terzo luogo, deducendo un’omessa pronuncia, il sig. Jenkinson afferma di non poter rinunciare, con un impegno contrattuale, al rispetto delle disposizioni più favorevoli o di ordine pubblico previste dalla legge che si sarebbe applicata in mancanza di scelta, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Roma I. Esso indica, al riguardo, che, in mancanza di un quadro analogo al RAA, tale legge sarebbe la legge belga. Tale legge avrebbe dovuto essere presa in considerazione al fine di verificare se le parti non avessero rinunciato al rispetto di disposizioni più favorevoli e di ordine pubblico. Parimenti, il Tribunale avrebbe dovuto applicare le disposizioni della legge del foro, compresi i principi identificati come «norme di applicazione necessaria» ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento. Escludendo l’applicazione dei principi del diritto dell’Unione, in particolare i principi di prevedibilità e di certezza del diritto, il Tribunale avrebbe violato la portata di detto regolamento.

–       Giudizio della Corte

123    Per quanto riguarda gli argomenti avanzati in via preliminare dal sig. Jenkinson, occorre rilevare che, al punto 106 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato ad esporre le norme di diritto internazionale privato che ha ritenuto rilevanti per determinare la legge applicabile nel caso di specie. Tra queste norme, ha citato quella prevista dall’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento Roma I, secondo cui, in particolare, il contratto è disciplinato dalla legge del paese in cui si trova la sede ove ha avuto luogo l’assunzione del lavoratore. In tali circostanze, non si può validamente addebitare al Tribunale di non aver preso in considerazione, in tale punto, un elemento di fatto relativo all’esistenza di una sede dell’Eulex Kosovo situata nella città di Bruxelles.

124    Inoltre, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea emerge che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che il Tribunale è, pertanto, il solo competente ad accertare e valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di travisamento di tali fatti e di tali elementi. Tale snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 10 luglio 2019, VG/Commissione, C‑19/18 P, EU:C:2019:578, punto 47).

125    Orbene, sostenendo, nella sua impugnazione, che le parti di cui trattasi non avevano mai previsto di assoggettare il loro rapporto contrattuale al diritto irlandese, il sig. Jenkinson chiede alla Corte di procedere a una valutazione di elementi di fatto, vale a dire di pronunciarsi sull’intenzione delle parti riguardo al diritto applicabile nel caso di specie, il che esula, salvo il caso di snaturamento, dalla sua competenza quando è investita di un’impugnazione. Inoltre, il sig. Jenkinson non sostiene che la valutazione dell’intenzione delle parti operata dal Tribunale si basi su uno snaturamento degli elementi di fatto dinanzi ad esso prodotti che risulti manifestamente dagli atti di causa. Pertanto, tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

126    Per quanto riguarda, in primo luogo, la determinazione del diritto applicabile agli ultimi due CTD in questione, occorre, sotto un primo profilo, rilevare che risulta, in particolare, dal punto 128 della sentenza impugnata che il Tribunale ha considerato che, in mancanza di una scelta tra le parti quanto al diritto applicabile nel caso di specie, occorreva determinare tale diritto sulla base dei criteri definiti all’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, del regolamento Roma I.

127    Orbene, nei limiti in cui il sig. Jenkinson sostiene che, al punto 126 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto trarre conseguenze dalla sua constatazione secondo cui questi ultimi due CTD conclusi tra lui e l’Eulex Kosovo non menzionavano i requisiti previsti dall’azione comune 2008/124 e dalla comunicazione C (2009) 9502, e afferma che il Tribunale si sarebbe erroneamente pronunciato sulla volontà nonché sul consenso delle parti di tali contratti, è sufficiente rilevare che tale argomento deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, al pari del punto 125 di tale sentenza, detto punto 126 contiene solo una constatazione di fatto del Tribunale che precede la valutazione che quest’ultimo effettua al punto 127 di detta sentenza. Il Tribunale non si è quindi affatto pronunciato, nello stesso punto 126, sulle conseguenze da trarre dalle sue constatazioni di fatto.

128    Inoltre, al punto 127 della sentenza impugnata, il Tribunale ha preso in considerazione la circostanza che, contrariamente ai contratti precedenti relativi alle attività del sig. Jenkinson in seno all’Eulex Kosovo, gli ultimi due CTD conclusi tra tali parti non facevano più riferimento alla comunicazione C (2009) 9502. Tuttavia, il Tribunale non ha dedotto da tale assenza di riferimento esplicito a detta comunicazione il fatto che le parti abbiano escluso l’applicazione della legge nazionale che sarebbe stata designata se tale riferimento fosse stato mantenuto, vale a dire la legge irlandese.

129    È quindi giocoforza constatare che la valutazione del Tribunale esposta al punto 127 della sentenza impugnata verte su elementi di fatto, il cui controllo esula, salvo il caso di snaturamento, dalla competenza della Corte quando è investita di un’impugnazione. Nel caso di specie, non è stato dedotto né, a fortiori, dimostrato alcuno snaturamento. Pertanto, l’argomento del sig. Jenkinson deve essere considerato irricevibile in applicazione della giurisprudenza menzionata al punto 124 della presente sentenza.

130    Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la censura vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, occorre anzitutto ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente, quest’ultima, alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza del 29 aprile 2021, Achemos Grupė e Achema/Commissione, C‑847/19 P, EU:C:2021:343, punto 62).

131    Pertanto, secondo costante giurisprudenza della Corte, il Tribunale soddisfa tale obbligo quando la motivazione di una sentenza o di un’ordinanza fa apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dal Tribunale, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale. L’obbligo di motivazione che s’impone al Tribunale, non obbliga tuttavia quest’ultimo a fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e tale motivazione può pertanto essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 29 settembre 2022, HIM/Commissione, C‑500/21 P, EU:C:2022:741, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).

132    Orbene, occorre rilevare che il Tribunale, al punto 129 della sentenza impugnata, ha ritenuto che, in applicazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento Roma I, il diritto kosovaro fosse, in linea di principio, applicabile agli ultimi due CTD conclusi tra il sig. Jenkinson e l’Eulex Kosovo. Esso ha tuttavia rilevato che tale diritto escludeva esso stesso la sua applicabilità ai rapporti di lavoro presso missioni internazionali e, al punto 130 di tale sentenza, ha considerato che, in ogni caso, questi ultimi due CTD conclusi tra il sig. Jenkinson e l’Eulex Kosovo presentavano un collegamento più stretto con il diritto irlandese, spiegando le ragioni di tale considerazione ai punti da 131 a 138 di detta sentenza.

133    Da tali punti della stessa sentenza risulta che il Tribunale, avendo rilevato che un diritto diverso dal diritto belga era applicabile nel caso di specie, ha escluso, come ha chiarito al punto 139 di tale sentenza, l’applicazione del diritto belga nel caso di specie. Di conseguenza, la censura vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione dev’essere respinta in quanto infondata.

134    Sotto un terzo profilo, quanto all’argomento del sig. Jenkinson vertente sul mancato esame da parte del Tribunale dell’eventuale qualità di co-datore di lavoro delle istituzioni dell’Unione e sulla mancata presa in considerazione da parte di quest’ultimo degli elementi che stabilivano un collegamento dei CTD in questione con il Belgio, nei limiti in cui debba essere inteso come riguardante l’applicazione da parte del Tribunale dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento Roma I, occorre rilevare che, anche supponendo che il Tribunale abbia considerato dette istituzioni, assieme all’Eulex Kosovo, come co-datori di lavoro del sig. Jenkinson, tale considerazione non consentirebbe, di per sé, di confutare la conclusione del Tribunale secondo cui la sede che doveva essere presa in considerazione ai fini dell’applicazione di tale disposizione era quella che, secondo il Tribunale, era situata in Kosovo.

135    Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’utilizzo del termine «assumere» all’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento riguarda unicamente la conclusione del contratto di lavoro e non le modalità dell’effettiva occupazione del lavoratore (v., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd, C‑384/10, EU:C:2011:842, punto 46).

136    Inoltre, la Corte ha considerato che, poiché il criterio del luogo della sede dell’impresa che occupa il lavoratore è estraneo alle condizioni in cui il lavoro è svolto, la circostanza che tale impresa sia stabilita in un luogo o in un altro non influisce sulla determinazione di tale luogo della sede (v., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd, C‑384/10, EU:C:2011:842, punto 48).

137    Pertanto, il luogo in cui si trova la sede che ha assunto il lavoratore non si confonde necessariamente con quello della sede del datore di lavoro del lavoratore.

138    È vero che, solo nell’ipotesi in cui taluni elementi relativi alla procedura di assunzione permettessero di constatare che l’impresa che ha concluso il contratto di lavoro ha in realtà agito in nome e per conto di un’altra impresa, il giudice chiamato ad applicare l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento Roma I potrebbe ritenere che il criterio di collegamento contenuto in tale disposizione rinvii alla legge del paese in cui è situata la sede di quest’ultima impresa (v., per analogia, sentenza del 15 dicembre 2011, Voogsgeerd, C‑384/10, EU:C:2011:842, punto 49).

139    Tuttavia, il sig. Jenkinson non invoca elementi oggettivi che consentano di sostenere che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, ai fini dell’applicazione di tale disposizione, non già della sede situata in Kosovo con la quale il sig. Jenkinson aveva concluso gli ultimi due CTD in questione, bensì della sede delle istituzioni dell’Unione.

140    Ne consegue che l’argomento del sig. Jenkinson relativo alla necessità di dimostrare, preliminarmente all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento Roma I, la qualità di co-datore di lavoro di tali istituzioni deve essere considerato infondato.

141    Lo stesso vale per gli altri elementi addotti dal sig. Jenkinson al fine di contestare l’applicazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento.

142    Per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento del sig. Jenkinson secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il paese da cui provenivano tutte le istruzioni impartite ai capimissione e alle missioni stesse ai fini dell’applicazione di tale disposizione, è giocoforza constatare che tale elemento non si ricollega a circostanze relative alla conclusione del contratto di lavoro e che consentono così di confutare la determinazione del luogo di assunzione del sig. Jenkinson, come essa è stata accertata dal Tribunale.

143    Inoltre, il solo fatto che l’Eulex Kosovo avesse una sede nei locali del SEAE situati nella città di Bruxelles, anche supponendolo accertato, non consente di dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nel ritenere che la sede di attività pertinente ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento Roma I fosse quella situata a Pristina (Kosovo). Infatti, l’indicazione secondo cui una sede dell’Eulex Kosovo si trovava nei locali del SEAE situati a Bruxelles non è sufficiente a dimostrare che il Tribunale abbia erroneamente valutato quale sede doveva essere considerata quella che aveva proceduto ad assumere il sig. Jenkinson.

144    Analogamente, per quanto riguarda, infine, l’argomento relativo alla mancata presa in considerazione, da parte del Tribunale, del quadro giuridico relativo all’assunzione del sig. Jenkinson e del luogo della sede, a Bruxelles, del Consiglio e del Parlamento, occorre rilevare che tali elementi, che si fondano sulla premessa, non dimostrata, che tali istituzioni sarebbero le uniche competenti a determinare il quadro giuridico relativo all’assunzione del sig. Jenkinson, non possono dimostrare che il luogo della sede di dette istituzioni fosse rilevante ai fini della determinazione del luogo di assunzione di quest’ultimo, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento Roma I.

145    Per quanto riguarda, dall’altro lato, le censure del ricorrente relative all’applicazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Roma I, occorre rilevare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’applicazione di tale disposizione implica che il giudice deve effettuare una valutazione complessiva dell’insieme delle circostanze che caratterizzano il rapporto di lavoro ed esaminare quella o quelle che, a suo parere, risultano maggiormente significative (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12, EU:C:2013:551, punto 40).

146    Tra gli elementi significativi di collegamento, occorre in particolare prendere in considerazione il paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività nonché quello in cui egli è iscritto al sistema di previdenza sociale ed ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione malattia e di invalidità. Inoltre, il giudice deve tenere conto anche dell’insieme delle circostanze del procedimento, quali, segnatamente, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro (v., per analogia, sentenza del 12 settembre 2013, Schlecker, C‑64/12, EU:C:2013:551, punto 41).

147    Per quanto riguarda, anzitutto, l’argomento del sig. Jenkinson secondo cui il Tribunale avrebbe confuso le nozioni di continuità dell’impiego e di continuità della legge applicabile, risulta, da un lato, dai punti 131 e 136 della sentenza impugnata che occorreva prendere in considerazione l’esistenza di un rapporto di lavoro continuativo instaurato a partire dal primo degli undici CTD menzionati al punto 13 della presente sentenza al fine di determinare la legge applicabile agli ultimi due CTD interessati e, dall’altro, dal punto 137 di tale sentenza, che la stessa legge applicabile ai nove CTD interessati doveva applicarsi a questi ultimi due CTD.

148    Orbene, tale argomento del sig. Jenkinson non è idoneo a dimostrare che la presa in considerazione della legge applicabile a contratti che hanno preceduto quelli esaminati dal Tribunale possa costituire un’analisi erronea delle circostanze che caratterizzavano il rapporto di lavoro instaurato tramite questi ultimi contratti e, pertanto, un’applicazione erronea dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Roma I. Infatti, occorre rilevare che l’esistenza di collegamenti tra contratti come quelli considerati dal Tribunale ai punti da 131 a 137 della sentenza impugnata può essere considerata, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 145 della presente sentenza, come una circostanza significativa che può essere presa in considerazione al fine di designare un «paese diverso», ai sensi di tale disposizione. Tale argomento deve quindi essere considerato infondato.

149    Per quanto riguarda, inoltre, l’argomento del sig. Jenkinson secondo cui il Tribunale non avrebbe dovuto prendere in considerazione il criterio menzionato negli ultimi due CTD conclusi tra quest’ultimo e l’Eulex Kosovo per determinare la legge applicabile ai regimi previdenziali e pensionistici nonché al regime fiscale, poiché tale criterio sarebbe contrario ai principi di diritto dell’Unione e alle direttive in materia fiscale o sociale, si deve constatare che, al punto 138 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha verificato se la legge irlandese fosse quella che disciplinava validamente tali regimi, ma ha unicamente rilevato che questi ultimi due CTD rinviavano, per determinare la legge che disciplina detti regimi, alla legge del «paese di residenza (fiscale) permanente» prima dell’entrata in servizio del sig. Jenkinson presso l’Eulex Kosovo.

150    Orbene, alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 146 della presente sentenza, gli argomenti del sig. Jenkinson non possono essere accolti in quanto, secondo tale giurisprudenza, il Tribunale è legittimato a prendere in considerazione la circostanza esaminata ai punti da 131 a 137 della sentenza impugnata indipendentemente dall’applicabilità di tale legge agli stessi regimi.

151    Ne consegue che il sig. Jenkinson non può sostenere che il Tribunale, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Roma I, abbia preso in considerazione gli elementi menzionati ai punti da 131 a 138 della sentenza impugnata.

152    Inoltre, gli altri elementi addotti dal sig. Jenkinson a sostegno della censura secondo cui il Tribunale avrebbe proceduto a una valutazione parziale degli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro di quest’ultimo in seno all’Eulex Kosovo devono essere respinti in quanto infondati, dal momento che, con essi, il sig. Jenkinson non riesce a dimostrare che tale valutazione sia errata.

153    Infatti, benché tali elementi – attinenti, sotto un primo profilo, all’asserita qualità di co-datore di lavoro delle istituzioni dell’Unione con sede a Bruxelles, sotto un secondo profilo, al quadro giuridico relativo all’occupazione del personale civile internazionale delle missioni internazionali dell’Unione, sotto un terzo profilo, al luogo da cui provenivano tutte le istruzioni impartite al capo dell’Eulex Kosovo e, sotto un quarto profilo, a tale missione nonché all’esistenza di una sede dell’Eulex Kosovo nei locali del SEAE situati a Bruxelles – concorrano a designare un paese diverso dall’Irlanda alla luce dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Roma I, il sig. Jenkinson non riesce tuttavia a dimostrare che detti elementi fossero così significativi, per quanto riguarda gli ultimi due CTD conclusi tra quest’ultimo e l’Eulex Kosovo, da dimostrare che il Tribunale ha valutato erroneamente l’esistenza del collegamento tra tali CTD e l’Irlanda basandosi sugli elementi menzionati ai punti da 131 a 138 della sentenza impugnata.

154    È vero che il presunto quadro giuridico relativo all’occupazione del personale civile internazionale delle missioni internazionali dell’Unione definito dalle istituzioni dell’Unione con sede a Bruxelles, il luogo da cui provenivano tutte le istruzioni impartite al capo dell’Eulex Kosovo e a tale missione nonché l’esistenza di una sede dell’Eulex Kosovo nei locali del SEAE situati a Bruxelles costituiscono circostanze del caso che devono essere prese in considerazione nella valutazione globale di cui al punto 145 della presente sentenza. Tuttavia, a differenza di quelle analizzate dal Tribunale, tali circostanze si riferiscono più al contesto generale nel quale gli ultimi due CTD conclusi tra l’Eulex Kosovo e il sig. Jenkinson si inseriscono che alle caratteristiche più direttamente connesse a tali CTD. Di conseguenza, l’argomento fondato su detti elementi non consente di dimostrare che il Tribunale abbia effettuato una valutazione erronea del collegamento più stretto di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento Roma I.

155    Analogamente, per quanto riguarda l’argomento vertente sulla necessità di esaminare se le istituzioni dell’Unione potessero essere considerate, con l’Eulex Kosovo, come co-datori di lavoro del sig. Jenkinson, si deve ritenere che, anche supponendo che tale argomento sia fondato, esso non sarebbe idoneo a dimostrare che la sede di tali istituzioni a Bruxelles costituisca una circostanza determinante nell’identificazione del paese che intrattiene, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale regolamento, un collegamento più stretto con questi ultimi due CTD.

156    Da quanto precede risulta che il sig. Jenkinson non dimostra che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’applicare l’articolo 8 del regolamento Roma I al fine di determinare la legge che disciplina gli ultimi due CTD conclusi tra il sig. Jenkinson e l’Eulex Kosovo.

157    In secondo luogo, per quanto riguarda la determinazione del diritto applicabile ai primi nove CTD conclusi tra il sig. Jenkinson e il capo dell’Eulex Kosovo, menzionati al punto 13 della presente sentenza, occorre constatare che gli argomenti vertenti su un’asserita violazione della giurisprudenza relativa all’opponibilità delle clausole e condizioni contrattuali alle parti deboli di un contratto e del diritto dell’Unione relativo alla validità delle condizioni generali stabilite unilateralmente da un’impresa nonché gli argomenti connessi agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento Roma I non possono essere considerati rispondenti ai requisiti ricordati ai punti 60 e 61 della presente sentenza, dal momento che il sig. Jenkinson non suffraga in modo sufficientemente preciso gli elementi di diritto che sostengono tali argomenti e devono, pertanto, essere considerati irricevibili.

158    Sostenendo, inoltre, che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’intenzione delle parti in relazione al loro paese d’origine, è giocoforza constatare che il sig. Jenkinson chiede alla Corte di procedere a una valutazione di fatto che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 124 della presente sentenza, esula, salvo il caso di snaturamento, dalla sua competenza quando è adita nell’ambito di un’impugnazione.

159    Si deve rilevare, in terzo luogo, che l’applicazione dell’articolo 8 del regolamento Roma I implica, in un primo momento, che il giudice investito della controversia identifichi la legge che sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta e determini le regole alle quali, conformemente a quest’ultima, non è permesso derogare convenzionalmente e, in un secondo tempo, che tale organo giurisdizionale confronti il livello di protezione di cui beneficia il lavoratore in forza di tali norme con quello previsto dalla legge scelta dalle parti. Qualora il livello previsto da tali norme garantisca una migliore protezione, queste stesse norme devono essere applicate (sentenza del 15 luglio 2021, SC Gruber Logistics, C‑152/20 e C‑218/20, EU:C:2021:600, punto 27).

160    Tuttavia, nel caso di specie, il sig. Jenkinson fa riferimento, in generale, al diritto belga, ma non individua alcuna norma precisa che avrebbe dovuto essere presa in considerazione dal Tribunale nell’ambito dell’applicazione di detto articolo, cosicché egli non dimostra che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto non concedendogli il beneficio dell’applicazione di tale asserita norma più favorevole.

161    In tali circostanze, si deve ritenere che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto per non aver controllato né applicato una norma più favorevole in forza del diritto che sarebbe stato applicabile nel caso di specie in assenza di scelta. Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento vertente sull’applicazione del diritto dell’Unione in forza dell’articolo 9 del regolamento Roma I.

162    Da quanto precede risulta che il Tribunale non è incorso in errori di diritto nella determinazione del diritto applicabile ai primi nove CTD menzionati al punto 13 della presente sentenza e agli ultimi due CTD, cosicché gli argomenti riassunti al punto 112 della presente sentenza vertenti sull’ordine scelto dal Tribunale, nell’esame di tali CTD, per determinare il diritto applicabile al rapporto contrattuale di cui trattasi non possono, in ogni caso, essere accolti.

163    Alla luce di quanto precede, la terza parte del terzo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

 Sulla seconda e sulla terza censura della quarta parte del terzo motivo di impugnazione

–       Argomenti delle parti

164    Con la seconda censura della quarta parte del terzo motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson addebita al Tribunale di aver snaturato il diritto irlandese nell’ambito dell’interpretazione e dell’applicazione dell’articolo 9 del Protection of Employees (Fixed – Term Work) Act 2003 [legge del 2003 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati (lavoro a tempo determinato); in prosieguo: la «legge del 2003].

165    Egli sostiene, in via preliminare, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto, al punto 151 della medesima sentenza, non considerando che solo il Consiglio è competente a fissare le condizioni di assunzione del personale delle missioni. Questo punto sarebbe inoltre contrario alla comunicazione C (2009) 9502, che imporrebbe tipi di contratti specifici per ciascuna funzione. Esso rileva altresì che l’articolo 9 della legge del 2003 si riferisce alla nozione di «datori di lavoro collegati».

166    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’analisi dell’obiettivo invocato dall’Eulex Kosovo per giustificare la successione di CTD, il sig. Jenkinson ritiene che il Tribunale, ai punti 152, 154 e 155 della sentenza impugnata, avrebbe dovuto applicare, anziché la giurisprudenza della Corte, la giurisprudenza dei giudici irlandesi. Il Tribunale avrebbe in tal modo limitato illegittimamente la tutela che il diritto irlandese conferisce ai lavoratori. In particolare, secondo il sig. Jenkinson, ai punti da 157 a 175 di tale sentenza, il Tribunale ha limitato, erroneamente e senza motivazione, l’analisi delle ragioni obiettive che giustificano il ricorso a CTD successivi a quella della dimensione temporanea dell’Eulex Kosovo, mentre gli organi giurisdizionali irlandesi farebbero riferimento, per giustificare la successione di CTD, a diverse ragioni oggettive, ossia una ristrutturazione significativa alla quale il datore di lavoro deve far fronte, un’esigenza di una perizia temporanea in un settore particolare, una necessità di assumere lavoratori per un progetto a breve termine chiaramente identificato e temporaneo, nonché un’assenza di personale connessa, ad esempio, al congedo di malattia di un lavoratore. L’analisi del Tribunale sarebbe quindi manifestamente contraria alla giurisprudenza dei giudici irlandesi invocata dal sig. Jenkinson dinanzi a quest’ultimo.

167    In particolare, per quanto riguarda, sotto un primo profilo, la presa in considerazione da parte del Tribunale della durata dei mandati dell’Eulex Kosovo, il sig. Jenkinson sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della natura del lavoro da lui svolto in seno all’Eulex Kosovo, il quale rispondeva ad esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro, piuttosto che riferirsi, ai punti da 157 a 160 della sentenza impugnata, all’attività dell’Eulex Kosovo o prendere in considerazione, ai punti da 177 a 180 di tale sentenza, aspetti irrilevanti quali la priorità di assunzione del personale distaccato. Procedendo in tal modo, il Tribunale avrebbe snaturato la nozione di «esigenze permanenti e durevoli del datore di lavoro». Il sig. Jenkinson si riferisce, al riguardo, a un estratto di una decisione di un «adjudication officer» (funzionario arbitro).

168    Per quanto riguarda, sotto un secondo profilo, la valutazione del Tribunale, di cui ai punti 161 e 162 della sentenza impugnata, relativa ai periodi coperti dagli importi di riferimento finanziario, che figurano nelle versioni successive dell’articolo 16 dell’azione comune 2008/124, il sig. Jenkinson ritiene che la presa in considerazione del carattere limitato nel tempo di tali periodi, al fine di ritenere che la conclusione di CTD successivi fosse giustificata, sia contraria alla giurisprudenza dei giudici irlandesi. In particolare, il sig. Jenkinson fa riferimento a estratti di sentenze di tali giudici che dimostrerebbero, in modo manifesto, che il fatto di dover disporre di un bilancio per pagare un lavoratore nell’ambito di una determinata attività non è sufficiente a giustificare la conclusione di CTD. Peraltro, se le istituzioni dell’Unione fossero state considerate, assieme all’Eulex Kosovo, come co-datori di lavoro del sig. Jenkinson, il Tribunale non avrebbe potuto accogliere gli argomenti relativi al finanziamento dell’Eulex Kosovo.

169    Sotto un terzo profilo, il sig. Jenkinson sostiene che la valutazione del Tribunale, esposta ai punti da 163 a 169 della sentenza impugnata, secondo cui la competenza e l’ambito di azione dell’Eulex Kosovo erano soggetti ad adeguamenti in funzione dell’evoluzione della situazione sul campo e dei rapporti tra l’Unione e le autorità kosovare, non prende in considerazione le procedure operative standard (PON), che prevedrebbero regole di riassegnazione del personale all’interno dell’Eulex Kosovo o all’interno di un’altra missione internazionale dell’Unione.

170    Sotto un quarto profilo, il sig. Jenkinson afferma che il criterio relativo alla durata dei mandati dei capi dell’Eulex Kosovo successivi, di cui ai punti da 170 a 175 della sentenza impugnata, deve essere respinto, in quanto consentirebbe al datore di lavoro di concludere soltanto contratti a tempo determinato. Il Tribunale non avrebbe accertato, a tale riguardo, che fosse possibile ricorrere, in tale contesto, a un siffatto criterio. Esso avrebbe quindi privato il lavoratore di un controllo effettivo della legittimità di un siffatto utilizzo, alla luce, in particolare, dell’articolo 9 della legge del 2003. Inoltre, il punto 175 di tale sentenza sarebbe manifestamente in contraddizione con la constatazione della mancanza di personalità giuridica dell’Eulex Kosovo e dell’assenza di potere dei capimissione.

171    Per quanto riguarda, sotto un quinto profilo, le considerazioni del Tribunale relative all’ultimo CTD, il Tribunale non poteva, secondo il sig. Jenkinson, validamente constatare, ai punti 185 e 187 della sentenza impugnata, che la motivazione della sua valutazione era identica a quella relativa ai CTD precedenti, mentre l’Eulex Kosovo aveva precisato che l’ultimo CTD aveva lo scopo di coordinare gli scopi dei CTD conclusi con diversi dipendenti dell’Eulex Kosovo.

172    In secondo luogo, il Tribunale avrebbe omesso di analizzare l’adeguatezza, alla luce del diritto irlandese, del ricorso a CTD successivi. Pertanto, il Tribunale avrebbe giustificato la legittimità della successione di CTD con la facilità di risolvere questo tipo di contratti senza conseguenze finanziarie, mentre nessuno dei convenuti in primo grado avrebbe dimostrato l’esistenza di tali conseguenze nel caso in cui fosse concluso un CTI. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente respinto, ai punti 181 e 184 della sentenza impugnata, la proposta di un’altra misura avanzata dal sig. Jenkinson, senza analizzare se esistesse una possibilità meno lesiva della stabilità e dei diritti del lavoratore, ai sensi della giurisprudenza dei giudici irlandesi. Procedendo in tal modo, il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova che graverebbe sul datore di lavoro.

173    Al punto 187 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe dichiarato che il ricorso all’ultimo CTD era necessario e appropriato, snaturando il diritto irlandese, poiché non avrebbe effettuato la propria determinazione sulla base di un esame concreto della situazione di cui trattasi e alla luce di altri mezzi meno svantaggiosi e precari a fini della soddisfazione degli interessi delle due parti.

174    In subordine, il sig. Jenkinson deduce la violazione del principio di non discriminazione e del principio di uniformità del diritto. Esso invoca la necessità di esaminare il carattere permanente e duraturo delle esigenze del datore di lavoro alla luce del diritto irlandese, che si riferirebbe alla sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (C‑212/04, EU:C:2006:443, punti da 58 a 75). L’esame di tale carattere dovrebbe ricalcare quello adottato dal legislatore dell’Unione nell’ambito dell’adozione del RAA in applicazione dell’articolo 336 TFUE. Di conseguenza, il sig. Jenkinson critica la sentenza impugnata nella parte in cui avrebbe fornito un’interpretazione notevolmente più ampia dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, rispetto a quella adottata dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito del RAA, limitando a due il numero di rinnovi dei CTD. A sostegno di tale argomento, il sig. Jenkinson fa altresì riferimento alle sentenze dell’11 luglio 1985, Maag/Commissione (43/84, EU:C:1985:328), e del 15 aprile 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223).

175    Con la terza censura della quarta parte del terzo motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson sostiene che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione l’assenza di personalità giuridica dell’Eulex Kosovo nonché le considerazioni da lui sollevate in merito alle deleghe di potere, anche in materia di bilancio.

176    Il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo concludono per il rigetto della seconda e della terza censura della quarta parte del terzo motivo di impugnazione.

–       Giudizio della Corte

177    In via preliminare, occorre rilevare che gli argomenti dedotti dal sig. Jenkinson avverso il punto 151 della sentenza impugnata si confondono con quelli dedotti nell’ambito del primo motivo della presente impugnazione, che è stato respinto ai punti da 45 a 55 della presente sentenza, poiché, con tali argomenti, il sig. Jenkinson mira, in realtà, a contestare la legittimità dell’articolo 9, paragrafo 3, e dell’articolo 10, paragrafo 3, dell’azione comune 2008/124 nella parte in cui tali disposizioni prevedono che anche l’Eulex Kosovo possa assumere, in funzione delle esigenze, personale civile internazionale su base contrattuale e che le condizioni di impiego nonché i diritti e gli obblighi di tale personale siano stabiliti nei contratti conclusi tra il capo dell’Eulex Kosovo o la stessa Eulex Kosovo e i membri del personale.

178    Inoltre, il sig. Jenkinson non dimostra che la comunicazione C (2009) 9502 si applicasse ai capi dell’Eulex Kosovo successivi e a tale missione al fine di determinare il tipo di contratto che gli è stato proposto. Tali argomenti sono quindi infondati.

179    Per quanto riguarda, in primo luogo, l’argomento vertente su uno snaturamento della giurisprudenza dei giudici irlandesi relativa alle ragioni che giustificano la conclusione di CTD successivi, occorre ricordare, come risulta dal punto 107 della presente sentenza, che, per quanto riguarda il controllo dell’interpretazione del diritto nazionale accolta dal Tribunale, la Corte è competente, nell’ambito di un’impugnazione, solo a verificare se vi sia stato uno snaturamento di tale diritto, il quale deve risultare manifestamente dagli atti di causa. Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie.

180    A tale riguardo, occorre considerare che il Tribunale ha preso in considerazione, ai punti da 156 a 187 della sentenza impugnata, vari parametri per considerare, con una valutazione complessiva, che il sig. Jenkinson aveva eseguito, in un contesto giuridico e in un contesto professionale specifico caratterizzato dalla loro dimensione temporanea, i compiti che gli erano affidati in seno all’Eulex Kosovo, che era peraltro destinata, a termine, a scomparire.

181    In tale contesto, occorre anzitutto rilevare che, nei limiti in cui si debba intendere l’argomento del sig. Jenkinson come inteso a invocare un errore in cui il Tribunale sarebbe incorso, al punto 153 della sentenza impugnata, per non aver analizzato se, nel caso di specie, fosse stato possibile ritenere che il sig. Jenkinson avesse concluso contratti a tempo determinato con «datori di lavoro collegati», occorre rilevare che egli non deduce alcun elemento che consenta di ritenere che la mancata analisi di tale eventualità violerebbe il contenuto e la portata del diritto irlandese, cosicché tale argomento deve essere considerato infondato.

182    Per quanto riguarda la presa in considerazione, da parte del Tribunale, della dimensione temporanea dell’Eulex Kosovo al fine di ritenere che la conclusione di CTD successivi fosse giustificata da ragioni oggettive, dagli estratti delle sentenze cui il sig. Jenkinson fa riferimento, ivi compresi quelli relativi all’esistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare, nel diritto irlandese, la successione di CTD, non risulta che una siffatta dimensione non potesse essere presa in considerazione dal Tribunale per giustificare la conclusione di CTD successivi.

183    In particolare, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che l’estratto della decisione del funzionario arbitro, fatto valere dal sig. Jenkinson al fine di provare che il Tribunale avrebbe snaturato la giurisprudenza dei giudici irlandesi, indica che motivi connessi all’esistenza di un progetto specifico limitato nel tempo e soggetto a un finanziamento specifico piuttosto che al finanziamento generale di un’entità permanente costituiscono ragioni obiettive per la conclusione di CTD successivi.

184    Nel caso di specie, il Tribunale ha considerato, ai punti da 157 a 160 della sentenza impugnata, che l’Eulex Kosovo era stata istituita per un periodo determinato, che è stato prorogato. Pertanto, dall’estratto di detta decisione invocata dal sig. Jenkinson non risulta che il Tribunale, ai punti da 157 a 160 della sentenza impugnata, abbia inteso in modo manifestamente errato il diritto irlandese e abbia quindi snaturato il contenuto o la portata di tale diritto.

185    Sotto un secondo profilo, si deve considerare che, alla luce di quanto rilevato al punto 180 della presente sentenza, lo stesso vale per gli argomenti relativi ai punti 161 e 162 della sentenza impugnata, menzionati al punto 168 della presente sentenza.

186    Infatti, gli estratti delle sentenze invocati dal sig. Jenkinson indicano che il fatto di dover disporre di un bilancio per retribuire un lavoratore nell’ambito di una determinata attività non è sufficiente a giustificare la conclusione di CTD successivi. Tuttavia, tali estratti non consentono di ritenere che la presa in considerazione del carattere circoscritto e limitato nel tempo dei finanziamenti dell’Eulex Kosovo sia un elemento irrilevante nell’ambito di un esame globale delle circostanze che hanno indotto un datore di lavoro a proporre al suo dipendente la conclusione di CTD successivi.

187    Ne consegue che il sig. Jenkinson non riesce a dimostrare che il Tribunale, avendo preso in considerazione, nell’ambito della valutazione globale ricordata al punto 180 della presente sentenza, il carattere limitato nel tempo del bilancio assegnato all’Eulex Kosovo, abbia manifestamente travisato il contenuto o la portata di tali sentenze.

188    Sotto un terzo profilo, il sig. Jenkinson non deduce alcun elemento che consenta di dimostrare che, secondo il diritto irlandese, non possano essere prese in considerazione né l’evoluzione delle competenze dell’Eulex Kosovo né le variazioni del suo ambito di azione. L’argomento dedotto dal ricorrente per contestare tale presa in considerazione da parte del Tribunale mira, in realtà, a che la Corte proceda a una nuova valutazione di taluni elementi del fascicolo, vale a dire quelli relativi alle norme derivanti dal PON. Orbene, la Corte non è competente al riguardo nell’ambito dell’impugnazione. Ne deriva che tale argomento deve essere respinto in quanto irricevibile.

189    Sotto un quarto profilo, l’argomento vertente sul fatto che l’ultimo CTD aveva lo scopo di coordinare il termine dei CTD conclusi con diversi dipendenti dell’Eulex Kosovo deriva da una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, al punto 187 di tale sentenza, il Tribunale ha sottolineato che il termine dell’ultimo CTD coincideva con la data della soppressione del posto che il sig. Jenkinson occupava fino ad allora, e ciò nell’ambito della ristrutturazione dell’Eulex Kosovo decisa dal Consiglio. Pertanto, il Tribunale ha preso in considerazione le specificità del contesto nel quale detto ultimo CTD si inseriva, senza fondarsi unicamente, come ritiene erroneamente il sig. Jenkinson, sulle ragioni che hanno condotto alla conclusione dei CTD che avevano preceduto l’ultimo CTD. Il suddetto argomento deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

190    Per quanto riguarda, sotto un quinto profilo, i punti della motivazione del Tribunale relativi alla durata dei mandati dei capi dell’Eulex Kosovo successivi, occorre rilevare che, ai punti da 170 a 175 della sentenza impugnata, il Tribunale ha tenuto conto, ai fini dell’analisi dell’esistenza di ragioni obiettive che giustificavano la conclusione di CTD successivi, della circostanza che la durata dei mandati dei capi dell’Eulex Kosovo successivi era limitata nel tempo e fissata «per periodi variabili ed irregolari» e ha ritenuto che tale circostanza esemplificasse la dimensione temporanea dell’Eulex Kosovo.

191    A questo proposito, si deve osservare che, anche supponendo che tali punti della motivazione della sentenza impugnata siano errati, un errore del genere non potrebbe comportare l’annullamento della sentenza in parola. Infatti, detti punti della motivazione costituiscono solo uno degli elementi presi in considerazione dal Tribunale nella sua valutazione globale, ricordata al punto 180 della presente sentenza, che l’hanno indotto a ritenere che la conclusione di CTD successivi si inserisse in un contesto caratterizzato da una dimensione temporanea dell’Eulex Kosovo.

192    Orbene, alla luce della valutazione globale fondata sull’analisi dei parametri esaminati, in particolare, ai punti da 156 a 169 della sentenza impugnata e ai punti da 185 a 187 di quest’ultima, il Tribunale poteva validamente concludere che esistevano ragioni obiettive per giustificare la conclusione dei CTD esaminati. Di conseguenza, gli argomenti relativi a tali punti devono essere considerati inconferenti. Lo stesso vale per gli argomenti riguardanti i punti da 177 a 180 della sentenza impugnata, ricordati al punto 167 della presente sentenza.

193    In secondo luogo, dagli estratti delle sentenze fatte valere dal sig. Jenkinson per suffragare il suo argomento relativo all’assenza di controllo, da parte del Tribunale, dell’adeguatezza del provvedimento di assunzione previsto risulta che, per provare l’esistenza di ragioni obiettive che giustifichino tale provvedimento, un convenuto deve dimostrare l’esistenza di un obiettivo legittimo al quale il detto provvedimento si riferisce e dimostrare che esso è adeguato e necessario per raggiungere tale obiettivo. Da tali estratti risulta altresì che, al fine di stabilire se una ragione possa essere considerata oggettiva, il giudice deve chiedersi se la misura di cui trattasi costituisca il trattamento meno sfavorevole al lavoratore, consentendo al contempo al datore di lavoro di raggiungere detto obiettivo.

194    A tale riguardo, al punto 146 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che l’articolo 7 della legge del 2003 esige, in sostanza, che, per essere obiettiva, la ragione invocata debba essere fondata su considerazioni esterne al lavoratore e che il trattamento meno favorevole che il CTD implica per quest’ultimo debba mirare a conseguire un obiettivo legittimo del datore di lavoro, e ciò in maniera adeguata e necessaria.

195    Nel prosieguo del suo ragionamento, il Tribunale ha ritenuto, in particolare, ai punti da 181 a 184 di tale sentenza, che la natura stessa dell’Eulex Kosovo influenzasse inevitabilmente le condizioni di impiego del suo personale nonché le prospettive di impiego di quest’ultimo. A tale riguardo, esso ha escluso che potesse essere seguita la proposta avanzata dal sig. Jenkinson, secondo la quale si sarebbe potuto concludere un CTI contenente una clausola risolutiva in caso di fine del mandato dell’Eulex Kosovo, e ha ritenuto, in sostanza, che il ricorso a un decimo CTD costituisse il mezzo necessario e adeguato per garantire all’Eulex Kosovo le risorse necessarie per eseguire il suo mandato, caratterizzato da finanziamenti circoscritti e limitati nel tempo.

196    Inoltre, al punto 187 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che il contesto specifico connesso, in particolare, alla ristrutturazione dell’Eulex Kosovo consentiva di ritenere che la conclusione dell’ultimo CTD fosse un mezzo necessario e adeguato per soddisfare le esigenze per le quali il rapporto contrattuale era stato instaurato.

197    Orbene, da quanto precede risulta che, nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 154 delle sue conclusioni, ha ritenuto che l’assunzione del sig. Jenkinson sulla base di CTD successivi fosse l’unico modo per rispondere alle esigenze dell’Eulex Kosovo, le quali erano limitate nel tempo e dipendevano da fattori esterni a tale missione.

198    Non risulta in modo manifesto che, così facendo, il Tribunale abbia travisato il contenuto e la portata dell’obbligo dedotto dal sig. Jenkinson, secondo cui il giudice deve verificare se il provvedimento contestato costituisca il trattamento meno sfavorevole al lavoratore pur consentendo al datore di lavoro di raggiungere il suo obiettivo. Ne consegue che lo snaturamento del diritto irlandese dedotto dal sig. Jenkinson non è stato dimostrato da quest’ultimo.

199    Occorre aggiungere, per quanto riguarda l’argomento invocato dal sig. Jenkinson secondo cui il Tribunale, riferendosi unicamente alla giurisprudenza della Corte, avrebbe disatteso la giurisprudenza dei giudici irlandesi, che, come risulta da quanto precede, il Tribunale non ha snaturato tale giurisprudenza nell’applicazione del diritto irlandese nel caso di specie. Pertanto, poiché nessun altro elemento specifico è stato dedotto dal sig. Jenkinson nella sua impugnazione, si deve ritenere che detto argomento non possa essere accolto.

200    Per quanto riguarda la censura sollevata in subordine dal sig. Jenkinson, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione e del principio dell’unicità del diritto, occorre anzitutto rilevare che l’interpretazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70, accolta nella sentenza del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (C‑212/04, EU:C:2006:443), si riflette parimenti nella sentenza del 26 gennaio 2012, Kücük (C‑586/10, EU:C:2012:39), alla quale il Tribunale ha fatto riferimento in particolare al punto 154 della sentenza impugnata.

201    Inoltre, i riferimenti alle sentenze dell’11 luglio 1985, Maag/Commissione (43/84, EU:C:1985:328) e del 15 aprile 2008, Impact (C‑268/06, EU:C:2008:223) non sono idonei a dimostrare che il Tribunale sia incorso in un qualsivoglia errore di diritto. Infatti, la pertinenza di tali sentenze ai fini dell’analisi della sentenza impugnata non è stata spiegata dal sig. Jenkinson nella sua impugnazione e non risulta immediatamente dal loro contenuto.

202    Nei limiti in cui il sig. Jenkinson sostiene che spettava al Tribunale ricalcare la sua interpretazione delle esigenze che possono rispondere ai requisiti fissati dalla clausola 5, punto 1, lettera a), dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70 su quella adottata dal legislatore dell’Unione nell’ambito dell’adozione del RAA in applicazione dell’articolo 336 TFUE, occorre rilevare che tale argomento non soddisfa i requisiti ricordati ai punti 60 e 61 della presente sentenza.

203    Infine, il sig. Jenkinson non indica con precisione le norme stabilite dal legislatore dell’Unione che avrebbero dovuto essere prese in considerazione dal Tribunale.

204    In particolare, per quanto riguarda la menzione di un limite di due rinnovi di CTD applicabile agli agenti dell’Unione, il sig. Jenkinson non dimostra che tale regola sia applicabile al caso di specie.

205    Ne consegue che, in assenza di altri argomenti che consentano di suffragare la censura sollevata dal sig. Jenkinson in subordine, tale censura deve essere considerata in parte irricevibile e in parte infondata.

206    In terzo luogo, poiché la censura menzionata al punto 175 della presente sentenza non riguarda alcuna parte precisa della sentenza impugnata e non sviluppa argomenti giuridici che consentano alla Corte di effettuare il suo controllo, in quanto, in particolare, non espone le conseguenze che deriverebbero dalla concessione all’Eulex Kosovo della personalità giuridica, essa deve essere dichiarata irricevibile in quanto non soddisfa i requisiti esposti ai punti 60 e 61 della presente sentenza.

207    Da tutto quanto precede risulta che la seconda e la terza censura della quarta parte del terzo motivo di impugnazione devono essere respinte in quanto in parte irricevibili e in parte infondate.

 Sulla quinta parte del terzo motivo di impugnazione

–       Argomenti delle parti

208    Con la quinta parte del terzo motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson addebita al Tribunale di aver erroneamente interpretato, al punto 197 della sentenza impugnata, i suoi argomenti. Inoltre, il Tribunale avrebbe violato il divieto di statuire ultra petita allorché ha escluso la concessione di un indennizzo giusto ed equo al sig. Jenkinson a causa della violazione dell’articolo 8 della legge del 2003.

209    Mentre da tale punto 197 risulterebbe che il sig. Jenkinson aveva espressamente indicato che la sua domanda di risarcimento dei danni contrattuali, connessa alla risoluzione illegittima del suo rapporto contrattuale, si fondava sulla riqualificazione di quest’ultimo in applicazione dell’articolo 9 della legge del 2003, il sig. Jenkinson ritiene di aver espressamente indicato, nelle sue osservazioni depositate in risposta a una misura di organizzazione del procedimento dinanzi al Tribunale, che «[t]uttavia, in quanto tale, [l’articolo] 8 di [tale] legge (...) non costituisce il fondamento giuridico esclusivo del risarcimento in relazione alla cessazione illegittima del suo rapporto di lavoro che si fonda principalmente sull’inosservanza della normativa applicabile alle condizioni di licenziamento relativo a un contratto che ritiene debba essere riqualificato come [CTI], in applicazione dell’[articolo] 9 [di detta legge]».

210    Inoltre, il sig. Jenkinson sostiene di aver indicato, commentando una sentenza irlandese, che la sanzione della violazione dell’articolo 8 della medesima legge doveva essere una compensazione giusta ed equa.

211    Il sig. Jenkinson addebita, peraltro, al Tribunale di non aver tratto le conseguenze risarcitorie che derivavano dall’invocazione di tale articolo, mentre esso avrebbe dovuto, in particolare, facendo uso della sua competenza estesa al merito, procedere in tal modo, come avrebbe fatto un giudice irlandese. Non avendo così statuito, esso avrebbe violato il principio secondo cui il giudice non può statuire ultra petita e avrebbe applicato erroneamente gli articoli 76 e 84 del regolamento di procedura del Tribunale.

212    Il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo concludono per il rigetto della quinta parte del terzo motivo di impugnazione.

–       Giudizio della Corte

213    Quando il Tribunale è adito in qualità di giudice del contratto sulla base dell’articolo 272 TFUE, deve statuire unicamente all’interno del contesto giuridico e fattuale quale determinato dalle parti della controversia (sentenza del 17 settembre 2020, Alfamicro/Commissione, C‑623/19 P, EU:C:2020:734, punto 41).

214    Occorre rilevare, a tale riguardo, che dal ricorso in primo grado risulta che il sig. Jenkinson, nell’ambito del primo capo della domanda, aveva dedotto pretese risarcitorie a titolo dell’indennità compensativa di preavviso connessa alla risoluzione del suo rapporto contrattuale, che egli riteneva dovesse essere riqualificato come CTI, come conseguenza dell’illegittimità di tale risoluzione e del mancato trasferimento della documentazione sociale alla fine di tale contratto.

215    Orbene, nessun elemento del ricorso in primo grado lascia supporre che il sig. Jenkinson abbia chiesto un risarcimento per violazione del suo diritto di essere informato per iscritto delle ragioni che giustificavano la conclusione di un CTD piuttosto che la conclusione di un CTI.

216    È vero che, in risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale il 1º dicembre 2020, il sig. Jenkinson ha indicato, come egli ricorda nell’ambito della quinta parte del terzo motivo di impugnazione, che l’articolo 8 della legge del 2003 non costituisce, in quanto tale, la base giuridica esclusiva che egli intendeva far valere a sostegno della sua domanda di risarcimento in relazione alla risoluzione del suo rapporto contrattuale, essendo tale domanda fondata principalmente sull’inosservanza della normativa relativa alle condizioni di licenziamento applicabili a tale rapporto, che egli ritiene debba essere riqualificato come CTI in applicazione dell’articolo 9 di tale legge.

217    Tuttavia, come rilevato dal Tribunale al punto 87 della sentenza impugnata, il sig. Jenkinson, nell’ambito della sua risposta a una misura di organizzazione del procedimento adottata dal Tribunale il 6 settembre 2019, ha sostenuto che la violazione delle disposizioni dell’articolo 8 della legge del 2003 comportava ipso facto la riqualificazione in CTI dei CTD successivi in questione.

218    Ne consegue che il Tribunale, al punto 197 della sentenza impugnata, non ha manifestamente alterato l’oggetto e la sostanza delle domande del sig. Jenkinson indicando che quest’ultimo, invocando una violazione dell’articolo 8 della legge del 2003, riteneva che tale violazione dovesse comportare una riqualificazione dei CTD successivi in questione in CTI e che la domanda diretta al risarcimento dei presunti danni, connessa alla risoluzione del suo rapporto contrattuale, si fondasse sulla riqualificazione di quest’ultima.

219    Pertanto, dal momento che una domanda di risarcimento fondata sulla violazione del diritto di essere informato per iscritto, al più tardi alla data del rinnovo del CTD, delle ragioni che giustificavano la conclusione di un nuovo CTD piuttosto che quella di un CTI non è stata presentata in primo grado, è giocoforza constatare che il Tribunale non avrebbe potuto, salvo statuire ultra petita, concedere un risarcimento sulla base dell’articolo 8 della legge del 2003, ancorché esercitando una competenza estesa al merito.

220    Ne consegue che il Tribunale, astenendosi dal pronunciarsi su una domanda che, contrariamente a quanto sostiene il sig. Jenkinson, non era stata presentata da quest’ultimo, non ha violato i limiti del principio secondo cui il giudice non può statuire ultra petita.

221    La quinta parte del terzo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinta in quanto infondata.

 Sulla sesta parte del terzo motivo di impugnazione

–       Argomenti delle parti

222    Con la sesta parte del terzo motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson addebita al Tribunale di aver omesso di statuire sulla domanda di risarcimento del danno contrattuale esposta, in particolare, ai punti da 180 a 186 del ricorso in primo grado.

223    Il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo concludono per il rigetto di tale sesta parte.

–       Giudizio della Corte

224    Occorre ricordare che il sig. Jenkinson aveva presentato la richiesta di risarcimento del danno contrattuale, esposta ai punti da 180 a 186 del suo ricorso in primo grado, nell’ambito del primo capo della domanda.

225    A tale riguardo, il Tribunale ha constatato, ai punti 52 e 54 della sentenza impugnata, che tutte le richieste risarcitorie proposte dal sig. Jenkinson nell’ambito del primo capo della domanda erano fondate sulla riqualificazione del suo rapporto contrattuale in un CTI o erano conseguenti a tale riqualificazione.

226    Orbene, dopo aver respinto la richiesta di riqualificazione del suddetto rapporto contrattuale in un CTI, il Tribunale, al punto 215 di tale sentenza, ha respinto di conseguenza la richiesta di risarcimento dei danni contrattuali lamentati dal sig. Jenkinson nell’ambito del primo capo della domanda.

227    Pertanto, dato che è nell’ambito di tale capo della domanda che il sig. Jenkinson aveva chiesto il versamento di un risarcimento in via equitativa di EUR 50 000 e che tale richiesta deve essere intesa come conseguente alla domanda di riqualificazione del suo rapporto contrattuale in un CTI, il che non è utilmente contestato nell’ambito dell’impugnazione, si deve considerare che, al punto 215 di detta sentenza, il Tribunale abbia statuito su tale domanda di risarcimento, respingendola congiuntamente alle altre pretese risarcitorie avanzate nell’ambito di detto capo della domanda.

228    Ne consegue che il Tribunale non ha omesso di statuire sulla richiesta di risarcimento del danno contrattuale esposta, in particolare, ai punti da 180 a 186 del suo ricorso in primo grado.

229    Di conseguenza, la sesta parte del terzo motivo di impugnazione dev’essere respinta in quanto infondata.

 Sul secondo motivo di impugnazione e sulla prima censura della quarta parte del terzo motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

230    Con il secondo motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson contesta, in primo luogo, il punto 82 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale avrebbe deciso, senza motivare tale scelta, di tener conto unicamente, al fine di statuire sulla domanda di riqualificazione del rapporto contrattuale del sig. Jenkinson in un CTI, degli undici CTD, ad esclusione dei CTD conclusi in precedenza, ai fini del suo impiego presso l’EUMM e l’EUPM. Il sig. Jenkinson ritiene che l’ultimo CTD dovesse essere considerato come facente parte di un più lungo rapporto contrattuale instaurato con i convenuti in primo grado, comprensivo anche di tali CTD.

231    Il sig. Jenkinson deduce in sostanza che, alla luce del diritto nazionale applicabile nel caso di specie, deve essere preso in considerazione l’insieme dei CTD conclusi ai fini del suo impiego presso le tre missioni di cui trattasi. D’altro canto, al punto 232 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe rilevato una continuità di impiego del sig. Jenkinson nell’ambito di queste tre missioni di cui trattasi. Sarebbe stato pertanto indispensabile, per stabilire se i CTD in questione si fossero succeduti in modo abusivo, esaminare tali CTD in ordine cronologico, cosa che il Tribunale avrebbe omesso di effettuare.

232    Inoltre, il mancato esame, da un lato, del rapporto contrattuale instaurato tra il sig. Jenkinson e i convenuti diversi dall’Eulex Kosovo e, dall’altro, dell’applicazione della nozione di «occupazione continuativa presso uno o più datori di lavoro», ai sensi del diritto irlandese, equivarrebbe a negare la portata del punto 77 della sentenza impugnata, che avrebbe tratto talune conseguenze dall’assenza di personalità giuridica concessa alle tre missioni interessate, ivi compresa l’Eulex Kosovo prima che essa le venisse concessa.

233    In secondo luogo, il sig. Jenkinson ritiene che, alla luce del diritto irlandese, il Tribunale avrebbe dovuto verificare, in un primo momento, se il rapporto contrattuale nell’ambito delle tre missioni di cui trattasi potesse essere considerato continuativo e instaurato con «datori di lavoro collegati», e poi accertare, in un secondo tempo, le conseguenze che tale rapporto implicava. In assenza di una siffatta analisi in due tempi, il Tribunale non avrebbe escluso che i CTD conclusi ai fini del suo impiego in seno all’EUMM e all’EUPM potessero essere considerati come costituenti un unico rapporto contrattuale di carattere continuativo instaurato con l’Unione.

234    Con la prima censura della quarta parte del terzo motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson deduce un errore in cui il Tribunale sarebbe incorso, al punto 153 della sentenza impugnata, per non aver preso in considerazione, in sede di esame delle sue richieste presentate nell’ambito del primo capo della domanda, l’integralità dei CTD relativi alle attività da lui svolte nell’ambito delle tre missioni interessate. Il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di analizzare, prima di escludere l’esame della totalità di tali CTD, se, nel caso di specie, fosse possibile ritenere che il sig. Jenkinson avesse concluso CTD con «datori di lavoro collegati», mentre tale condizione sarebbe essenziale nel diritto irlandese.

235    Il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo concludono per il rigetto del secondo motivo di impugnazione e della prima censura della quarta parte del terzo motivo di impugnazione.

 Giudizio della Corte

236    In primo luogo, per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, dal punto 82 della sentenza impugnata risulta che, poiché l’ultimo CTD, il solo contenente una clausola compromissoria che designava il giudice dell’Unione, faceva parte degli undici CTD, il Tribunale ha deciso di esaminare la domanda del sig. Jenkinson diretta alla riqualificazione degli undici CTD in un unico CTI. Esso ha precisato che, nell’ipotesi in cui tale domanda fosse stata respinta, non sarebbe stato competente ad esaminare la domanda diretta alla riqualificazione in un CTI dei CTD successivi, relativi all’impiego del sig. Jenkinson in seno all’EUMM e all’EUPM, poiché tali CTD non contenevano alcuna clausola compromissoria che designasse il giudice dell’Unione.

237    Tali considerazioni del Tribunale, che si collocano nell’ambito di un ragionamento più ampio, miravano a definire il contesto nel quale doveva essere effettuata la valutazione di detta domanda di riqualificazione.

238    Orbene, da un lato, contrariamente a quanto sostiene il sig. Jenkinson, tale motivazione consente a quest’ultimo e alla Corte di comprendere le ragioni che hanno indotto il Tribunale a prendere in considerazione, ai fini di tale valutazione, non i CTD relativi all’impiego del sig. Jenkinson in seno all’EUMM e all’EUPM, bensì unicamente gli undici CTD.

239    Dall’altro lato, quanto alla fondatezza di tale approccio del Tribunale, da detta motivazione risulta che il Tribunale ha considerato che, con il primo capo della domanda, il sig. Jenkinson chiedeva che fossero tratte conseguenze dalla risoluzione dell’ultimo CTD in quanto tale contratto doveva essere considerato come facente parte di un rapporto contrattuale iniziato con l’assunzione del sig. Jenkinson in seno all’EUMM e, pertanto, che le richieste del sig. Jenkinson presentate nell’ambito del primo capo della domanda dipendevano dalla questione se l’ultimo CTD facesse parte di una successione di CTD che, nel loro insieme, doveva essere considerata come un unico CTI.

240    Infatti, al punto 52 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, per quanto riguarda l’oggetto delle richieste formulate nell’ambito del primo capo della domanda, che il sig. Jenkinson chiedeva al Tribunale di riqualificare i CTD successivi, da lui conclusi al fine di entrare in un rapporto contrattuale con le tre missioni interessate, in un solo CTI, e di constatare che le condizioni in cui era stato posto termine a tale CTI violavano il diritto del lavoro applicabile a tale tipo di contratto.

241    Al punto 66 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato che, per quanto riguarda tali richieste presentate nell’ambito del primo capo della domanda, esso doveva esaminarle tenendo conto anche dei contratti di lavoro che hanno preceduto l’ultimo CTD.

242    Al punto 81 della sentenza impugnata, tuttavia, il Tribunale ha affermato che la sua competenza derivava dalla clausola compromissoria che designava il giudice dell’Unione, presente esclusivamente nell’ultimo CDD.

243    Inoltre, nei limiti in cui la richiesta formulata nell’ambito del primo capo della domanda, relativa alla risoluzione del suo rapporto contrattuale avvenuta al termine di quest’ultimo CTD, si basava sulla premessa che detto ultimo CTD facesse parte di una successione di CTD, il Tribunale doveva necessariamente pronunciarsi anche sul CTD che aveva preceduto l’ultimo CTD.

244    In tali circostanze, dato che spettava ad esso pronunciarsi tenendo conto della risoluzione del rapporto contrattuale intervenuta al termine dell’ultimo CTD che il sig. Jenkinson ritiene essere parte di un solo CTI, non risulta che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto avendo iniziato la sua analisi con l’esame dei presunti collegamenti tra gli undici CTD piuttosto che esaminare immediatamente l’insieme dei CTD conclusi dal sig. Jenkinson, compresi quelli relativi al suo impiego presso l’EUMM e l’EUPM.

245    Poiché il Tribunale ha concluso, al punto 188 della sentenza impugnata, che esistevano ragioni obiettive che consentivano di giustificare la conclusione di ciascuno degli undici CTD e che, pertanto, la domanda di riqualificazione di tali undici CTD in un CTI unico doveva essere respinta, non si può validamente addebitare al Tribunale di non aver esteso, al fine di statuire sul primo capo della domanda, il suo esame ai CTD relativi all’impiego di quest’ultimo all’interno dell’EUMM e dell’EUPM.

246    Infatti, dato che il Tribunale ha considerato, senza che ciò sia stato validamente contestato, che l’ultimo contratto concluso tra il sig. Jenkinson e l’Eulex Kosovo aveva potuto essere legittimamente concluso a tempo determinato, esso poteva dedurne che tale contratto non rientrava in un rapporto contrattuale a tempo indeterminato. Orbene, poiché tale valutazione era sufficiente ad escludere che la fine di quest’ultimo contratto potesse costituire una risoluzione di un CTI, la valutazione che poteva essere effettuata sui CTD relativi alle attività del sig. Jenkinson in seno all’EUMM e all’EUPM non avrebbe potuto, in ogni caso, modificare tale constatazione.

247    Da quanto precede risulta che il sig. Jenkinson non riesce a dimostrare che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto considerando, al punto 82 della sentenza impugnata, che non occorreva prendere in considerazione tali CTD al fine di statuire sulle richieste presentate nell’ambito del primo capo della domanda.

248    Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento del sig. Jenkinson secondo cui, al punto 232 di tale sentenza, il Tribunale avrebbe rilevato una continuità di impiego nell’ambito delle tre missioni di cui trattasi. Infatti, in tale punto, il Tribunale non ha effettuato una siffatta constatazione. Pertanto, tale argomento, che deriva da una lettura erronea di detto punto, deve essere respinto in quanto infondato.

249    Per quanto riguarda l’argomento del sig. Jenkinson menzionato al punto 232 della presente sentenza, è sufficiente constatare che quest’ultimo si limita ad affermare che il mancato esame, da un lato, del rapporto contrattuale instaurato tra lui stesso e i convenuti diversi dall’Eulex Kosovo nonché, dall’altro, della nozione di «occupazione continuativa presso uno o più datori di lavoro» equivarrebbe a negare la portata del punto 77 della sentenza impugnata, senza sviluppare alcuna argomentazione a sostegno di tale affermazione. Ne consegue che tale argomento non soddisfa i requisiti di cui ai punti 60 e 61 della presente sentenza e, pertanto, deve essere respinto in quanto irricevibile.

250    In secondo luogo, per quanto riguarda, da un lato, l’argomento relativo al mancato esame, da parte del Tribunale, della questione se il rapporto contrattuale nell’ambito delle tre missioni di cui trattasi dovesse essere considerato continuativo e instaurato con «datori di lavoro collegati» e, dall’altro, la prima censura della quarta parte del terzo motivo di impugnazione, occorre rilevare che dal punto 247 della presente sentenza risulta che il Tribunale ha, correttamente, considerato che non spettava ad esso pronunciarsi sulla qualificazione come unico rapporto contrattuale di carattere continuativo dell’insieme dei CTD successivi relativi all’attività del sig. Jenkinson in seno all’EUMM e all’EUPM, cosicché non si può addebitare al Tribunale di non aver esaminato tale questione e di non aver tenuto conto di tali CTD nell’ambito dell’esame del primo capo della domanda, ivi compreso al punto 153 della sentenza impugnata.

251    Inoltre, il Tribunale non poteva valutare, ancor prima di individuare il diritto nazionale applicabile, se i convenuti in primo grado dovessero essere considerati come «datori di lavoro collegati», poiché tale nozione deriva dal diritto sostanziale nazionale.

252    Di conseguenza, il secondo motivo di impugnazione e la prima censura contenuta nella quarta parte del terzo motivo di impugnazione devono essere respinti in quanto in parte irricevibili e in parte infondati.

 Sulla seconda parte del quarto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

253    Con la seconda parte del quarto motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson addebita, in primo luogo, al Tribunale di non aver esaminato, al punto 230 della sentenza impugnata, se il personale dell’Eulex Kosovo fosse soggetto agli stessi diritti e agli stessi obblighi, non alla luce delle modalità di determinazione della legge applicabile, bensì per quanto riguarda le norme del diritto sostanziale nazionale applicabile. Sancire l’applicabilità di diritti nazionali diversi creerebbe evidenti disparità, in particolare per quanto riguarda l’applicazione dei principi del diritto dell’Unione e della Carta. Procedendo in tal modo, il Tribunale non avrebbe esaminato l’obiettivo perseguito da tale disparità di trattamento e non avrebbe controllato il rispetto del principio di proporzionalità conformemente all’articolo 52 della Carta.

254    In secondo luogo, accettando di applicare un diritto nazionale alla risoluzione di un conflitto sorto da un contratto di diritto pubblico concluso tra un agente e l’Unione, il Tribunale avrebbe imposto all’Unione meno obblighi di quanto essa stessa si imponga per quanto riguarda gli agenti soggetti al RAA. Sussisterebbe quindi una contraddizione tra, da un lato, il punto 95 della sentenza impugnata e, dall’altro, i punti 231 e 232 di tale sentenza.

255    In terzo luogo, il sig. Jenkinson ritiene che la sentenza del 5 ottobre 2004, Sanders e a./Commissione (T‑45/01, EU:T:2004:289) e la sentenza del tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese, Belgio) del 30 giugno 2014, che egli aveva invocato dinanzi al Tribunale e che sono state esaminate ai punti da 233 a 236 della sentenza impugnata, fossero pertinenti, in particolare in quanto illustrerebbero i limiti del mandato di bilancio conferito all’Eulex Kosovo. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente escluso qualsiasi analogia tra la presente causa e quella che ha dato luogo alla sentenza del 5 ottobre 2004, Sanders e a./Commissione (T‑45/01, EU:T:2004:289), poiché, secondo il sig. Jenkinson, egli avrebbe dovuto essere assunto alle stesse condizioni di un agente temporaneo, affermazione questa identica a quella formulata dai ricorrenti in quest’ultima causa.

256    Il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo concludono per il rigetto della seconda parte del quarto motivo di impugnazione.

 Giudizio della Corte

257    In primo luogo, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze dell’8 settembre 2011, Rosado Santana, C‑177/10, EU:C:2011:557, punto 65, nonché del 15 settembre 2022, Brown/Commissione e Consiglio, C‑675/20 P, EU:C:2022:686, punto 66).

258    Al punto 230 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, per quanto riguarda l’asserita violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, non sussisteva discriminazione tra i membri del personale contrattuale dell’Eulex Kosovo, a causa dell’applicazione di diritti nazionali diversi ai quali rinviavano le clausole contrattuali derivanti dalla comunicazione C (2009) 9502, dal momento che tali membri del personale sono trattati secondo le stesse modalità, enunciate in modo identico nei contratti che li riguardano.

259    Occorre rilevare che, statuendo in tal modo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.

260    Da tale punto 230 risulta, infatti, che il Tribunale ha considerato, senza indicare se ritenesse che i membri del personale contrattuale dell’Eulex Kosovo si trovassero in una situazione analoga o diversa, che, tenuto conto dell’identità delle clausole di tutti i contratti di tali membri del personale, che rinviavano a tale comunicazione per identificare la legge applicabile al contratto, si dovesse ritenere che detti membri erano trattati in maniera identica.

261    Il Tribunale ha quindi considerato sufficiente, al fine di rispettare il principio di non discriminazione, che fossero previste le stesse modalità di determinazione del diritto applicabile a detti membri del personale.

262    Orbene, anche supponendo che i membri del personale contrattuale dell’Eulex Kosovo si trovassero in una situazione analoga, occorre rilevare che l’applicazione di diversi diritti nazionali rischia, in pratica, di comportare un trattamento diverso degli interessati per quanto riguarda i diritti loro riconosciuti e gli obblighi loro imposti in una determinata situazione. Pertanto, il Tribunale non poteva, senza privare il principio di non discriminazione di qualsiasi effetto concreto e senza incorrere così in un errore di diritto, limitarsi a constatare che le clausole contrattuali che consentivano di individuare le norme sostanziali applicabili erano le stesse per tutti i membri del personale contrattuale dell’Eulex Kosovo.

263    Ciò premesso, l’errore di diritto constatato al punto 259 della presente sentenza non è tale da comportare l’annullamento della sentenza impugnata.

264    Infatti, conformemente a una giurisprudenza costante, se dalla motivazione di una pronuncia del Tribunale risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della stessa appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione di questo tipo non è idonea a determinare l’annullamento di tale decisione e si deve procedere a una sostituzione della motivazione (sentenza del 6 maggio 2021, Bayer CropScience e Bayer/Commissione, C‑499/18 P, EU:C:2021:367, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

265    A tale riguardo, occorre ricordare che il sig. Jenkinson invoca un’asserita violazione del principio di non discriminazione tra i diversi membri del personale civile internazionale dell’Eulex Kosovo a causa dell’applicazione, a tali membri del personale, di diritti nazionali diversi designati in applicazione del criterio di collegamento derivante dalla comunicazione C (2009) 9502, che rinvia al diritto del paese di cui la persona interessata è cittadina.

266    Si deve tuttavia osservare che il Tribunale ha ritenuto, senza che ciò sia stato validamente contestato nella presente impugnazione, che fosse esplicitamente consentito, conformemente alle disposizioni di diritto primario e derivato di cui ai punti da 226 a 228 di tale sentenza, ai capi successivi dell’Eulex Kosovo, e poi alla stessa Eulex Kosovo, assumere personale civile internazionale su base contrattuale.

267    Orbene, dalla natura contrattuale dei rapporti così instaurati discende che, in assenza di un regime europeo comune applicabile al personale dell’Eulex Kosovo, le norme sostanziali destinate a completare le clausole contrattuali derivano da un diritto nazionale che sarà stato individuato sulla base delle norme di diritto internazionale privato e mediante accordo tra le parti del contratto.

268    Nel caso di specie, come risulta in particolare dal punto 119 della sentenza impugnata, che non è stato contestato dal sig. Jenkinson nell’ambito della presente impugnazione, il criterio di collegamento derivante dalla comunicazione C (2009) 9502, che rinvia al diritto del paese di cui l’interessato ha la cittadinanza, era stato menzionato nei nove CTD che legavano il sig. Jenkinson all’Eulex Kosovo, conformemente alle norme di diritto internazionale privato applicabili a tali contratti e mediante accordo tra le parti di detti contratti.

269    Ne consegue che i membri del personale contrattuale dell’Eulex Kosovo originari di diversi Stati membri non si trovavano, ai fini della conclusione dei loro contratti, in una situazione analoga, bensì in situazioni diverse in diritto e in fatto, in particolare a causa delle diverse normative loro applicabili, a causa delle loro origini, al momento della conclusione di tali contratti.

270    In tali circostanze, l’applicazione di norme sostanziali diverse ai membri del personale civile internazionale dell’Eulex Kosovo deve essere considerata, da un lato, come derivante dalla presa in considerazione di circostanze oggettive definite dal diritto internazionale privato pertinente e, dall’altro, come una conseguenza del fatto che questi ultimi si trovavano in situazioni non analoghe.

271    Di conseguenza, il sig. Jenkinson non riesce a dimostrare che, nelle circostanze del caso di specie, l’applicazione di diritti sostanziali nazionali diversi ai membri del personale civile internazionale dell’Eulex Kosovo costituisca una violazione del principio di non discriminazione.

272    In secondo luogo, occorre rilevare che il Tribunale ha considerato, al punto 231 della sentenza impugnata, che a torto il sig. Jenkinson asseriva di aver subito un danno a causa della discriminazione di cui sarebbe stato oggetto rispetto agli agenti soggetti al RAA, il quale avrebbe dovuto essergli applicato in quanto agente impiegato in seno al SEAE, aggiungendo che, conformemente al memorandum d’intesa firmato a Belgrado il 13 luglio 1991 che ha istituito l’ECMM, successivamente rinominata EUMM, si presumeva che il personale fosse assunto solo come «personale europeo».

273    Al punto 232 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato, da un lato, che né tale memorandum né alcun altro elemento di informazione erano stati prodotti dal sig. Jenkinson a sostegno dei propri argomenti e che, in ogni caso, detto memorandum non conteneva disposizioni idonee a dimostrare l’illegittimità dell’assunzione del personale civile internazionale in seno all’Eulex Kosovo.

274    Dall’altro lato, in tale punto 232, il Tribunale ha rilevato che il legislatore dell’Unione aveva previsto, nell’ambito delle disposizioni normative relative all’Eulex Kosovo, una base giuridica che consentiva al capo dell’Eulex Kosovo, e successivamente a tale missione, di assumere personale civile internazionale su base contrattuale.

275    Orbene, come rilevato al punto 86 della presente sentenza, il Tribunale si è limitato, al punto 95 della sentenza impugnata, a constatare che il codice europeo di buona condotta amministrativa fatto valere dal sig. Jenkinson si applica solo alle istituzioni, agli organi o agli organismi dell’Unione, nonché alle loro amministrazioni e ai loro agenti nei loro rapporti con il pubblico, cosicché era escluso che il sig. Jenkinson potesse avvalersene per quanto riguarda il suo rapporto di lavoro.

276    Ne consegue che non esiste alcuna contraddizione tra, da un lato, il punto 95 della sentenza impugnata e, dall’altro, i punti 231 e 232 di tale sentenza.

277    Inoltre, occorre rilevare che il sig. Jenkinson, sostenendo che il Tribunale è incorso in un errore di diritto imponendo all’Unione meno obblighi di quanto essa stessa non si imponga per quanto riguarda gli agenti soggetti al RAA, deduce una censura relativa all’assenza di un quadro giuridico che disciplini la sua situazione in quanto membro del personale civile internazionale dell’Eulex Kosovo che, come rilevato ai punti da 68 a 72 della presente sentenza, non è stata invocata in primo grado. Tale censura deve, di conseguenza, essere respinta in quanto irricevibile.

278    In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente sulla rilevanza, nel caso di specie, della sentenza del 5 ottobre 2004, Sanders e a./Commissione (T‑45/01, EU:T:2004:289) e della sentenza del tribunal du travail francophone de Bruxelles (Tribunale del lavoro di Bruxelles di lingua francese) del 30 giugno 2014, invocate dal sig. Jenkinson dinanzi al Tribunale, occorre constatare che quest’ultimo non dimostra sotto quale profilo tali decisioni sarebbero rilevanti ai fini della presente causa nel senso che il Tribunale non avrebbe potuto, ai punti 234 e 236 della sentenza impugnata, escludere qualsiasi analogia con queste ultime. Infatti, pur sostenendo che tali sentenze consentono di rilevare che l’Eulex Kosovo aveva la possibilità di ottenere ulteriori somme e che, di conseguenza, gli argomenti relativi al regolamento finanziario dovevano essere esaminati, il sig. Jenkinson non riesce a dimostrare, con tale argomento, quali fossero le conseguenze che occorreva trarre da dette sentenze nella presente causa. Occorre pertanto respingere tale argomento in quanto infondato.

279    Riguardo all’argomento del sig. Jenkinson secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente escluso qualsiasi analogia tra la presente causa e la causa che ha dato luogo alla sentenza del 5 ottobre 2004, Sanders e a./Commissione (T‑45/01, EU:T:2004:289), dal momento che, a suo avviso, egli avrebbe dovuto essere impiegato nell’ambito delle tre missioni interessate secondo le norme del RAA applicabili agli agenti temporanei, occorre ricordare che, sebbene, secondo la giurisprudenza della Corte, l’Unione possa concludere contratti di lavoro disciplinati dal diritto di uno Stato membro, essa deve nondimeno definire le condizioni contrattuali in funzione delle esigenze del servizio, e non allo scopo di eludere l’applicazione dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e/o del RAA (v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 1989, Mulfinger e a./Commissione, C‑249/87, EU:C:1989:614, punti 10 e 11).

280    Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il sig. Jenkinson, non si può dedurre dall’articolo 336 TFUE un diritto ad essere assunto secondo le stesse modalità applicabili a un agente soggetto al RAA. Inoltre, il sig. Jenkinson non dimostra che, nel caso di specie, la sua assunzione avrebbe avuto luogo su tale fondamento o che le condizioni del suo impiego sarebbero state definite allo scopo di eludere l’applicazione del RAA. Di conseguenza, l’argomento basato sull’esistenza di tale presunto diritto deve essere respinto in quanto infondato.

281    Ne consegue che il sig. Jenkinson non può sostenere che il Tribunale è incorso in errore di diritto ai punti da 231 a 235 della sentenza impugnata.

282    La seconda parte del quarto motivo di impugnazione deve pertanto essere respinta.

 Sul quinto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

283    Con il quinto motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson critica l’esame da parte del Tribunale della ricevibilità del terzo capo della domanda.

284    Egli ritiene che la mancanza di chiarezza, di prevedibilità, di certezza del diritto e di parità di trattamento derivi manifestamente dagli scambi intervenuti tra le parti del procedimento per quanto riguarda il primo capo della domanda e che essa vi sia inevitabilmente connessa. Il Tribunale avrebbe omesso di tener conto di tutte le considerazioni di fatto e di diritto presentate in primo grado nonché di verificare la legittimità della prassi relativa all’assunzione del personale civile internazionale presso l’Eulex Kosovo. Esso avrebbe così illegittimamente ridotto l’ambito di controllo della legittimità dell’azione dei convenuti in primo grado e avrebbe violato l’articolo 5 TUE.

285    Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, al punto 244 della sentenza impugnata, che nessuna delle problematiche sollevate dal sig. Jenkinson era stata chiaramente esposta e, al punto 245 di tale sentenza, che la richiesta presentata nell’ambito del terzo capo della domanda era connessa al comportamento del Tribunale.

286    Il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo concludono per il rigetto del quinto motivo di impugnazione.

 Giudizio della Corte

287    Ai punti da 244 a 247 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esposto le ragioni che l’hanno indotto a considerare che il terzo capo della domanda mancava di chiarezza e doveva, di conseguenza, essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. In particolare, ai punti 245 e 246 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che il sig. Jenkinson invocava in primo grado l’esistenza di un danno derivante dal rigetto da parte del Tribunale del primo e del secondo capo della domanda, formulati in via principale, che sarebbe imputabile ai convenuti.

288    Nell’ambito del quinto motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson deduce un insieme di affermazioni generali relative alla situazione di diritto e di fatto relativa al ricorso in primo grado e addebita al Tribunale di non aver esaminato i diversi problemi giuridici che egli aveva sollevato, senza tuttavia spiegare sufficientemente quale sarebbe l’errore in cui il Tribunale sarebbe incorso nel ritenere che il terzo capo della domanda non soddisfaceva i requisiti di chiarezza da esso rilevati al punto 243 della sentenza impugnata.

289    In particolare, pur sostenendo che tale capo della domanda non mirava a dimostrare una violazione derivante dal comportamento del Tribunale nell’analisi del primo e del secondo capo della domanda, egli sottolinea altresì che il rigetto dei primi due capi della domanda poteva essere considerato come un’illustrazione di tutti i problemi giuridici sollevati nell’ambito del terzo capo della domanda.

290    Orbene, tali considerazioni non consentono di dimostrare che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che il sig. Jenkinson non avesse chiaramente suffragato la richiesta di risarcimento presentata nell’ambito di tale terzo capo della domanda.

291    Di conseguenza, tale motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.

 Sul sesto motivo di impugnazione

 Argomenti delle parti

292    Con il sesto motivo di impugnazione, il sig. Jenkinson sostiene che il Tribunale ha proceduto a una ripartizione erronea delle spese relative al procedimento di primo grado. Il sig. Jenkinson ritiene, in particolare, che, quanto meno, la mancanza di trasparenza quanto alle ragioni che hanno fondato il ricorso a CTD successivi avrebbe dovuto giustificare che egli non si faccia carico delle spese relative al procedimento di primo grado.

293    Il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo concludono per il rigetto di tale motivo di impugnazione.

 Giudizio della Corte

294    Secondo costante giurisprudenza, nell’ipotesi in cui tutti gli altri motivi di un’impugnazione siano stati respinti, le conclusioni relative all’asserita irregolarità della decisione del Tribunale sulle spese devono essere dichiarate irricevibili ai sensi dell’articolo 58, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, a tenore del quale un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese (sentenza del 17 dicembre 2020, BP/FRA, C‑601/19 P, EU:C:2020:1048, punto 101 e giurisprudenza ivi citata).

295    Poiché il sig. Jenkinson è rimasto soccombente in tutti i motivi dedotti a sostegno della sua impugnazione, il presente motivo, relativo alla ripartizione delle spese, dev’essere dichiarato irricevibile.

296    Da tutto quanto precede risulta che, poiché nessuno dei motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.

297    In tali circostanze, non è necessario esaminare le obiezioni del Consiglio, della Commissione e del SEAE relative alla ricevibilità del ricorso in primo grado, menzionate al punto 30 della presente sentenza.

 Sulle spese

298    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 84, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio, la Commissione, il SEAE e l’Eulex Kosovo ne hanno fatto domanda, il sig. Jenkinson, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese relative alla presente impugnazione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      Il sig. Liam Jenkinson si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea, dal Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) e dall’Eulex Kosovo nell’ambito della presente impugnazione.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.