Language of document :

Ricorso proposto il 31 marzo 2023 – Commissione europea/Repubblica portoghese

(Causa C-211/23)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Samnadda e I. Melo Sampaio, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

1) dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE1 , e non avendo comunicato alla Commissione le citate disposizioni, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva;

2) condannare la Repubblica portoghese di versare alla Commissione una somma forfettaria corrispondente all’importo più elevato tra i seguenti due: i) un importo giornaliero pari a EUR 4 600 moltiplicato per il numero di giorni compresi tra il giorno successivo alla scadenza del termine per il recepimento stabilito nella direttiva e la data in cui venga posta fine alla violazione o, in caso di inadempimento, la data della pronuncia della sentenza; o ii) la somma forfettaria minima di EUR 1 288 000;

3) qualora l’inadempimento di cui al n. 1) continui fino alla data della pronuncia della sentenza nel presente giudizio, condannare la Repubblica portoghese a versare alla Commissione una penalità di EUR 27 600 per ciascun giorno di ritardo fino alla data in cui tale Stato membro adempia agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 2019/790; e

4) condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, aggiorna le norme in materia di diritti d’autore, in modo tale da tener conto delle tecnologie digitali, che hanno modificato il modo in cui i contenuti creativi vengono prodotti, diffusi e consultati. L’articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva prevede il 7 giugno 2021 come data termine per il recepimento da parte degli Stati membri. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, «[g]li Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

Il 23 luglio 2021 la Commissione ha inviato alla Repubblica portoghese una lettera di diffida. Il 19 maggio 2022 la Commissione ha inviato a tale Stato membro un parere motivato. Tuttavia, le misure per il pieno recepimento della direttiva non sono ancora state adottate o, comunque, non sono state comunicate alla Commissione.

____________

1 GU 2019, L 130, pag. 92