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Impugnazione proposta il 17 aprile 2023 dalla European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 7 febbraio 2023, causa T-81/22, Euranimi / Commissione

(Causa C-252/23 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (rappresentanti: M. Campa, D. Rovetta, V. Villante, avvocati, P. Gjørtler, advokat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare ricevibile la presente impugnazione;

annullare l’ordinanza impugnata e dichiarare ricevibile il ricorso proposto dalla Euranimi;

rinviare la causa al Tribunale ai fini dell’esame nel merito del ricorso della Euranimi;

condannare la Commissione europea alle spese della presente impugnazione e del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo: errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, TFUE e in particolare del requisito dell’incidenza diretta ed individuale - erronea qualificazione dei fatti.

Secondo motivo: errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE nonché del requisito e della nozione degli atti regolamentari che non comportano alcuna misura d'esecuzione - erronea qualificazione dei fatti e snaturamento degli elementi di prova.

Terzo motivo: erronea qualificazione dei fatti e snaturamento degli elementi di prova.

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