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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 27 ottobre 2023 – Procedimento penale a carico di P.B.

(Causa C-646/23, Lita 1 )

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti nel procedimento penale principale

P.B., Prokuratura Rejonowa w Lublinie

Questioni pregiudiziali

1)    Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sull’Unione europea («TUE») e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») in combinato disposto con le disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali 1 (in prosieguo: la «direttiva»), debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale come l’articolo 13 o anche l’articolo 10 della ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (legge del 28 luglio 2023 sulla modifica del codice civile e di alcune altre leggi, Polonia) che prevede il collocamento a riposo in forza di legge di un giudice che decide in appello in una causa soggetta alle disposizioni della direttiva, nella situazione in cui (I) tale disposizione sia stata costruita in modo tale da riguardare solo uno dei giudici in attività, (II) non riguardi i pubblici ministeri che si trovano in una situazione analoga, nonostante il fatto che nella situazione giuridica finora vigente i pubblici ministeri e i giudici che si trovavano in una situazione analoga a quella del giudice che decide sull'appello, fossero trattati nello stesso modo, (III) la legge che contiene tale disposizione non riguardi l'organizzazione degli organi giurisdizionali ma una materia completamente diversa e la sua motivazione non spieghi in alcun modo le ragioni della sua introduzione, non indichi alcun importante interesse pubblico perseguito dalla sua introduzione né motivi le ragioni per le quali la sua introduzione sia proporzionata a tali scopi, (IV) né tale disposizione, né alcuna altra disposizione di diritto nazionale, preveda la possibilità che un organo giurisdizionale o qualsiasi altro organo esamini un ricorso o un altro rimedio giurisdizionale del giudice al quale tale disposizione si riferisce al fine di verificare la fondatezza del suo collocamento a riposo o la compatibilità di tale disposizione con disposizioni nazionali di rango superiore o con disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto internazionale.

2)    Se ai fini della risposta alla prima questione sia rilevante il fatto che il giudice al quale si riferisce la citata disposizione di diritto nazionale sia stato in precedenza, a causa della sua attività volta a tutelare l'indipendenza degli organi giurisdizionali e l'indipendenza dei giudici, sottoposto a repressioni da parte del potere esecutivo che ha tentato di collocarlo a riposo in base alla normativa precedentemente in vigore e che la citata disposizione di diritto nazionale sia stata emanata a fronte del fallimento di tali tentativi. Se ai fini della risposta sia rilevante il fatto che, secondo il giudice del rinvio, tale disposizione non persegua alcun interesse pubblico importante ma abbia carattere repressivo.

3)    Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, l’articolo 47 della Carta, gli articoli 2 e 4, paragrafo 3, TUE nonché i principi del primato del diritto dell’Unione e della tutela giurisdizionale effettiva, alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, del 13 marzo 2007, nella causa C-432/05, Unibet, debbano essere interpretati nel senso che un organo giurisdizionale, del quale fa parte un giudice come quello di cui alla prima e alla seconda questione, abbia il potere di sospendere d'ufficio l'applicazione della disposizione di diritto nazionale di cui alla prima questione, che prevede il suo collocamento a riposo, e di continuare a pronunciarsi su tale causa nonché su altre cause fino a quando non riceva una risposta dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, nella misura in cui ritenga che ciò sia necessario affinché la causa pendente dinanzi a tale organo giurisdizionale sia decisa conformemente alle disposizioni applicabili del diritto dell'Unione europea.

4)    Se le disposizioni e i principi menzionati nella terza questione debbano essere interpretati nel senso che, qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea, tenuto conto delle circostanze indicate nella seconda questione, dovesse rispondere affermativamente alla prima questione, la disposizione di diritto nazionale menzionata in quest'ultima questione, che prevede il collocamento a riposo di un giudice, non può essere applicata e il giudice non viene collocato a riposo a meno che non vi sia un altro fondamento giuridico per farlo.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 GU 2016, L 65, pag. 1.