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Sentenza del Tribunale del 14 maggio 2014 – Germania/Commissione

(Causa T-198/12)1

(«Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2009/48/CE – Sicurezza dei giocattoli – Valori limite per le nitrosammine, le sostanze nitrosabili, il piombo, il bario, l’arsenico, l’antimonio e il mercurio presenti nei giocattoli – Decisione della Commissione di non approvare interamente il mantenimento di disposizioni nazionali in deroga – Approvazione limitata nel tempo – Prova di un livello di protezione più elevato per la salute umana offerto dalle disposizioni nazionali»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Wiedmann, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e G. Wilms, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione 2012/160/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal governo federale tedesco che mantengono i valori limite per piombo, bario, arsenico, antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli dopo l’entrata in vigore della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 80, pag. 19).

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sulla legittimità della decisione 2012/160/UE della Commissione, del 1° marzo 2012, relativa alle disposizioni nazionali notificate dal governo federale tedesco che mantengono i valori limite per piombo, bario, arsenico, antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli dopo l’entrata in vigore della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, nella parte in cui riguarda il bario.

L’articolo 1, secondo comma, della decisione 2012/160 è annullato, in quanto ha limitato fino al 21 luglio 2013 l’approvazione delle disposizioni nazionali che fissano i valori limite per il piombo.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania.

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1 GU C 200 del 7.7.2012.