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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Norway Seafoods Denmark A/S contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 17 dicembre 2001

    (Causa T-319/01)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 17 dicembre 2001 la Norway Seafoods Denmark A/S, rappresentata dall'avv. Jacob Ørndrup dello studio legale Gorrissen Federspiel Kierkegaard, Copenhagen (Danimarca), ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione 16 ottobre 2001, K(2001)3079

-condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è stato proposto contro la decisione della Commissione 16 ottobre 2001, K(2001)3079, relativa alla riduzione e alla restituzione di contributi finanziari concessi alla Foodmark A/S ai sensi della decisione della Commissione 5 luglio 1993, K(93)1823, come modificata dalla decisione 27 gennaio 1994, K(94)119, per il Progetto SM/DNK/02/93, il cui oggetto era una richiesta di contributi finanziari in conformità al regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3944 1. Il nome della ricorrente al tempo della presentazione del ricorso era Foodmark A/S; tale nome è stato successivamente cambiato in Foodmark Holding A/S e poi ancora in Norway Seafoods Denmark A/S.

Nella richiesta si dichiarava che gli armatori comunitari avrebbero detenuto il 60% delle azioni della joint venture, mentre il socio nel terzo paese interessato, la Namibia, avrebbe detenuto il 40% delle azioni. A seguito del ritiro del progetto della società spagnola E. Vieira S.A. e della sostituzione di due delle quattro navi coinvolte nel progetto con altre due, la richiedente ed il socio namibiano hanno concluso un accordo, secondo il quale la richiedente possedeva il 28,51% del capitale, ma solamente il 13,68% dei diritti di voto. Infine, con effetto a partire dal 1( maggio 1995, la richiedente ha trasferito una quota delle sue azioni nella joint venture al socio namibiano sulla base di un accordo secondo il quale le azioni della richiedente sono state ridotte all'1% del capitale azionario. Secondo la decisione impugnata, la giustificazione per la concessione dei contributi finanziari è venuta meno a causa di questa riduzione all'1% delle azioni della richiedente nella joint venture, quota che non si considera sufficiente a soddisfare la definizione di joint venture di cui al regolamento comunitario.

La decisione impugnata viola l'art. 44, n. 1, del citato regolamento (CEE) del Consiglio n. 4028/86.

-La riduzione all'1% delle azioni della richiedente nella joint venture non significava che non esistesse più una joint venture ai sensi del regolamento.

-La richiedente aveva una legittima aspettativa a che la riduzione all'1% delle azioni della stessa nella joint venture non si risolvesse in una richiesta di restituzione del contributo da parte della Commissione.

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1 - (GU L 380, del 31.12.1990, pag. 1.