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Ricorso proposto il 21 marzo 2013 - Pesquerias Riveirenses e a. / Consiglio

(Causa T-180/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Pesquerias Riveirenses, SL (Ribeira, Spagna), Pesquerias Campo de Marte, SL (Ribeira); Pesquera Anpajo, SL (Ribeira); Arrastreros del Barbanza, SA (Ribeira); Martínez Pardavila e Hijos, SL (Ribeira); Lijo Pesca, SL (Ribeira); Frigoríficos Hermanos Vidal, SA (Ribeira); Pesquera Boteira, SL (Ribeira); Francisco Mariño Mos y Otros, CB (Ribeira); Juan Antonio Pérez Vidal y Hermano, CB (Ribeira); Marina Nalda, SL (Ribeira); Portillo y Otros, SL (Ribeira); Vidiña Pesca, SL (Ribeira); Pesca Hermo, SL (Ribeira); Pescados Oubiña Perez, SL (Ribeira); Manuel Pena Graña (Ribeira); Campo Eder, SL (Ribeira); Pesquera Laga, SL (Ribeira); Pesquera Jalisco, SL (Ribeira); Pesquera Jopitos, SL (Ribeira); y Pesca-Julimar, SL (Ribeira) (rappresentante: avv. J. Tojeiro Sierto)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, nella parte in cui considera congiuntamente le componenti nord e sud dello stock di melù dell'Atlantico nord-orientale ai fini di stabilire, negli allegati IA e IB, il TAC (totale ammissibile di catture) di melù pescato (pagine 84 e 103, rispettivamente; GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54/153).

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 39 TFUE

Si afferma a tale riguardo che l'articolo 39 TFUE riporta, come uno degli obiettivi della Politica agricola comune della pesca, la gestione razionale delle risorse, e che il regolamento impugnato viola tale disposizione, in quanto, non operando alcuna distinzione tra le componenti nord e sud dello stock del melù dell'Atlantico settentrionale, non attua ciò che deve intendersi per gestione razionale delle risorse. Le ricorrenti non negano che la situazione della componente nord richieda misure restrittive di gestione della pesca, ciò tuttavia non si riscontra nel caso della componente sud, le cui specie non sono sovrasfruttate da una pesca eccessiva. In tal modo si starebbe inoltre violando il principio di non discriminazione, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002, e dell'articolo 6 dell'Accordo di New York del 1995

Si afferma a tale riguardo che l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, riporta l'approccio precauzionale come criterio guida per l'adozione di misure intese alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca; e che un principio identico ispira l'articolo 6 dell'"Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori" (New York, 1995; GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14/41), al quale la UE e i suoi Stati membri dell'epoca hanno aderito il 19.12.2003, accordo entrato in vigore il 18.1.2004. Le ricorrenti ritengono che la gestione dello stock del melù nell'Atlantico nord-orientale da parte del regolamento impugnato, dal momento che quest'ultimo non opera alcuna distinzione tra le componenti nord e sud dello stock, imponga una riduzione delle catture nella componente sud talmente drastica e indiscriminata da generare un "rischio" che avrebbe richiesto l'applicazione dell'approccio precauzionale.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

Le ricorrenti ritengono su questo punto che la gestione dello stock del melù nell'Atlantico nord-orientale da parte dell'UE per il 2013 (regolamento del Consiglio impugnato), non operando alcuna distinzione tra le componenti nord e sud, imponga alla componente sud misure traumatiche (riduzione del TAC) che oltrepassano quanto necessario per la realizzazione dell'obiettivo perseguito (recupero di stock di melù nell'Atlantico Nord-orientale) e che pertanto violi il principio di proporzionalità.

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