Language of document : ECLI:EU:T:2011:693





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 24 novembre 2011 – EFIM / Commissione

(causa T‑296/09)

«Concorrenza – Intesa – Abuso di posizione dominante – Mercato delle cartucce d’inchiostro – Decisione di rigetto di una denuncia – Mancanza di interesse comunitario»

1.                     Procedura – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo dei mezzi di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, n. 1) (v. punto 22)

2.                     Diritto dell’Unione – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione (v. punto 30)

3.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce – Fissazione di priorità da parte della Commissione – Valutazione dell’interesse comunitario all’istruzione di un procedimento – Potere discrezionale della Commissione – Obbligo di motivazione della decisione di archiviazione – Sindacato giurisdizionale – Portata e limiti (Artt. 81 CE, 82 CE, 85, n. 1, CE e 253 CE; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 7, n. 2) (v. punti 38‑40, 59)

4.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Esame delle denunce –Esame dei soli elementi di fatto e di diritto portati a conoscenza della Commissione (Artt. 81 CE e 82 CE; regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 7, n. 2) (v. punto 41)

5.                     Concorrenza – Posizione dominante – Posizione dominante detenuta congiuntamente da più imprese – Nozione – 40750 / Entità collettiva – Presupposti (Art. 82 CE) (v. punto 71)

6.                     Concorrenza – Posizione dominante – Esistenza – Detenzione di una rilevante quota di mercato – Indizio insufficiente (Art. 82 CE) (v. punto 79)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 maggio 2009, C (2009) 4125, recante rigetto della denuncia concernente asserite violazioni degli artt. 81 CE e 82 CE nel mercato delle cartucce d’inchiostro da parte delle società Hewlett‑Packard, Lexmark, Canon e Epson (caso COMP/C 3/39.391).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’European Federation of Ink and Ink Cartridge Manufacturers (EFIM) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

La Lexmark International Technology SA sopporterà le proprie spese.