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Ricorso proposto il 27 luglio 2009 - Mugraby / Consiglio e Commissione

(Causa T-292/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Muhamad Mugraby (rappresentanti: avv.ti J. Regouw e L. Spigt)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

1)    dichiarare che la Commissione non ha dato seguito

a)    alla richiesta presentata dal ricorrente affinché la Commissione presentasse al Consiglio una raccomandazione relativa alla sospensione dell'assistenza comunitaria al Libano, come previsto dall'art. 28 del regolamento (CE) n. 1638/2006, misure che sono nel contempo dovute e possibili ai sensi di tale regolamento;

b)    alla richiesta presentata dal ricorrente affinché la Commissione, in quanto organo direttamente responsabile per l'attuazione di vari programmi dell'Unione di assistenza al Libano, sospendesse l'attuazione di tali programmi fino alla cessazione da parte del Libano della violazione continuata di diritti fondamentali, più in particolare quelli del ricorrente;

2)    dichiarare che il Consiglio, nella sua qualità di parte del consiglio di associazione UE-Libano, non ha dato seguito alla richiesta del ricorrente di invitare la Commissione a raccomandare al Consiglio di adottare misure specifiche ed efficaci riguardo all'assistenza fornita dall'Unione europea al Libano in virtù dell'Accordo di associazione tra il Libano e la Comunità, per adempiere gli obblighi delle parti a norma di tale Accordo;

3)    dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità, della Commissione - in quanto custode dei Trattati e organo direttamente responsabile per l'attuazione dei programmi di assistenza dell'Unione per il Libano - e del Consiglio - quale parte dell'Accordo di associazione UE-Libano - per i danni subìti dal ricorrente in conseguenza del fatto che essi, dal dicembre 2002, continuativamente non si sono avvalsi delle risorse e degli strumenti disponibili per l'applicazione effettiva della clausola sui diritti umani contenuta nell'Accordo di associazione;

4)    ordinare alla Commissione, in parte quale risarcimento in forma specifica, di proporre al Consiglio la sospensione dell'Accordo di associazione UE-Libano, fino alla cessazione dell'inosservanza da parte del Libano dell'art. 2 di detto accordo nei confronti del ricorrente;

5)    ordinare alla Commissione di limitare l'esecuzione degli attuali programmi di assistenza (di cui essa cura l'esecuzione e/o la supervisione) a quei programmi che sono specificamente intesi a promuovere i diritti fondamentali e che non costituiscono un aiuto finanziario per le autorità libanesi, fino alla cessazione dell'inosservanza da parte del Libano dell'art. 2 di detto accordo nei confronti del ricorrente;

6)    ordinare al Consiglio di invitare la Commissione a presentare una raccomandazione, come indicato al punto 4) supra, e ad agire allo stesso fine tramite le istituzioni dell'Accordo di associazione;

7)    condannare i convenuti a risarcire i danni morali e materiali del ricorrente, per un importo da fissarsi equamente in una cifra non inferiore ai EUR 5 000 000, e al pagamento delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, dott. Muhammad Mugraby, avvocato e attivista libanese in materia di diritti umani, afferma di aver subìto persecuzione, molestie e diniego di giustizia da parte delle autorità libanesi a causa della sua attività in difesa dei diritti umani. Egli ha sostenuto che gli sia stato negato il diritto di esercitare attività legale e di essere stato privato di un numero di diritti fondamentali, quali il diritto alla proprietà privata, al contraddittorio e all'accesso ad un rimedio giurisdizionale effettivo.

Il ricorrente sostiene che, a norma dell'art. 2, dell'Accordo di associazione UE-Libano 1, la Comunità dovrebbe ragionevolmente vegliare al fine di prevenire i danni provocati dal Libano nei confronti di individui, quali il ricorrente, imponendo misure coercitive nei confronti delle autorità libanesi, come la sospensione dell'Accordo di associazione. Egli ritiene infatti che i benefici resi possibili per il Libano dall'accordo di associazione siano condizionati all'osservanza dell'obbligo di rispettare i fondamentali diritti dell'uomo e che in caso di persistenti violazioni dei diritti umani, l'art. 2 di tale accordo ha lo scopo di consentire alla Comunità di adottare provvedimenti coercitivi nei confronti del Libano proporzionati alla gravità delle violazioni. Nel contempo egli afferma che fino ad oggi la Comunità non ha esercitato alcuna effettiva pressione sulle autorità libanesi affinché adempissero i loro obblighi di rispettare i diritti umani.

A detta del ricorrente, il 29 aprile 2009 egli avrebbe formalmente chiesto ai convenuti di agire, mentre essi avrebbero negato la sua richiesta con lettere 26 maggio 2009 e 29 maggio 2009. Egli fa valere la clausola sui diritti umani contenuta all'art. 2 dell'Accordo di associazione al fine di dimostrare l'illegittimità della persistente mancata applicazione di detta clausola da parte della Commissione e del Consiglio nei confronti del Libano.

Inoltre il ricorrente afferma che i convenuti hanno violato i principi generali del diritto comunitario, compreso l'obbligo di promuovere il rispetto dei suoi diritti fondamentali, che mirano a tutelare i diritti degli individui. A suo parere ci sarebbe un nesso causale diretto tra la violazione da parte dei convenuti del loro obbligo e i danni che egli ha subìto e ha pertanto diritto al risarcimento. Secondo il ricorrente le autorità libanesi molto probabilmente avrebbero messo fine alle loro illegittime molestie nei confronti del ricorrente, qualora fossero state poste di fronte all'alternativa di non avere più accesso all'assistenza comunitaria. Per questo egli sostiene che i danni consistenti nei mancati introiti che ha subìto non si sarebbero probabilmente avuti nelle stesse proporzioni, se i convenuti avessero agito in modo tempestivo e appropriato.

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1 - Accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (GU 2002, L 262, pag. 2)