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Ordinanza del Tribunale del 17 settembre 2014 – ATC e a./Commissione

(Causa T-333/10) 1

(«Responsabilità extracontrattuale – Importazione di volatili – Accordo sugli importi numerici del risarcimento del danno – Non luogo a statuire»)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Animal Trading Company (ATC) BV (Loon op Zand, Paesi Bassi); Avicentra NV (Malle, Belgio); Borgstein Birds and Zoofood Trading vof (Wamel, Paesi Bassi); Bird Trading Company Van der Stappen BV (Dongen, Paesi Bassi); New Little Birds Srl (Anagni, Italia); Vogelhuis Kloeg (Zevenbergen, Paesi Bassi); e Giovanni Pistone (Westerlo, Belgio) (rappresentanti: M. Osse e J. Houdijk, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Jimeno Fernández e B. Burggraaf, successivamente F. Jimeno Fernández e H. Kranenborg, agenti)

Oggetto

Ricorso diretto a ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero subito in seguito all’adozione, anzitutto, della decisione 2005/760/CE della Commissione, del 27 ottobre 2005, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità in taluni paesi terzi per quanto concerne l'importazione di volatili in cattività (GU L 285, pag. 60), come prorogata, e del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione, del 23 marzo 2007, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 84, pag. 7).

Dispositivo

Non occorre più statuire sul presente ricorso.

La Animal Trading Company (ATC) BV, la Avicentra NV, la Borgstein Birds and Zoofood Trading vof, la Bird Trading Company Van der Stappen BV, la New Little Birds Srl, la Vogelhuis Kloeg e il sig. Giovanni Pistone sopporteranno le proprie spese.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 274 del 9.10.2010.