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Ricorso proposto il 7 luglio 2008 - Becker Flugfunkwerk / UAMI - Harman Becker Automotive Systems (BECKER AVIONIC SYSTEMS)

(Causa T-263/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Becker Flugfunkwerk GmbH (Rheinmünster, Germania) (rappresentante: O. Griebenow, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Harman Becker Automotive Systems GmbH (Karslbad, Germania)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 aprile 2008 nel procedimento R 398/2007-1; e

respingere l'opposizione n. B 484 503 riguardante la domanda di marchio comunitario n. 1 829 563.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "BECKER AVIONIC SYSTEMS" per prodotti della classe 9, domanda n. 1 829 563

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione britannica n. 1 258 929 del marchio denominativo "BECKER" per prodotti della classe 9; registrazione tedesca n. 1 039 843 del marchio figurativo "BECKER" per prodotti della classe 9; registrazione tedesca n. 1 016 927 del marchio figurativo "BECKER" per prodotti della classe 37; registrazione finlandese n. 116 880 del marchio denominativo "BECKER" per prodotti della classe 9; registrazione greca n. 82339 del marchio denominativo "BECKER" per prodotti della classe 9; registrazione internazionale n. 473 178 del marchio denominativo "BECKER" per prodotti della classe 9

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione con riferimento a tutti i prodotti di cui trattasi

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 40/94 in quanto non sussiste alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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