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Impugnazione proposta il 9 luglio 2008 da Petrus Kerstens avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 8 maggio 2008, causa F-119/06, Kerstens/Commissione

(causa T-266/08 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Petrus Kerstens (Overijse, Belgio) (rappresentante: avv. C. Mourato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza impugnata;

rinviare la sentenza al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica (TFP) 8 maggio 2008, pronunciata nella causa F-119/06, Kerstens/Commissione, che respinge il ricorso con cui il ricorrente aveva chiesto, da un lato, l'annullamento della decisione del Comitato di direzione dell'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali 8 dicembre 2005, recante modifica dell'organigramma di detto ufficio, nella parte in cui tale decisione ha avuto l'effetto di trasferire il ricorrente, all'epoca capo dell'unità "Risorse", ad una funzione di studi e di prospettive e, dall'altra, una domanda di risarcimento del danno asseritamene subito.

A sostegno del suo ricorso il ricorrente deduce un motivo vertente sullo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova nonché un errore di diritto commesso dal TFP nell'applicazione dell'art. 7 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e delle disposizioni statutarie in materia di sanzione disciplinare e di sviamento di potere in quanto il TFP avrebbe dedotto l'assenza di violazione di detto art. 7 da constatazioni di fatto erronee.

Il ricorrente fa altresì valere che il TFP non avrebbe motivato in modo sufficiente la sentenza impugnata per quanto riguarda la valutazione dell'interesse del servizio svolto dall'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali e per quanto riguarda la creazione di un servizio supplementare di studi e prospettive alla luce della cronica mancanza di organico dell'Ufficio.

In terzo luogo, il ricorrente ritiene che i suoi diritti di difesa siano stati violati in quanto il TFP avrebbe fondato numerosi ragionamenti sul rapporto di evoluzione della carriera del ricorrente per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006, presentato per la prima volta dalla Commissione in occasione dell'udienza, senza dare al ricorrente l'occasione di far valere il suo punto di vista rispetto a tali ragionamenti.

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