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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 aprile 2011 - Irmantas Šimonis / Commissione

(Causa F-113/07)

(Funzione pubblica - Funzionari - Trasferimento interistituzionale - Giurista linguista - Sostituzione dei motivi - Requisito di un periodo minimo di anzianità)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Irmantas Šimonis (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. V. Vilkas)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Steiblytė e K. Herrmann, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e E. Matulionytė, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione con la quale quest'ultima, nel corso di un procedimento di selezione per coprire un posto oggetto dell'avviso di posto vacante n. COM/2007/142, ha rinunciato a chiedere il trasferimento del ricorrente alla Commissione e l'ha eliminato dal procedimento di selezione.

Dispositivo

La decisione con cui la Commissione europea ha eliminato il sig. Šimonis dal procedimento di selezione previsto dall'avviso di posto vacante n. COM/2007/142, rinunciando a chiedere alla Corte di giustizia dell'Unione europea il suo trasferimento, è annullata.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente.

La Repubblica di Lituania sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 79 del 29/03/2008, pag. 36.