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Ricorso proposto il 9 settembre 2010 - Villeroy & Boch - Belgium / Commissione

(Causa T-402/10)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Villeroy & Boch - Belgium (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer e J. Blockx, advocaten)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda Villeroy & Boch Belgium N.V./S.A.;

In subordine, ridurre l'ammenda inflitta alla ricorrente, e

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione europea 23 giugno 2010, K (2010) 4185, nel procedimento COMP/39092 - Badezimmeraussstattungen [Apparecchiature igienico-sanitarie], relativa ad una violazione dell'art. 101, n. 1 TFUE con riferimento al mercato di rubinetteria, cabine doccia e prodotti in ceramica.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce sette motivi:

-    violazione dell'art. 101 TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE nonché di consolidata giurisprudenza, in quanto la Commissione sarebbe a torto partita dal presupposto di un'infrazione unica e continuata;

-    violazione dell'obbligo di motivazione che discende dall'art. 296, n. 2 TFUE, a causa dell'insufficiente e poco chiara motivazione con riferimento alla presunzione di un'infrazione unica e continuata;

-    violazione dell'obbligo di motivazione con riferimento alla supposta partecipazione della ricorrente alla violazione addebitatale sul mercato belga, nonché assenza di prove circa il fatto che la ricorrente abbia preso parte all'infrazione di cui trattasi sul mercato belga;

-    la circostanza di ritenere la ricorrente solidalmente responsabile con la sua società controllante per l'ammenda è in contrasto con il principio nulla poena sine lege di cui all'art. 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed il principio per cui le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato in conformità dell'art. 49, n. 3 in combinato disposto con l'art. 48, n. 1 della Carta stessa, così come viola l'art. 23, del regolamento (CE) n. 1/2003;

-    ingiusta determinazione dell'importo dell'ammenda, poiché quest'ultima è riferita anche a somme che non hanno a che vedere con l'infrazione addebitata;

-    ingiusta mancata concessione di una riduzione dell'ammenda a causa della durata sproporzionata del procedimento, in contrasto con l'art. 41 della menzionata Carta;

-    violazione dell'art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 a causa dell'ingiusta fissazione dell'ammenda rispetto alla gravità dell'infrazione e scorretta determinazione del "fattore di dissuasione", nonché sproporzione, in assoluto, dell'ammontare dell'ammenda.

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