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Ricorso proposto il 25 marzo 2024 – Fashion Box / EUIPO – Ghostthinker (RE:PLAY)

(Causa T-164/24)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Fashion Box SpA (Asolo, Italia) (rappresentanti: A. Parassina e A. Giovannardi, avvocate)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ghostthinker GmbH (Augusta, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «RE:PLAY» – Domanda di registrazione n. 18 376 980

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 gennaio 2024 nel procedimento R 424/2023-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

ordinare all’EUIPO di respingere la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 376 980 per RE:PLAY;

condannare la Ghostthinker GmbH alle spese.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

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