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Ricorso proposto il 2 luglio 2013 – Construcción, Promociones e Instalaciones/UAMI – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL)

(Causa T-345/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Construcción, Promociones e Instalaciones, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: E. Seijo Veiguela e J. L. Rivas Zurdo, abogados)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SL (L’Hospitalet de Llobregat, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 aprile 2013, nel procedimento R 1935/2012-2, che concede il marchio comunitario n. 9 600 313 «CPI COPISA INDUSTRIAL» (MIXTA), e condannare alle spese il convenuto nonché, eventualmente, la parte interveniente, se si costituisce in giudizio e si oppone al ricorso

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales, SL

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo con elementi denominativi «CPI COPISA INDUSTRIAL» per servizi della classe 37 – Domanda di marchio comunitario n. 9 600 313

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchio nazionale figurativo con elementi denominativi «Cpi construcción promociones e instalaciones, s.a.» e registrazione nazionale del nome commerciale n. 85 647 «Construcción, Promociones e Instalaciones, S.A. – C.P.I.», per servizi della classe 37

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;

Violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009

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