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Ricorso proposto il 1° luglio 2013 – Hawe Hydraulik / UAMI – HaWi Energietechnik (HAWI)

(Causa T-347/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hawe Hydraulik SE (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: G. Würtenberger e R. Kunze, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: HaWi Energietechnik AG (Eggenfelden, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 aprile 2013, nel procedimento R 1690/2012-4, concernente la domanda di marchio comunitario n. 6 558 589 “HAWI”;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: HaWi Energietechnik AG

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo “HAWI” per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 35, 37 e 42 – Domanda di marchio comunitario n. 6 558 589

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo contenente l’elemento denominativo “HAWE”, per prodotti delle classi 7 e 9

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

–    violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 78, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009;

–    violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne l’errata valutazione del valore probatorio della dichiarazione resa sotto giuramento;

–    violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne l’errata valutazione del valore probatorio degli estratti da Internet;

–    violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne la valutazione delle prove d’uso nel loro insieme;

–    violazione del dritto a essere sentiti per quanto concerne la mancata considerazione delle prove d’uso;

–    violazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.