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Sentenza del Tribunale del 10 settembre 2015 – Grecia / Commissione

(Causa T-346/13) 1

(«FEAOG – Sezione ‘Garanzia’ – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Agroambiente – Adeguatezza dei controlli – Rettifiche finanziarie forfettarie»)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente da I. K. Chalkias, X. Basakou e A.-E. Vasilopoulou, poi da A.-E. Vasilopoulou, G. Kenellopoulos e O. Tsirkinidou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A Marcoulli e D. Triantafyllou, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione della Commissione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 123, pag. 11).

Dispositivo

La decisione di esecuzione della Commissione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata, nella parte in cui essa impone alla Repubblica ellenica una rettifica forfettaria del 2 % per quanto riguarda le sottomisure agroambientali «Agricoltura biologica» e «Allevamento del bestiame biologico».

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Repubblica ellenica e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

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1 GU C 245 del 24.8.2013.