Language of document : ECLI:EU:T:2015:630





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 10 settembre 2015 –
Grecia / Commissione

(causa T‑346/13)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Misure di sostegno allo sviluppo rurale – Agroambiente – Adeguatezza dei controlli – Rettifiche finanziarie forfettarie»

1.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Portata (Regolamenti della Commissione n. 796/2004, art. 29, e n. 1975/2006, artt. 12, § 1, 14, § 2, e 15) (v. punti 32‑34)

2.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG, dal FEAGA e dal FEASR – Obbligo per la Commissione di precisare, in una decisione recante esclusione di alcune spese dal finanziamento dell’Unione, gli obblighi asseritamente violati dallo Stato membro (Art. 296 TFUE; regolamenti della Commissione n. 796/2004 e n. 1975/2006) (v. punti 37, 38, 79, 90, 91)

3.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Stesura di una relazione per ciascun controllo in loco – Contenuto necessario (Regolamento della Commissione n. 796/2004, art. 28, § 1) (v. punti 51, 52)

4.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamenti della Commissione n. 1974/2006, art. 27, § 3, e n. 1975/2006, art. 10) (v. punti 101‑105, 110, 118)

5.                      Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata (Art. 5, § 4, TUE) (v. punto 113)

6.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Rettifica forfettaria del 5% per carenze nei controlli, da parte di uno Stato membro, sull’osservanza delle misure ambientali legate al criterio relativo all’uso dei fertilizzanti – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 31, § 2) (v. punti 114, 115, 120, 121)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2013/214/UE della Commissione, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 123, pag. 11).

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione della Commissione 2013/214/UE, del 2 maggio 2013, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata, nella parte in cui essa impone alla Repubblica ellenica una rettifica forfettaria del 2% per quanto riguarda le sottomisure agroambientali «Agricoltura biologica» e «Allevamento del bestiame biologico».

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Repubblica ellenica e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.