Language of document : ECLI:EU:F:2009:134

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

7 ottobre 2009

Causa F‑122/07

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Domanda di indagine – Rifiuto di un’istituzione di tradurre una decisione nella lingua scelta dal ricorrente – Irricevibilità manifesta – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in via principale, l’annullamento della decisione della Commissione recante rigetto della sua domanda volta ad ottenere lo svolgimento di un’indagine su taluni fatti occorsigli nel corso degli anni 2001 e 2003, nonché la condanna della Commissione al risarcimento del danno.

Decisione: Il ricorso del ricorrente è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato in diritto. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

Funzionari – Dovere di sollecitudine dell’amministrazione – Obbligo di rivolgere ad un funzionario una decisione individuale redatta in una lingua che questi conosca in maniera approfondita

(Art. 21 CE; Carta dei diritti fondamentali, art. 41, n. 4; regolamento interno della Commissione, allegato, punto 4)

Spetta alle istituzioni, in forza del loro dovere di sollecitudine, rivolgere ad un funzionario una decisione individuale redatta in una lingua che questi conosce in maniera approfondita.

Non può dedursi dall’art. 21, terzo comma, CE, né dal punto 4 del codice di buona condotta amministrativa, né dall’art. 41, n. 4, della Carta dei diritti fondamentali che ogni decisione rivolta da un’istituzione comunitaria ad uno dei suoi funzionari debba essere redatta nella lingua della corrispondenza iniziale. Infatti, tali disposizioni sono applicabili alle relazioni tra le istituzioni e i loro agenti solo quando questi ultimi inviano un testo alle istituzioni unicamente nella loro qualità di cittadini dell’Unione e non nella loro qualità di funzionari o di altri agenti delle Comunità. Se le istituzioni fossero tenute, in ogni caso, a rispondere alla domanda di un funzionario nella stessa lingua utilizzata nella detta domanda, ciò comporterebbe per le stesse difficoltà insormontabili.

(v. punti 60-65)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 marzo 2000, causa T‑197/98, Rudolph/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑55 e II‑241, punto 46); 7 febbraio 2001, causa T‑118/99, Bonaiti Brighina/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑97, punto 13), e 17 maggio 2006, causa T‑95/04, Lavagnoli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑121 e II‑A‑2‑569, punto 48)

Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, cause riunite F‑51/05, e F‑18/06, Duyster/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 58 e 59)