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Ordinanza del Tribunale del 6 settembre 2012 - Technion e Technion Research & Development Foundation / Commissione

(Causa T-657/11) 

("Ricorso di annullamento - Sesto programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione - Lettera che annuncia l'intenzione della Commissione di procedere al recupero delle somme adeguate in esecuzione di un contratto di finanziamento di ricerca - Atti indissociabili dal contratto - Irricevibilità")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Technion - Israel Institute of Technology (Haifa, Israele) e Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (rappresentanti: avv.ti D. Grisay e D. Piccininno)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Calciu e F. Moro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera della Commissione del 19 ottobre 2011, la quale annuncia l'emissione di una nota di addebito per il rimborso di una somma di EUR 97 106,72, corrispondente all'importo delle somme adeguate per il contratto n. 034984 (Mosaica), in seguito alle conclusioni dell'audit finanziario vertenti, in particolare, su tale contratto, concluso nell'ambito del sesto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, che contribuiscono alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006)

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Technion - Israel Institute of Technology e la Technion Research & Development Foundation Ltd sono condannate alle spese.

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1 - GU C 73 del 10.3.2012.