Language of document : ECLI:EU:T:2015:383

Causa T‑655/11

FSL Holdings e altri

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo delle banane in Italia, in Grecia e in Portogallo – Coordinamento nella fissazione dei prezzi – Ricevibilità delle prove – Diritti della difesa – Sviamento di potere – Prova dell’infrazione – Calcolo dell’importo dell’ammenda»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 giugno 2015

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Elementi di prova ammissibili – Legittimità della trasmissione alla Commissione di informazioni raccolte da autorità nazionali – Valutazione da parte dei giudici nazionali alla luce del diritto nazionale – Trasmissione che non è stata dichiarata illegittima da un giudice nazionale – Considerazione da parte della Commissione delle informazioni così trasmesse come elementi di prova – Ammissibilità

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 12, § 2)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo di indicare l’oggetto e lo scopo dell’accertamento

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4)

3.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Utilizzo di informazioni raccolte durante un accertamento – Limiti – Avvio di un’indagine per verificare l’esattezza di informazioni rivelate incidentalmente in occasione di un accertamento – Ammissibilità

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20)

4.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri della Commissione – Potere di scindere un procedimento – Scissione equivalente all’avvio un nuovo procedimento d’indagine – Potere discrezionale

(Art. 101 TFUE)

5.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Possibilità per l’impresa interessata di avvalersi pienamente di tali diritti soltanto dopo l’invio della comunicazione degli addebiti – Possesso da parte della Commissione di note manoscritte ottenute nell’ambito di indagini nazionali – Obbligo di informarne l’impresa di cui trattasi durante la fase di istruzione preliminare precedente l’invio della comunicazione degli addebiti – Insussistenza

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003)

6.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata – Concessione di un’immunità condizionata dalle ammende prima dell’adozione della decisione definitiva della Commissione – Portata – Richiamo da parte della Commissione della provvisorietà dello status procedurale determinato dalla concessione di un’immunità condizionata – Esercizio di pressioni illecite – Insussistenza

[Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 8, a) e b), 11, da a) a c), 15, 16, 18 e 19]

7.      Concorrenza – Ammende – Importo – Riduzione dell’importo dell’ammenda in contropartita di una cooperazione – Immunità totale – Presupposti – Collaborazione piena, permanente e tempestiva dell’impresa interessata – Nozione

[Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punto 11, a)]

8.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

(Art. 263 TFUE)

9.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Contesto giuridico – Orientamenti adottati dalla Commissione – Comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende come corrispettivo della cooperazione delle imprese incriminate – Autolimitazione del suo potere discrezionale – Portata

(Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

10.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Utilizzo di informazioni raccolte durante un accertamento effettuato nell’ambito di un altro procedimento – Ammissibilità – Obbligo di collaborazione piena, permanente e tempestiva dell’impresa che chiede l’immunità totale dalle ammende – Portata

(Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

11.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Utilizzazione quali mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese partecipanti all’infrazione – Ammissibilità – Efficacia probatoria di deposizioni volontarie rese dai principali partecipanti a un’intesa per giovarsi dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione

(Art. 101 TFUE; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

12.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Considerazione di elementi accertati al fuori del periodo di infrazione – Ammissibilità – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente

(Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

13.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione consistente nella conclusione di un accordo anticoncorrenziale – Decisione basata su prove documentali – Oneri probatori delle imprese che contestano la sussistenza dell’infrazione

(Art. 101 TFUE)

14.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Prove documentali – Valutazione dell’efficacia probatoria di un documento – Criteri – Documento redatto in immediata concomitanza con i fatti o da un testimone diretto di tali fatti – Efficacia probatoria elevata

(Art. 101 TFUE)

15.    Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione – Conseguenze

(Art. 101 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1)

16.    Intese – Lesione della concorrenza – Accordo volto a restringere la concorrenza – Simultaneo perseguimento di obiettivi legittimi – Irrilevanza

(Art. 101 TFUE)

17.    Intese – Pratica concordata – Nozione – Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato – Divulgazione di informazioni sensibili che eliminano l’incertezza relativa al comportamento futuro di un concorrente – Informazioni pubblicamente note – Inclusione – Presupposti

(Art. 101 TFUE)

18.    Intese – Accordi fra imprese – Impresa che ha partecipato a un accordo anticoncorrenziale – Comportamento divergente da quello convenuto in seno all’intesa – Circostanza che non consente necessariamente di escludere la sua partecipazione all’accordo

(Art. 101 TFUE)

19.    Concorrenza – Regole dell’Unione – Infrazioni – Imputazione – Imputabilità a un’impresa del comportamento dei suoi organi – Presupposti – Azione di una persona autorizzata ad agire per conto dell’impresa

(Art. 101 TFUE)

20.    Intese – Pratica concordata – Nozione – Scambio di informazione tra concorrenti – Lesione della concorrenza – Valutazione alla luce della natura dell’infrazione – Discussione tra concorrenti dei fattori importanti per l’evoluzione dei prezzi – Infrazione per oggetto – Insussistenza di un nesso diretto tra la pratica concordata e i prezzi al consumo – Irrilevanza

(Art. 101 TFUE)

21.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Diniego di comunicazione di un documento – Giustificazione

(Art. 101 TFUE)

22.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Audizioni – Audizione di persone determinate – Potere discrezionale della Commissione – Limite – Rispetto dei diritti della difesa

(Art. 101 TFUE; regolamento della Commissione n. 773/2004, artt. 10, § 3, e 13)

23.    Intese – Infrazione complessa comprendente elementi dell’accordo ed elementi della pratica concordata – Qualificazione unica come «accordo e/o pratica concordata» – Ammissibilità

(Art. 101 TFUE)

24.    Intese – Pratica concordata – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto – Criteri che consentono di considerare un accordo come una restrizione per oggetto

(Art. 101 TFUE)

25.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Assenza di constatazione di infrazione concernente un altro operatore che si trova in una situazione simile – Irrilevanza

(Art. 101 TFUE)

26.    Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa in ragione di una partecipazione all’infrazione complessivamente considerata – Presupposti

(Art. 101 TFUE)

27.    Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Assenza di prova concernente taluni periodi determinati nell’ambito del periodo complessivo considerato – Interruzione della partecipazione dell’impresa all’infrazione – Infrazione reiterata – Conseguenze sulla determinazione dell’ammenda

(Art. 101 TFUE)

28.    Concorrenza – Ammende – Orientamenti per il calcolo delle ammende – Metodo di calcolo che tiene conto di diversi elementi di flessibilità – Potere discrezionale della Commissione – Limiti – Rispetto del principio di parità di trattamento – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 9, 12, 13 e 19‑23)

29.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione – Calcolo dell’importo di base dell’ammenda – Criteri – Gravità dell’infrazione – Valutazione alla luce della natura dell’infrazione – Effetto di una pratica anticoncorrenziale – Criterio non decisivo

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 19‑24)

30.    Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Obbligo per la Commissione di attenersi alla propria prassi decisionale anteriore – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29)

31.    Concorrenza – Ammende – Valutazione in funzione del comportamento individuale dell’impresa – Rilevanza della mancata adozione di sanzioni nei confronti di un altro operatore economico – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3)

1.      Il diritto dell’Unione non può ammettere prove raccolte in totale violazione della procedura prevista per la loro costituzione e volta a tutelare i diritti fondamentali degli interessati. Il ricorso a tale procedura deve essere quindi considerato una forma sostanziale ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 2, TFUE. Orbene, la violazione di una forma sostanziale comporta conseguenze, indipendentemente dalla questione se tale violazione abbia causato un danno a colui che lo invoca.

Per quanto riguarda, più specificamente, il procedimento amministrativo in materia di concorrenza, il divieto di utilizzare quali prove, a fini diversi da quello per il quale sono state ottenute, informazioni raccolte dalla Commissione e dalle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri in applicazione dei loro poteri d’indagine, sancito dall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, risponde a un’esigenza specifica, ossia la necessità di assicurare il rispetto delle garanzie procedurali inerenti alla raccolta di informazioni da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza nell’ambito della loro missione, consentendo, al contempo, uno scambio di informazioni tra tali autorità. Da tale divieto non si può tuttavia ricavare automaticamente un divieto generale, per la Commissione, di utilizzare come prova informazioni ottenute da un’altra autorità nazionale nell’esercizio delle sue funzioni.

In tale contesto, la legittimità della trasmissione alla Commissione, da parte di un procuratore nazionale o delle autorità competenti in materia di concorrenza, di informazioni raccolte in conformità al diritto penale nazionale va valutata alla luce della normativa nazionale. Inoltre, il giudice dell’Unione non è competente a verificare la legittimità, rispetto al diritto nazionale, di un atto emanato da un’autorità nazionale. Pertanto, se la trasmissione dei documenti di cui trattasi non è stata dichiarata illegittima da un giudice nazionale, non vi è motivo di considerare che tali documenti siano elementi probatori inammissibili che devono essere stralciati dal fascicolo.

(v. punti 44‑46, 78, 80)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 48‑53)

3.      Nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, sebbene le informazioni raccolte dalla Commissione durante gli accertamenti non debbano essere utilizzate per scopi diversi da quelli indicati nel mandato o nella decisione di accertamento, non se ne può concludere, tuttavia, che alla Commissione sia fatto divieto di avviare un procedimento d’indagine al fine di accertare l’esattezza o di completare informazioni di cui essa sia venuta incidentalmente a conoscenza durante un accertamento precedente qualora dette informazioni indichino l’esistenza di comportamenti in contrasto con le norme del Trattato in materia di concorrenza. Nell’ambito di tale nuova indagine, la Commissione ha diritto di chiedere nuove copie dei documenti ottenuti al momento della prima indagine e di utilizzarle quindi come mezzi di prova nella causa cui si riferisce la seconda indagine, senza che i diritti della difesa delle imprese interessate ne siano pregiudicati.

Di conseguenza, il fatto di chiedere ad un’impresa di presentare nuovamente documenti che essa aveva già presentato in una prima indagine non è illecito, ma risulta essere un presupposto indispensabile per l’utilizzo di detti documenti nell’ambito di una seconda indagine.

(v. punti 54, 55, 69, 104, 157)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 56, 57, 148)

5.      Nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, sono proprio l’invio della comunicazione degli addebiti, da un lato, e l’accesso al fascicolo, che consente al destinatario di detta comunicazione di avere cognizione degli elementi probatori contenuti nel fascicolo della Commissione, dall’altro, a garantire i diritti della difesa.

È infatti con la comunicazione degli addebiti che l’impresa interessata viene informata di tutti gli elementi essenziali sui quali si fonda la Commissione in tale fase del procedimento. Di conseguenza, solo dopo l’invio di detta comunicazione l’impresa interessata può far pienamente valere i diritti della difesa.

Infatti, qualora tali diritti fossero estesi al periodo che precede l’invio della comunicazione degli addebiti, l’efficacia dell’indagine della Commissione risulterebbe compromessa, in quanto l’impresa sarebbe in grado, già dalla prima fase dell’inchiesta della Commissione, di individuare le informazioni note a quest’ultima e, pertanto, quelle che possono esserle ancora nascoste.

Ne consegue che la Commissione non ha l’obbligo di informare l’impresa interessata della trasmissione di documenti da parte di un’autorità nazionale prima dell’invio della comunicazione degli addebiti.

(v. punti 94‑97)

6.      Nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, la concessione dell’immunità condizionata dalle ammende comporta la creazione, nel corso del procedimento amministrativo, di un particolare status procedurale a vantaggio dell’impresa che soddisfa le condizioni di cui al punto 8 della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, che produce taluni effetti giuridici. Tuttavia, tale immunità condizionata non è affatto assimilabile all’immunità definitiva dalle ammende, che è concessa soltanto alla fine del procedimento amministrativo.

È soltanto al termine del procedimento amministrativo, quando la Commissione adotta la decisione definitiva, che detta istituzione concede o meno, con tale decisione, l’immunità dalle ammende propriamente detta all’impresa che beneficia dell’immunità condizionata. È in quel preciso momento che lo status procedurale derivante dall’immunità condizionata cessa di produrre i suoi effetti.

Pertanto, risulta dal sistema previsto dalla comunicazione sulla cooperazione che, prima della decisione definitiva, l’impresa che richiede l’immunità non ottiene l’immunità dalle ammende propriamente detta, ma beneficia soltanto di uno status procedurale che, qualora risultino soddisfatte le condizioni richieste, può trasformarsi in immunità dalle ammende al termine del procedimento amministrativo.

La Commissione non è quindi tenuta a prendere posizione in via definitiva su una richiesta di trattamento favorevole sin dalla fase della comunicazione degli addebiti.

A tal proposito, alla luce degli obblighi derivanti per un’impresa dallo status procedurale di richiedente l’immunità, non si può ritenere che il semplice fatto che la Commissione le ricordi tale status sia costitutivo dell’esercizio di pressioni illecite.

(v. punti 116, 119, 120, 146, 154)

7.      La concessione dell’immunità totale dalle ammende costituisce un’eccezione al principio della responsabilità personale dell’impresa per la violazione delle norme in materia di concorrenza, eccezione che trova la sua giustificazione nella finalità di favorire la scoperta, l’accertamento, la repressione nonché la dissuasione dalle pratiche che si configurano tra le restrizioni più gravi della concorrenza. In tale contesto, risulta dunque logico che si pretenda che, in cambio della concessione dell’immunità totale dalle ammende per il comportamento illecito ad essa imputabile, l’impresa che richiede l’immunità apporti all’indagine della Commissione una collaborazione che, secondo la formulazione della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese, deve essere «piena, permanente e tempestiva».

Dalla qualificazione della collaborazione come «piena» deriva che la collaborazione che il richiedente l’immunità deve fornire alla Commissione per beneficiare dell’immunità deve essere completa, assoluta e senza riserve. La qualificazione come «permanente» e «tempestiva» comporta che tale collaborazione deve estendersi a tutta la durata del procedimento amministrativo e deve essere, in linea di principio, immediata.

Inoltre, una riduzione dell’ammenda sulla base della comunicazione sulla cooperazione applicabile può giustificarsi solo ove le informazioni fornite e, più in generale, il comportamento dell’impresa interessata possano sotto tale profilo essere considerati come la dimostrazione di un’effettiva cooperazione da parte sua.

Come risulta infatti dalla stessa nozione di collaborazione, solo quando il comportamento dell’impresa interessata testimonia un siffatto spirito di collaborazione può essere accordata una riduzione sulla base della comunicazione sulla cooperazione applicabile.

Tale considerazione si applica a fortiori alla collaborazione necessaria per giustificare il beneficio dell’immunità totale dalle ammende, dal momento che l’immunità costituisce un trattamento ancora più favorevole rispetto a una semplice riduzione dell’ammenda. Pertanto, la nozione di collaborazione «piena, permanente e tempestiva» che giustifica la concessione dell’immunità totale dalle ammende implica una collaborazione effettiva, completa e caratterizzata da un reale spirito di collaborazione.

(v. punti 122‑126)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punto 139)

9.      Nel diritto della concorrenza, la comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese stabilisce in modo generale e astratto, la metodologia che la Commissione si è imposta ai fini dell’applicazione del suo programma di trattamento favorevole e garantisce, quindi, la certezza del diritto nei confronti delle imprese.

Anche se la suddetta comunicazione sulla cooperazione non può essere qualificata come norma giuridica alla cui osservanza la Commissione sia comunque tenuta, essa enuncia tuttavia una norma di comportamento indicativa della prassi da seguire dalla quale la Commissione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili con il principio della parità di trattamento.

Adottando siffatte norme di comportamento ed annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in poi applicate ai casi a cui esse si riferiscono, la Commissione si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento.

(v. punti 141‑143)

10.    Nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, il fatto che la Commissione non si basi sulla richiesta iniziale di trattamento favorevole di un’impresa relativa ad un caso determinato quale prova dell’infrazione non è neppure idoneo a dimostrare che la Commissione, nel corso di un successivo procedimento, ha abusato dei suoi poteri al fine di indurre detta impresa a confermare fatti relativi ad un altro procedimento. Infatti, il dovere di collaborazione di un’impresa che richiede l’immunità totale dalle ammende comporta l’obbligo di prestare una collaborazione piena, permanente e tempestiva per tutta la durata del procedimento, il che può anche implicare ricerche e dichiarazioni relativamente a fatti cui non fa riferimento la dichiarazione iniziale, in risposta a quesiti posti dalla Commissione, in quanto il fatto di rispondere ai quesiti costituisce una parte rilevante del dovere di collaborazione dei richiedenti l’immunità.

Inoltre, poiché la Commissione può separare o riunire i procedimenti per ragioni oggettive, quando non viene invocato alcun elemento destinato a rimettere in discussione le ragioni addotte dalla Commissione per decidere che i fatti in due procedimenti distinti devono essere considerati due infrazioni manifestamente distinte, la Commissione può ritenere, correttamente, che qualsiasi candidato all’immunità debba collaborare alle due indagini distinte che possono derivare dalla stessa richiesta di immunità e continuare a collaborare anche dopo aver ottenuto l’immunità definitiva per l’infrazione o le infrazioni cui si riferisce una delle indagini.

Peraltro, dato che la Commissione può fondarsi su indizi di un procedimento come punto di partenza per indagini in un altro procedimento, e che l’obbligo di collaborazione del richiedente l’immunità si estende a tutta la durata del procedimento e implica il dovere di reagire a nuove circostanze, il fatto di essersi in tal modo basata su un documento contenuto nel fascicolo di un altro procedimento al fine di porre un quesito al richiedente l’immunità non è illecito.

(v. punti 147‑149, 165)

11.    V. il testo della decisione.

(v. punti 151‑153, 182, 338‑343, 356, 380, 381, 386, 495)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 175‑179, 203, 217, 375)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 180, 181, 261‑263)

14.    Nel diritto dell’Unione vige il principio della libertà di forma dei mezzi probatori e l’unico criterio pertinente per valutare le prove liberamente prodotte risiede nella loro credibilità, che dipende dalla loro fonte, dalle circostanze nelle quali sono state elaborate, dal loro destinatario e dalla ragionevolezza e attendibilità del loro contenuto. In tal senso, si deve attribuire grande importanza alla circostanza che un documento sia stato redatto in immediata concomitanza con i fatti o da un testimone diretto di tali fatti.

(v. punti 182, 183, 197, 222, 229, 344)

15.    V. il testo della decisione.

(v. punti 184, 185)

16.    Nel diritto della concorrenza, un accordo può essere considerato come avente un oggetto restrittivo anche se non ha come unico obiettivo una restrizione della concorrenza, ma persegue anche altri obiettivi legittimi, a meno che non sia dimostrato che mediante i contatti tra le imprese siano stati perseguiti unicamente detti obiettivi legittimi.

(v. punti 220, 230, 306)

17.    Nel diritto della concorrenza, lo scambio di informazioni tra concorrenti non diviene legittimo per il fatto che tali informazioni o alcune di esse sono pubblicamente note, in quanto ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che intende seguire nel mercato interno. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi per oggetto o per effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare a tale concorrente il comportamento che l’interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

Al riguardo, il punto di vista di un concorrente su tale o tal altra informazione importante per le condizioni dell’offerta e della domanda, che possa essere ottenuta in modo diverso dalle discussioni con le imprese interessate, e la sua incidenza sull’evoluzione del mercato, non costituisce, per definizione, un’informazione pubblica disponibile.

Inoltre, la messa in comune regolare di informazioni relativamente ai prezzi può avere per effetto di aumentare, in maniera artificiosa, la trasparenza su un mercato dove la concorrenza è già attenuata in virtù di un contesto normativo specifico e di scambi di informazioni tra i concorrenti.

Per di più, anche quando le informazioni sui prezzi sono conosciute dai clienti prima della loro comunicazione ai concorrenti e, pertanto, possono essere raccolte nel mercato, tale fatto non implica che, al momento dell’invio dei listini dei prezzi ai concorrenti, tali prezzi costituiscano già un dato obiettivo del mercato, immediatamente reperibile. L’invio diretto consente ai concorrenti di conoscere tali informazioni in modo più semplice, rapido e diretto che attraverso il mercato. Inoltre, tale invio preliminare consente loro di creare un clima di certezza reciproca riguardo alle loro future politiche dei prezzi.

Infine, il mero fatto di avere ricevuto informazioni relative ai concorrenti, informazioni che un operatore indipendente tutela rigorosamente come segreti commerciali, basta a rendere manifesta l’esistenza di uno spirito anticoncorrenziale.

(v. punti 282, 320‑324)

18.    V. il testo della decisione.

(v. punto 302)

19.    V. il testo della decisione.

(v. punti 303, 304)

20.    Lo scambio di informazioni tra concorrenti può risultare contrario alle regole della concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese. Inoltre, la fissazione di un prezzo, sia pure meramente indicativo, pregiudica il gioco della concorrenza in quanto consente a ciascun partecipante all’intesa di prevedere con un ragionevole grado di certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti. Più in generale, intese siffatte comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato.

Per quanto riguarda, più in particolare, il mercato delle banane, il fatto di menzionare nel corso di discussioni bilaterali tra operatori accorti fattori essenziali per la determinazione del livello dell’offerta rispetto alla domanda, quali le condizioni meteorologiche, sia nei paesi produttori che in quelli destinatari della frutta a fini di consumo, l’entità degli stock nei porti e presso i maturatori, la situazione delle vendite al livello del dettaglio e presso i maturatori, nonché l’esistenza di iniziative promozionali, porta necessariamente a condividere la visione del mercato e la sua evoluzione in termini di prezzi.

A tal proposito, anche supponendo che non vi sia corrispondenza tra i prezzi reali fatturati successivamente e le intenzioni sui prezzi scambiate dalle parti, ciò non priva detti scambi del loro carattere anticoncorrenziale. Inoltre, l’articolo 101 TFUE, come le altre regole di concorrenza enunciate nel Trattato, non è destinato a tutelare soltanto gli interessi diretti dei concorrenti o dei consumatori, bensì la struttura del mercato e, in tal modo, la concorrenza in quanto tale.

In particolare, il fatto che una pratica concordata non abbia incidenza diretta sul livello dei prezzi non impedisce di constatare che essa ha limitato la concorrenza tra le imprese interessate. Infatti, i prezzi effettivamente praticati su un mercato possono essere influenzati da fattori esterni, al di fuori del controllo dei membri di un’intesa, quali l’evoluzione dell’economia in generale, l’evoluzione della domanda in quel particolare settore o il potere di negoziazione dei clienti.

(v. punti 328‑330, 388, 391, 456, 457, 536, 537)

21.    V. il testo della decisione.

(v. punti 400‑403)

22.    Nell’ambito di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza, tra le garanzie conferite dall’ordinamento giuridico dell’Unione si annovera, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie.

A tal proposito, la garanzia delle prerogative della difesa non richiede che la Commissione proceda all’audizione di testimoni indicati dagli interessati, qualora ritenga che la pratica sia stata adeguatamente istruita. Infatti, se l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento n. 773/2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE], prevede che le imprese ed associazioni di imprese oggetto di un procedimento condotto in applicazione del regolamento n. 1/2003 possano proporre che la Commissione senta le persone in grado di confermare i fatti esposti nelle loro osservazioni, dall’articolo 13 del medesimo regolamento emerge che la Commissione dispone di un ragionevole margine discrezionale per decidere se sia il caso di sentire persone la cui testimonianza può avere rilievo per l’istruzione della pratica.

(v. punti 405, 406)

23.    Nel diritto della concorrenza, il paragone fra la nozione di accordo e quella di pratica concordata dimostra che, dal punto di vista soggettivo, esse ricomprendono forme di collusione che condividono la stessa natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano. Pertanto, sebbene le nozioni di accordo e di pratica concordata presentino elementi costitutivi parzialmente diversi, esse non sono reciprocamente incompatibili. La Commissione non ha quindi l’obbligo di qualificare come accordo o pratica concordata ognuno dei comportamenti accertati, ma può qualificare correttamente taluni dei comportamenti come «accordi» e altri come «pratiche concordate».

Così, la circostanza che nell’infrazione di cui trattasi siano coinvolte soltanto due imprese, di cui una di piccole dimensioni, e che tale infrazione abbia avuto soltanto una durata di meno di nove mesi non cambia il fatto che la Commissione non ha l’obbligo di qualificare come accordo o pratica concordata ognuno dei comportamenti accertati, ma può qualificare correttamente taluni dei comportamenti come «accordi» e altri come «pratiche concordate». Al riguardo, quando la Commissione dimostra sufficientemente il verificarsi di contatti tra le parti, non si può esigere che essa dimostri con precisione ogni singolo momento in cui le parti si sono accordate.

(v. punti 418, 419, 453)

24.    V. il testo della decisione.

(v. punti 421‑431, 469, 471, 472)

25.    Nel diritto della concorrenza, l’accertamento di un’infrazione nei confronti di imprese non può essere escluso perché altre imprese non sono state perseguite. Infatti, la circostanza che un operatore che si trova in una situazione simile a quella di un’impesa incriminata non sia stato oggetto di alcuna constatazione di infrazione da parte della Commissione non può consentire di escludere l’infrazione ravvisata nei confronti delle imprese incriminate, allorché quest’ultima sia stata correttamente dimostrata.

(v. punto 461)

26.    Una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o, ancora, da un comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato potrebbero anche costituire di per sé stessi e presi isolatamente una violazione di detta disposizione. Ove le diverse azioni facciano parte di un piano d’insieme, a causa del loro identico oggetto, consistente nel distorcere il gioco della concorrenza nel mercato interno, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme.

A tal proposito la nozione di infrazione unica riguarda la situazione in cui più imprese abbiano preso parte ad un’infrazione costituita da un comportamento continuato avente un unico obiettivo economico volto a falsare la concorrenza, oppure da infrazioni singole collegate l’una all’altra da un’identità di oggetto (stessa finalità dell’insieme degli elementi) e di soggetti (identità delle imprese interessate consapevoli di partecipare all’oggetto comune).

Inoltre, la nozione di infrazione unica può riferirsi alla qualificazione giuridica di un comportamento anticoncorrenziale consistente in accordi, in pratiche concordate e in decisioni di associazioni di imprese.

(v. punti 478‑480, 491)

27.    In materia di intese, la nozione di piano d’insieme consente alla Commissione di presumere che la condotta illecita integrante l’infrazione non è stata interrotta anche se, per un certo periodo, essa non dispone di prove che dimostrino la partecipazione dell’impresa interessata a tale infrazione, a condizione che la medesima abbia partecipato all’infrazione prima e dopo tale periodo e sempreché non sussistano prove o indizi che lascino ritenere, per quanto la riguarda, che l’infrazione si fosse interrotta. In tal caso, la Commissione potrà infliggere un’ammenda per tutto il periodo di infrazione, compreso il periodo per il quale essa non dispone di prove che dimostrino la partecipazione dell’impresa interessata.

Al riguardo, sebbene le prove debbano essere valutate nel loro insieme per esaminare se la Commissione abbia adempiuto l’onere della prova al fine di dimostrare a sufficienza l’esistenza dell’infrazione, l’esame eseguito ai fini della prova del carattere continuativo di tale infrazione non è diretto ad analizzare se il complesso di prove nel suo insieme consenta di ammettere ragionevolmente che l’infrazione è proseguita ininterrottamente durante tutto il periodo cui si riferiscono le prove, ma se la Commissione abbia prodotto elementi di prova relativi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione è proseguita ininterrottamente tra due date precise.

Qualora, invece, in virtù di una valutazione, nel contesto del funzionamento dell’intesa in questione, del periodo che intercorre tra due manifestazioni di un comportamento costitutivo di un’infrazione, sia possibile ritenere che la partecipazione di un’impresa all’infrazione si sia interrotta e che l’impresa abbia partecipato all’infrazione prima e dopo tale interruzione, l’infrazione in parola deve essere qualificata come ripetuta se – come nel caso dell’infrazione continuata – esiste un unico obiettivo perseguito dalla stessa prima e dopo l’interruzione. Siffatto unico obiettivo può essere dedotto dall’identità degli obiettivi delle pratiche in questione, dei prodotti considerati, delle imprese che hanno partecipato alla collusione, delle principali modalità di attuazione di quest’ultima, delle persone fisiche coinvolte per conto delle imprese e, infine, dell’ambito di applicazione geografica di dette pratiche. L’infrazione è allora unica e ripetuta e, sebbene la Commissione possa infliggere un’ammenda per tutto il periodo di infrazione, essa non può infliggerla, per contro, per il periodo durante il quale l’infrazione è stata interrotta.

(v. punti 481‑484, 494, 496)

28.    V. il testo della decisione.

(v. punti 502‑511)

29.    V. il testo della decisione.

(v. punti 508, 525, 528‑532, 538, 539)

30.    V. il testo della decisione.

(v. punti 548, 549, 552, 553)

31.    V. il testo della decisione.

(v. punti 556‑558)