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Ricorso proposto il 28 aprile 2010 - Ungheria / Commissione europea

(Causa T-194/10)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Repubblica di Ungheria (rappresentanti: J. Fazekas, M. Fehér, K. Szíjjártó, agents)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'iscrizione, da parte della Commissione, nella banca dati E-Bacchus, della denominazione d'origine protetta "Vinohradnícka oblast' Tokaj", introdotta in luogo della precedente denominazione d'origine protetta slovacca "Tokajská vinohradnícka oblasť", e

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna l'iscrizione della denominazione d'origine protetta slovacca "Vinohradnícka oblast' Tokaj" nel registro elettronico delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine protette in materia di vini (in prosieguo: il "registro E-Bacchus"), effettuata dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 1.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la Commissione, modificando l'iscrizione, ha violato le disposizioni del regolamento del Consiglio n. 1234/2007 e del regolamento (CE) della Commissione n. 607/2009 2, dal momento che essa, con la modifica contestata dell'iscrizione che appariva originariamente nel registro E-Bacchus, ha garantito una protezione automatica, in conformità alla nuova disciplina, a una denominazione che non può essere considerata come "protetta", ai sensi dell'art. 118 vicies del regolamento n. 1234/2007.

A tale proposito la ricorrente ritiene infatti che, al momento dell'entrata in vigore, il 1° agosto 2009, della nuova disciplina relativa al mercato di vini dell'Unione, era la denominazione "Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť" a beneficiare della protezione comunitaria, come emerge in particolare dall'elenco dei vini da tavola con indicazione geografica 3 e dall'elenco di vini di qualità 4.

La ricorrente aggiunge che tale conclusione è parimenti suffragata da un esame della normativa nazionale slovacca, dato che il 30 giugno 2009 è stata adottata la nuova legge slovacca sui vini, che include la denominazione "Tokajská vinohradnícka oblasť". Inoltre, anche se occorresse interpretare i regolamenti applicabili nel senso che l'entrata in vigore della legge nazionale (1° settembre 2009) rileva altresì nella determinazione della protezione esistente, dovrebbe essere allora applicato mutatis mutandis l'art. 73, n. 2, del regolamento n. 607/2009, ossia, anche in questo caso, si dovrebbe considerare la denominazione di cui alla nuova legge come "protetta", ai sensi dell'art. 118 vicies del regolamento n. 1234/2007.

Come secondo motivo la ricorrente deduce che la Commissione, nell'ambito della tenuta e della gestione del registro E-Bacchus, in particolare effettuando l'iscrizione contestata, ha violato i principi fondamentali della buona amministrazione, della leale cooperazione e della certezza del diritto, sanciti dal diritto dell'Unione.

Al riguardo secondo la ricorrente dal principio di buona amministrazione emerge che la Commissione, tenuto conto in particolare dell'importanza del registro di cui trattasi, è tenuta a garantire che quest'ultimo contenga dati autentici, affidabili ed esatti. In particolare, a questo proposito, la Commissione deve stabilire, in relazione al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa sul mercato vitivinicolo, quali disposizioni nazionali risultavano applicabili e quali denominazioni dovevano considerarsi protette ed esistenti in conformità a tali norme. La ricorrente reputa inoltre che la Commissione abbia violato anche che i principi di leale cooperazione, dal momento che non ha comunicato in alcun modo alla Repubblica di Ungheria, né prima né successivamente al verificarsi dei fatti, la modifica delle iscrizioni nel registro E-Bacchus relativamente alla Slovacchia, sebbene dovesse sapere che questo avrebbe potuto incidere sugli interessi dell'Ungheria. Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione ha altresì violato i principi della certezza del diritto avendo disposto l'organizzazione e la tenuta del registro in modo che le indicazioni che vi figurano possano essere modificate con effetto retroattivo in qualsiasi momento, cosicché risulta impossibile determinare la data precisa a cui risale la modifica.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 ottobre 2007, n. 1234, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) della Commissione 14 luglio 2009, n. 607, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193, pag. 60).

3 - Elenco dei nomi delle unità geografiche più piccole dello Stato membro di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999 (vini da tavola con indicazione geografica) (GU 2009, C 187, pag. 67).

4 - Elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU 2009, C 187, pag. 1).