Language of document : ECLI:EU:T:2008:480

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

11 novembre 2008

Causa T‑390/07 P

Michael Alexander Speiser

contro

Parlamento europeo

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Ricevibilità – Indennità di dislocazione – Decisione puramente confermativa – Reclamo tardivo»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 10 settembre 2007, causa F‑146/06, Speiser/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Ciascuna parte sopporterà le spese da essa sostenute nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo vertente sulla non applicazione nella sentenza oggetto dell’impugnazione della soluzione formulata in un’altra sentenza

(Art. 225 A CE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, n. 1)

2.      Atti delle istituzioni – Obbligo generale di informare i destinatari dei mezzi e dei termini di ricorso – Insussistenza

3.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Decadenza – Errore scusabile

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

4.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Termini – Decadenza – Nuova decorrenza – Presupposto – Fatto nuovo

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

5.      Procedura – Spese – Domanda di statuire secondo diritto

(Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 87, n. 2, primo comma)

1.      Anche se la non applicazione, nella sentenza oggetto dell’impugnazione, della soluzione formulata dal giudice comunitario in un’altra sentenza non può, in quanto tale, costituire una violazione del diritto comunitario tale da poter essere censurata nell’ambito di un’impugnazione, un motivo del genere è tuttavia ricevibile nei limiti in cui è fondato sulla violazione di un principio riconosciuto nella detta sentenza.

(v. punto 19)

Riferimento: Tribunale della funzione pubblica 28 giugno 2006, causa F‑101/05, Grünheid/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑55 e II‑A‑1‑199)

2.      Non esiste a carico delle istituzioni comunitarie né un obbligo generale di informare i destinatari dei loro atti sui rimedi giuridici disponibili, né un obbligo di indicare i termini applicabili entro i quali questi ultimi possono essere esperiti.

(v. punto 32)

Riferimento: Corte 27 novembre 2007, causa C‑163/07 P, Diy‑Mar Insaat Sanayi ve Ticaret e Akar/Commissione (Racc. pag. I‑10125, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)

3.      La nozione di errore scusabile, per quanto riguarda i termini di ricorso, dev’essere interpretata restrittivamente e può riferirsi soltanto a casi eccezionali in cui, in particolare, le istituzioni interessate abbiano adottato un comportamento tale, da solo o in misura determinante, da ingenerare una confusione comprensibile in un singolo in buona fede che dia prova di tutta la diligenza richiesta ad una persona normalmente accorta. Ciò non si verifica nel caso di una lettera dell’amministrazione che, pur menzionando la possibilità per l’interessato di presentare un reclamo, non precisi quale atto esso debba riguardare.

(v. punti 33 e 34)

Riferimento: Tribunale 27 settembre 2007, cause riunite T‑8/95 e T‑9/95, Pelle e Konrad/Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑4117, punto 93 e giurisprudenza ivi citata)

4.      Una decisione con la quale l’amministrazione accetta, su domanda dell’interessato, di modificare il suo luogo d’origine per fissarlo in una città diversa da quella indicata come suo luogo di assunzione non ha alcuna incidenza sulla questione di stabilire se l’interessato abbia o meno diritto all’indennità di dislocazione e, pertanto, non può riaprire i termini di reclamo nei confronti di una decisione precedente con cui gli è stata rifiutata la detta indennità. Infatti, la determinazione del luogo d’origine del funzionario, da una parte, e la concessione dell’indennità di dislocazione, dall’altra, rispondono a bisogni e ad interessi diversi. Infatti, mentre la concessione dell’indennità di dislocazione è subordinata alla mancanza di residenza abituale o di attività lavorativa principale sul territorio europeo dello Stato della sede di servizio durante il periodo di riferimento, la nozione di luogo d’origine di cui all’art. 7, n. 3, primo comma, dell’allegato VII dello Statuto è una nozione tecnica, usata per determinare talune spettanze pecuniarie del funzionario, di modo che il luogo d’origine di quest’ultimo non coincide con il luogo in cui egli abitava abitualmente ed esercitava la propria attività lavorativa prima dell’assunzione.

(v. punti 37-42)

Riferimento: Corte 2 maggio 1985, causa 144/84, De Angelis/Commissione (Racc. pag. 1301, punto 13); Tribunale 28 settembre 1993, causa T‑90/92, Magdalena Fernández/Commissione (Racc. pag. II‑971, punti 26 e 30 e giurisprudenza ivi citata)

5.      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La domanda, formulata nelle conclusioni, che sia statuito sulle spese secondo giustizia non può essere considerata come una domanda diretta a ottenere la condanna alle spese della parte rimasta soccombente nella controversia.

(v. punto 48)

Riferimento: Corte 9 giugno 1992, causa C‑30/91 P, Lestelle/Commissione (Racc. pag. I‑3755, punto 38)