Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo hof van beroep te Brussel (Belgio) il 2 marzo 2021 – Proximus NV / Gegevensbeschermingsautoriteit

(Causa C-129/21)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Proximus NV

Resistente: Gegevensbeschermingsautoriteit

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 12[, paragrafo 2], della direttiva sulla e-privacy 2002/58/CE 1 , in combinato disposto con l’articolo 2, [lettera f),] di tale direttiva e con l’articolo 95 del regolamento generale sulla protezione dei dati 2 , debba essere interpretato nel senso che esso consente che un’autorità di controllo nazionale esiga un «consenso» dell’abbonato, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati, come fondamento per la pubblicazione dei dati personali del medesimo in elenchi telefonici e servizi d’informazione telefonici pubblici, pubblicati sia dall’operatore medesimo che da terzi offerenti, in mancanza di una diversa normativa nazionale in materia.

Se il diritto alla cancellazione dei dati, di cui all’articolo 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità di controllo nazionale qualifichi una domanda di un abbonato di essere cancellato da elenchi telefonici e servizi d’informazione telefonici pubblici come una richiesta di cancellazione dei dati, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Se gli articoli 24 e 5[, paragrafo 2], del regolamento generale sulla protezione dei dati debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che un autorità di controllo nazionale desuma dalla responsabilizzazione in esso sancita che il titolare del trattamento debba adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per informare i terzi titolari, ossia l’offerente di servizi telefonici e altri offerenti di elenchi telefonici e di servizi d’informazione telefonici che hanno ricevuto dati dal primo titolare del trattamento, della revoca del consenso da parte dell’interessato, ai sensi dell’articolo 6 in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento.

Se l’articolo 17[, paragrafo 2,] del regolamento generale sulla protezione dei dati, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un’autorità di controllo nazionale intimi a un offerente di elenchi telefonici e di servizi d’informazione telefonici pubblici, a cui si richiede di non pubblicare più i dati di una persona, di adottare misure ragionevoli per informare i motori di ricerca di detta richiesta.

____________

1     Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU 2002, L 201, pag. 37).

2     Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)