Language of document : ECLI:EU:T:2015:19





Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 9 gennaio 2015 –
Internationaler Hilfsfonds / Commissione

(causa T‑482/12)

«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Diniego implicito di accesso – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Atto introduttivo del giudizio – Violazione dei requisiti di forma – Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura – Irricevibilità»

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità – Sviluppo in sede di replica – Irrilevanza [Statuto della Corte di giustizia, art. 19; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 30, 37‑40, 50, 51)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione implicita della Commissione, recante rifiuto di concedere alla ricorrente l’accesso completo ai documenti del fascicolo relativo al contratto LIEN 97‑2011 e, in via subordinata, domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione del 28 agosto 2012 in risposta alla lettera della ricorrente del 27 luglio 2012, diretta ad ottenere l’esecuzione da parte della Commissione della sentenza del 22 maggio 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commissione (T‑300/10, Racc., EU:T:2012:247).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Internationaler Hilfsfonds eV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.