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Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 – Bank Melli Iran / Consiglio

(Causa T-35/10 e T-7/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Legittimo affidamento – Riesame delle misure restrittive adottate – Errore di valutazione – Parità di trattamento – Fondamento giuridico – Forme sostanziali – Proporzionalità»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bank Melli Iran (Teheran, Iran) (rappresentanti: nella causa T-35/10, L. Defalque e, nella causa T-7/11, inizialmente Defalque e S. Woog, successivamente Defalque e C. Malherbe, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: nella causa T-35/10, M. Bishop e R. Szostak e, nella causa T-7/11, inizialmente Bishop e G. Marhic, successivamente Bishop e B.  Driessen, in qualità di agenti)

Parti intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e É. Ranaivoson, in qualità di agenti); Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, successivamente A. Robinson, e infine Robinson e H. Walker, in qualità di agenti, assistiti da S. Lee, barrister); Commissione europea (rappresentanti: nella causa T-35/10, S. Boelaert e M. Konstantinidis, e, nella causa T-7/11, Boelaert, Konstantinidis e F. Erlbacher, in qualità di agenti)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1100/2009 del Consiglio, del 17 novembre 2009, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la decisione 2008/475/CE (GU L 303, pag. 31), della decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 281, pag. 81), del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413 (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), e, dall’altro, una domanda di annullamento di qualsiasi regolamento successivo o di qualsiasi decisione successiva che completi o modifichi uno degli atti impugnati che sia in vigore alla data di chiusura della fase orale.

Dispositivo

Le cause T-35/10 e T-7/11 sono riunite ai fini della sentenza.

I ricorsi sono respinti.

La Bank Melli Iran sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 100 del 17.4.2010.