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Ricorso proposto il 28 febbraio 2014 – SolarWorld e a. / Consiglio

(Causa T-142/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: SolarWorld AG (Bonn, Germania); Brandoni solare SpA (Castelfidardo, Italia), nonché Solaria Energia y Medio Ambiente, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti : L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, Solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 1239/2013 1 ;

riunire la presente causa alla causa T-507/13; nonché

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Con il primo motivo, esse asseriscono che l'articolo 2 del regolamento contestato riflette un manifesto errore di valutazione e viola l'articolo 13 del regolamento fondamentale antisovvenzioni 2 , in quanto esenta da dette misure i produttori cinesi dei quali la Commissione ha accettato la joint venture, violando il diritto delle ricorrenti ad un equo processo e il principio di buona amministrazione, i diritti della difesa delle ricorrenti, nonché gli articoli 13, paragrafo 4, e 29, paragrafo 2, del regolamento fondamentale antisovvenzioni.

Con il secondo motivo, esse asseriscono che l'articolo 2 del regolamento contestato riflette un manifesto errore di valutazione e viola l'articolo 13 del regolamento fondamentale antisovvenzioni, in quanto esenta da tali misure i produttori cinesi dei quali la Commissione ha accettato una joint venture illegittima.

Con il terzo motivo, esse asseriscono che l'articolo 3 del regolamento contestato viola all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE in quanto accorda a taluni produttori cinesi l’esenzione dalle misure di cui trattasi sulla base di un impegno imprenditoriale, accettato e confermato dalla decisione di esecuzione 2013/707/UE 3 e dalla decisione della Commissione 2013/423/UE 4 , che costituisce un accordo di fissazione di un prezzo orizzontale.

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1 Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 1239/2013, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 66).

2 Regolamento (CE) del Consiglio n. 597/2009, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 188, pag. 93).

3 Decisione di esecuzione della Commissione, 2013/707/UE, del 4 dicembre 2013 , relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325, pag. 214).

4 Decisione della Commissione, 2013/423/UE, del 2 agosto 2013 , che accetta un impegno offerto in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209, pag. 26).