Language of document : ECLI:EU:T:2016:67

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

1° febbraio 2016 (*)

«Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Dazio antidumping definitivo – Esenzione delle importazioni oggetto di un impegno accettato – Inscindibilità – Irricevibilità»

Nella causa T‑141/14,

SolarWorld AG, con sede in Bonn (Germania),

Brandoni solare SpA, con sede in Castelfidardo (Italia),

Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, con sede in Madrid (Spagna),

rappresentate da L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen, in qualità di agente,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata da J.‑F. Brakeland, T. Maxian Rusche e A. Stobiecka‑Kuik, in qualità di agenti,

da

Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., con sede in Changshu (Cina),

Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., con sede in Luoyang (Cina),

Csi Cells Co. Ltd, con sede in Suzhou (Cina),

e

Csi Solar Power (China), Inc., con sede in Suzhou,

rappresentate da A. Willems, S. De Knop, avvocati, e K. Daly, solicitor,

e da

China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, con sede in Pechino (Cina), rappresentata da J.‑F. Bellis, F. Di Gianni e A. Scalini, avvocati,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich, presidente, J. Schwarcz (relatore) e V. Tomljenović, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        Le società SolarWorld AG, Brandoni solare SpA e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA, ricorrenti, sono produttori europei di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali.

2        Un’associazione di produttori europei di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali, la EU ProSun, ha presentato una denuncia alla Commissione europea, il 25 luglio 2012, riguardante pratiche di dumping relative alle importazioni di detti prodotti a partire dalla Repubblica popolare cinese.

3        Il 6 settembre 2012, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese (GU C 269, pag. 5).

4        Le ricorrenti hanno collaborato in tale procedimento.

5        L’8 novembre 2012, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti chiave (celle e wafer) originari della Repubblica popolare cinese (GU C 340, pag. 13).

6        Il 4 giugno 2013, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) n. 513/2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (UE) n. 182/2013 che dispone la registrazione delle importazioni dei suddetti prodotti originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 152, pag. 5).

7        Il ricorso di annullamento del regolamento n. 513/2013 è stato respinto con ordinanza del 14 aprile 2015, SolarWorld e Solsonica/Commissione (T‑393/13, EU:T:2015:211), oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi alla Corte (causa C‑312/15 P).

8        Con lettera alla Commissione del 27 luglio 2013, la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici (in prosieguo: la «CCCME») ha presentato, nell’ambito dell’inchiesta antidumping, un’offerta d’impegno congiunto di vari produttori-esportatori cinesi. In sostanza, essa proponeva, a nome di questi ultimi e a proprio nome, l’applicazione di prezzi minimi all’importazione per i moduli fotovoltaici e per ciascuna delle loro componenti essenziali (celle e wafer) fino a un determinato livello annuale di importazione (in prosieguo: i «PMI»).

9        Il 29 luglio 2013, è stata pubblicata una dichiarazione del membro della Commissione responsabile del commercio (memo/13/730), vertente sulla soluzione amichevole raggiunta nella causa relativa ai pannelli solari tra l’Unione europea e la Cina.

10      A seguito della comunicazione da parte della Commissione di una versione non riservata dell’offerta d’impegno il 29 luglio 2013, la EU ProSun ha espresso, il 1° agosto 2013, le proprie osservazioni su tale offerta.

11      Il 2 agosto 2013, la Commissione ha adottato la decisione 2013/423/UE, che accetta un impegno offerto in relazione alla procedura antidumping relativa alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 209, pag. 26) da un gruppo di produttori-esportatori cinesi che hanno collaborato, di concerto con la CCCME, e che sono elencati nell’allegato a detta decisione.

12      I punti 5 e 6 della decisione 2013/423 indicano che i produttori-esportatori cinesi elencati nell’allegato a quest’ultima si sono impegnati a rispettare PMI per i moduli fotovoltaici e per ciascuna delle loro componenti essenziali (celle e wafer) e hanno proposto di far corrispondere il volume delle importazioni effettuate nell’ambito dell’impegno al livello corrispondente all’incirca ai loro risultati di mercato al momento della formulazione dell’offerta. Dal punto 8 della decisione 2013/423 emerge, inoltre, che un dazio antidumping provvisorio sarà riscosso sulle importazioni al di sopra del predetto livello annuale.

13      Il regolamento (UE) n. 748/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, che modifica il regolamento n. 513/2013 (GU L 209, pag. 1), è stato adottato per tener conto della decisione 2013/423. Tra le altre modifiche, esso ha introdotto un articolo 6 nel regolamento n. 513/2013, ai sensi del quale, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni, le importazioni di taluni prodotti dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’allegato della decisione 2013/423 sono esenti dal dazio antidumping provvisorio istituito dall’articolo 1 del regolamento n. 513/2013.

14      Con lettera del 25 settembre 2013, anzitutto, la CCCME, a nome proprio e in qualità di rappresentante dei produttori-esportatori la cui offerta d’impegno originaria era stata accettata, ha chiesto alla Commissione di accettare i termini di tale impegno onde eliminare anche gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Le ha inoltre chiesto, in qualità di rappresentante di un certo numero di produttori-esportatori supplementari, di inserire questi ultimi nell’elenco delle imprese la cui offerta d’impegno era stata accettata. Infine, l’ha informata di una richiesta di revisione dell’impegno per tener conto dell’esclusione dei wafer dall’ambito dell’inchiesta.

15      Con lettera del 24 ottobre 2013, la Commissione ha comunicato alla EU ProSun che erano stati messi a disposizione nel fascicolo non riservato un progetto di decisione che confermava l’accettazione di un impegno offerto nell’ambito dei procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, nonché una versione non riservata dell’offerta d’impegno modificata. La EU ProSun è stata invitata a presentare eventuali osservazioni nel termine di dieci giorni. Inoltre, la Commissione ha risposto alle osservazioni che la EU ProSun aveva presentato nel corso del procedimento, informandola, segnatamente, che i propri servizi avevano utilizzato «più metodologie, fonti e indicatori» per accertare se l’impegno modificato fornisse la stessa protezione dei dazi antidumping ad valorem.

16      La Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/707/UE, del 4 dicembre 2013, relativa alla conferma dell’accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive (GU L 325, pag. 214).

17      Dal punto 4 della decisione di esecuzione 2013/707 risulta che, in seguito all’adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l’inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, nonché il parallelo procedimento antisovvenzioni, e che i wafer sono stati esclusi dall’ambito di entrambe le inchieste e, pertanto, dal campo di applicazione delle misure definitive.

18      Secondo il punto 5 della decisione di esecuzione 2013/707, l’inchiesta antidumping ha confermato le conclusioni provvisorie relative all’esistenza di un dumping pregiudizievole.

19      Dai punti da 7 a 10 e dall’articolo 1 della decisione di esecuzione 2013/707 emerge che, a seguito della comunicazione delle conclusioni definitive dei procedimenti antidumping e antisovvenzioni, i produttori-esportatori cinesi, in collaborazione con la CCCME, hanno presentato una notifica di modifica della loro iniziale offerta di impegno. Tale modifica dell’impegno verteva sull’esclusione dei wafer dall’ambito dell’inchiesta, sulla partecipazione di un determinato numero di produttori-esportatori supplementari a detto impegno e sull’estensione dei termini dell’impegno al fine di eliminare anche gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni.

20      Il ricorso di annullamento della decisione 2013/423 e della decisione di esecuzione 2013/707 è stato respinto con ordinanza del 14 gennaio 2015, SolarWorld e a./Commissione (T‑507/13, Racc., EU:T:2015:23), oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi alla Corte (causa C‑142/15 P).

21      Le conclusioni definitive del procedimento sono riportate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (GU L 325, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento definitivo»).

22      Secondo l’articolo 1 del regolamento definitivo, è istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino e di celle del tipo utilizzato nei moduli o pannelli fotovoltaici in silicio cristallino appartenenti a taluni codici della nomenclatura doganale, originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

23      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento definitivo, che si applica a taluni prodotti classificati secondo la nomenclatura doganale e che sono fatturati da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/707, le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 del medesimo regolamento, qualora siano rispettate determinate condizioni.

24      L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento definitivo dispone che all’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale ogniqualvolta sia accertata l’inosservanza di una o più delle condizioni previste all’articolo 3, paragrafo 1, oppure laddove la Commissione ritiri l’accettazione dell’impegno.

 Procedimento e conclusioni delle parti

25      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2014, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

26      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2014, le ricorrenti hanno presentato, ai sensi dell’articolo 278 TFUE e degli articoli 104 e seguenti del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, una domanda di sospensione dell’esecuzione dell’articolo 3 del regolamento definitivo, fino a che il Tribunale non si sia pronunciato nel merito del presente ricorso.

27      Con ordinanza del 23 maggio 2014, SolarWorld e a./Consiglio (T‑141/14 R, EU:T:2014:281), il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione per insussistenza dell’urgenza.

28      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2014, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea. Il Consiglio e le ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni scritte, rispettivamente, il 30 aprile e il 15 maggio 2014.

29      Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale in data 4 giugno 2014, la Commissione è stata ammessa ad intervenire.

30      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2014, le società Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd, Csi Solar Power (China), Inc. (in prosieguo, collettivamente: la «Canadian Solar») e Canadian Solar EMEA GmbH hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. La Commissione, il Consiglio e le ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni scritte, rispettivamente, il 17 luglio, il 22 luglio e l’8 agosto 2014.

31      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 giugno 2014, la CCCME ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. La Commissione, il Consiglio e le ricorrenti hanno presentato le proprie osservazioni scritte, rispettivamente, il 17 luglio, il 22 luglio e l’8 agosto 2014.

32      Con due ordinanze del presidente della Quinta Sezione del Tribunale del 28 novembre 2014, la Canadian Solar e la CCCME sono state ammesse a intervenire, mentre la domanda d’intervento della Canadian Solar EMEA GmbH è stata respinta in quanto quest’ultima non aveva dimostrato di avere interesse all’esito della controversia.

33      Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale l’8 agosto e il 6 novembre 2014, le ricorrenti hanno chiesto il trattamento riservato rispetto alla Canadian Solar e alla CCCME di taluni elementi contenuti nel ricorso e nei suoi allegati, nonché nel controricorso, nella replica e nella controreplica. La CCCME ha dichiarato di non avere obiezioni. La Canadian Solar non ha espresso osservazioni.

34      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2015, il Consiglio ha chiesto che il presente ricorso fosse riunito alla causa T‑142/14, SolarWorld e a./Consiglio, ai fini della fase orale e della decisione che conclude il procedimento. Le ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni scritte su tale domanda il 13 ottobre 2015.

35      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 novembre 2015, la Canadian Solar ha rinunciato al proprio intervento nella presente causa. Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale il 7 e il 9 dicembre 2015, rispettivamente, la Commissione e il Consiglio hanno comunicato di non avere osservazioni sulla rinuncia della Canadian Solar. Né le ricorrenti né la CCCME hanno presentato osservazioni.

36      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

–        annullare l’articolo 3 del regolamento definitivo (in prosieguo: la «disposizione impugnata»);

–        riunire la presente causa alla causa T‑507/13, SolarWorld e a./Commissione;

–        condannare il Consiglio alle spese;

–        condannare la Commissione alle spese connesse al suo intervento;

–        condannare la Canadian Solar e la CCCME alle proprie spese.

37      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

38      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        riunire la presente causa alla causa T‑142/14, SolarWorld e a./Consiglio;

–        condannare le ricorrenti alle spese, comprese quelle da essa sostenute.

39      La CCCME chiede che il Tribunale voglia:

–        accogliere le conclusioni del Consiglio, ossia respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

40      La Canadian Solar chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese, comprese quelle da essa sostenute.

 In diritto

41      Ai sensi dell’articolo 129 del suo regolamento di procedura, su proposta del giudice relatore, il Tribunale può decidere d’ufficio, in qualsiasi momento, sentite le parti principali, di statuire sui motivi di irricevibilità di ordine pubblico con ordinanza motivata.

42      Nel caso di specie, il Tribunale si reputa sufficientemente edotto dai documenti del fascicolo e decide pertanto di statuire senza proseguire il procedimento.

43      Senza presentare eccezioni di irricevibilità, il Consiglio, sostenuto dalle intervenienti, deduce due motivi di irricevibilità del ricorso. Da un lato, la disposizione impugnata non potrebbe essere dissociata dal regolamento definitivo. Dall’altro, le ricorrenti non sarebbero legittimate ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE, giacché non sarebbero né direttamente né individualmente interessate e neppure potrebbero evocare l’ipotesi prevista dall’ultima parte dell’articolo 263, quarto comma, TFUE perché sia loro riconosciuta la legittimazione ad agire.

44      In via preliminare, occorre ricordare che le ricorrenti chiedono l’annullamento della sola disposizione impugnata, vale a dire l’articolo 3 del regolamento definitivo. La disposizione impugnata enuncia, al suo paragrafo 1, che il Consiglio esenta dal dazio antidumping istituito dall’articolo 1 di detto regolamento, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni, le importazioni di taluni prodotti classificati secondo la nomenclatura doganale, fatturate da società i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e i cui nominativi figurano nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/707.

45      Occorre esaminare, in particolare, il primo motivo di irricevibilità dedotto, ossia l’inscindibilità della disposizione impugnata.

46      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione e dalla CCCME, asserisce che la disposizione impugnata è inscindibile dal resto del regolamento definitivo e che non può esserne separata, giacché il suo annullamento modificherebbe la sostanza stessa del regolamento. Il regolamento definitivo si fonderebbe sull’effetto economico della combinazione delle misure adottate. Se i dazi antidumping fossero estesi a tutte le importazioni, la misura sarebbe notevolmente diversa da quella adottata, poiché non è certo che sarebbe stato adottato un regolamento che istituisse dazi antidumping su tutte le importazioni. Nella controreplica, il Consiglio contesta alle ricorrenti di non tener conto del fatto che l’annullamento della disposizione impugnata farebbe aumentare notevolmente il numero di importazioni sulle quali sarebbero riscossi i dazi antidumping, trasformando così l’istituzione parziale di dazi antidumping in un’istituzione completa, il che condurrebbe ad una modifica sostanziale del regolamento definitivo.

47      Le ricorrenti ritengono che tutti gli articoli del regolamento definitivo possano applicarsi senza la disposizione impugnata e che non siano ambigui, il che vanifica la loro interpretazione con riferimento al preambolo di detto regolamento. Esse ribadiscono che il regolamento definitivo non assoggetta l’imposizione dei dazi antidumping alla disposizione impugnata, mentre la questione dell’applicazione dei PMI ad un livello di importazione è irrilevante per determinare se la disposizione impugnata possa essere separata. Esse ritengono inoltre che l’intenzione dei produttori-esportatori cinesi non incida su tale punto, poiché, al contrario, l’imposizione dei dazi antidumping è indipendente dall’accettazione dei produttori-esportatori interessati ed è invece l’impegno da essi offerto a dipendere dall’accettazione della Commissione. Esse evidenziano che l’impegno offerto non rappresentava una condizione per l’adozione del regolamento definitivo.

48      Dalla giurisprudenza emerge che l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo qualora gli elementi di cui è chiesto l’annullamento siano separabili dal resto dell’atto (sentenze del 10 dicembre 2002, Commissione/Consiglio, C‑29/99, Racc., EU:C:2002:734, punto 45; del 30 settembre 2003, Germania/Commissione, C‑239/01, Racc., EU:C:2003:514, punto 33, e del 24 maggio 2005, Francia/Parlamento e Consiglio, C‑244/03, Racc., EU:C:2005:299, punto 12).

49      È stato altresì ripetutamente dichiarato che il requisito della separabilità non è soddisfatto quando l’annullamento parziale di un atto avrebbe l’effetto di modificare la sostanza dell’atto medesimo (sentenza Francia/Parlamento e Consiglio, punto 48 supra, EU:C:2005:299, punto 13; v. anche, in tal senso, sentenze Commissione/Consiglio, punto 48 supra, EU:C:2002:734, punto 46, e Germania/Commissione, punto 48 supra, EU:C:2003:514, punto 34).

50      È stato poi precisato che la questione se un annullamento parziale modifichi la sostanza dell’atto impugnato costituisce un criterio oggettivo e non un criterio soggettivo legato alla volontà politica dell’autorità che ha adottato tale atto (sentenze Germania/Commissione, punto 48 supra, EU:C:2003:514, punto 37; Francia/Parlamento e Consiglio, punto 48 supra, EU:C:2005:299, punto 14, e del 30 marzo 2006, Spagna/Consiglio, C‑36/04, Racc., EU:C:2006:209, punto 14).

51      Inoltre, la verifica della separabilità delle disposizioni di cui è chiesto l’annullamento presuppone l’esame della portata di tali disposizioni, al fine di poter valutare se il loro annullamento modificherebbe lo spirito e la sostanza dell’atto in cui s’inseriscono (v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2012, Commissione/Estonia, C‑505/09 P, Racc., EU:C:2012:179, punto 112, e ordinanza dell’11 dicembre 2014, Carbunión/Consiglio, C‑99/14 P, EU:C:2014:2446, punto 30).

52      È alla luce delle predette considerazioni che occorre accertare se la disposizione impugnata sia separabile dal resto del regolamento definitivo e possa, pertanto, costituire l’oggetto di un ricorso di annullamento.

53      In primo luogo, occorre rilevare che il Consiglio e la Commissione sono concordi con le ricorrenti sugli effetti prodotti dall’annullamento della disposizione impugnata sul regolamento definitivo. Un siffatto annullamento comporterebbe l’applicazione dei dazi antidumping a tutte le importazioni provenienti dai produttori-esportatori cinesi che hanno offerto l’impegno accettato con la decisione di esecuzione 2013/707. L’articolo 2 dell’offerta d’impegno del 27 luglio 2013, presentata dalla CCCME, prevede la fissazione di PMI per i moduli e le celle fino ad un determinato livello annuale, mentre l’articolo 2.2 precisa che le vendite nell’Unione del prodotto in questione che non rientrano nel campo d’applicazione dell’impegno sono soggette al dazio antidumping. L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento definitivo fissa le aliquote specifiche del dazio antidumping per i produttori-esportatori cinesi espressamente indicati, la quasi totalità dei quali ha sottoscritto l’impegno accettato, nonché aliquote diverse per tre gruppi di società non identificate.

54      In secondo luogo, occorre constatare che l’annullamento della disposizione impugnata comporterebbe una modifica degli effetti del regolamento definitivo, giacché le importazioni del prodotto in questione provenienti dai produttori‑esportatori cinesi che hanno sottoscritto l’impegno non sono più esenti, entro determinati limiti annuali, dai dazi antidumping previsti dal suo articolo 1, paragrafo 2. Se fosse accolta la domanda di annullamento della disposizione impugnata, emerge dall’esame della portata della predetta disposizione che lo spirito e la sostanza stessi del regolamento definitivo sarebbero modificati (v., in tal senso, sentenza Commissione/Estonia, punto 51 supra, EU:C:2012:179, punto 112, e ordinanza Carbunión/Consiglio, punto 51 supra, EU:C:2014:2446, punto 30).

55      Infatti, la disposizione impugnata conferisce, entro un determinato limite quantitativo, un’esenzione dai dazi antidumping a operatori economici specificamente indicati, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste. L’annullamento della disposizione impugnata avrebbe la conseguenza, eliminando l’esenzione dai dazi applicabile entro il predetto limite quantitativo, di ampliare la portata dei dazi antidumping rispetto a quella risultante dall’applicazione del regolamento definitivo così come adottato dal Consiglio, poiché detti dazi, in tale ipotesi, andrebbero a colpire tutte le importazioni del prodotto in questione provenienti dalla Cina, mentre, applicando il regolamento nella sua integralità, colpiscono soltanto le importazioni provenienti dagli esportatori cinesi che non hanno sottoscritto l’impegno accettato dalla Commissione mediante la decisione di esecuzione 2013/707, importazioni che corrisponderebbero, secondo le parti, al 30% delle importazioni totali del prodotto in questione. Un risultato di tal genere costituirebbe una modifica della sostanza dell’atto nel quale s’inserisce la disposizione di cui si chiede l’annullamento, nella specie il regolamento definitivo.

56      Le conseguenze dell’annullamento della disposizione impugnata possono essere in qualche misura paragonate a quelle che il giudice dell’Unione ha preso in considerazione per ritenere che disposizioni di cui si chiedeva l’annullamento non fossero separabili dal resto degli atti in cui si inserivano.

57      Per primo, è il caso in cui la Corte ha respinto in quanto irricevibile il ricorso proposto contro le disposizioni di una direttiva aventi ad oggetto il divieto totale di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco, poiché l’annullamento avrebbe avuto l’effetto di trasformare un divieto totale di pubblicità in un divieto parziale (sentenza del 5 ottobre 2000, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑376/98, Racc., EU:C:2000:544, punto 117). Per secondo, è il caso in cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile un ricorso proposto contro l’inclusione di un sito come sito di importanza comunitaria nell’allegato di una direttiva in quanto detta inclusione estendeva il predetto sito alle acque territoriali di Gibilterra, dato che l’annullamento avrebbe richiesto la modifica della superficie del sito di importanza comunitaria e, pertanto, della sostanza della decisione di inclusione (ordinanza del 24 maggio 2011, Governo di Gibilterra/Commissione, T‑176/09, EU:T:2011:239, punti da 38 a 41, confermata dall’ordinanza del 12 luglio 2012, Governo di Gibilterra/Commissione, C‑407/11 P, EU:C:2012:464, punti da 30 a 35). Per terzo, è il caso in cui il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile un ricorso proposto contro le disposizioni di una direttiva recanti iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato della direttiva riguardante l’immissione in commercio dei prodotti fitofarmaceutici, poiché l’annullamento avrebbe avuto l’effetto di trasformare un’iscrizione della sostanza limitata a un determinato periodo e per talune colture in un’iscrizione senza limiti di tempo e per tutte le colture, laddove il Tribunale ha preso in considerazione gli obiettivi del regime di autorizzazione di immissione in commercio dei prodotti fitofarmaceutici e le limitazioni contestate erano condizioni imperative ed essenziali dell’iscrizione della sostanza nell’allegato in questione [sentenza del 12 aprile 2013, Du Pont de Nemours (Francia) e a./Commissione, T‑31/07, EU:T:2013:167, punto 85]. Per quarto, è il caso in cui la Corte ha respinto in quanto irricevibile un ricorso proposto contro le disposizioni di una decisione in materia di aiuti di Stato, giacché l’annullamento avrebbe avuto l’effetto di trasformare l’accettazione di un aiuto ad alcune imprese limitato nel tempo in un’accettazione senza limiti di tempo (ordinanza Carbunión/Consiglio, punto 51 supra, EU:C:2014:2446, punto 31). Orbene, le situazioni che sarebbero sorte dall’annullamento delle disposizioni impugnate nelle predette cause sono simili a quella che si produrrebbe per effetto dell’annullamento della disposizione impugnata.

58      Infatti, se avesse annullato le disposizioni allora impugnate, il giudice dell’Unione avrebbe finito col modificare il campo di applicazione delle misure contemplate negli atti contenenti le disposizioni oggetto dei ricorsi di annullamento. Esso ne ha dedotto che le modifiche conseguenti all’annullamento delle disposizioni allora impugnate avrebbero pregiudicato la sostanza degli atti che le contenevano.

59      Pertanto, in considerazione della modifica della sostanza del regolamento definitivo a seguito dell’annullamento della disposizione impugnata, che eliminerebbe l’esenzione dai dazi antidumping concessa alle importazioni dei produttori‑esportatori cinesi che hanno sottoscritto l’impegno accettato dalla Commissione, la disposizione impugnata non può essere separata dal resto del regolamento in questione.

60      In terzo luogo, occorre constatare che gli argomenti delle ricorrenti, esposti al precedente punto 47, non sono tali da mettere in discussione la conclusione relativa all’inscindibilità della disposizione impugnata. Infatti, la questione se gli altri articoli del regolamento definitivo possano trovare applicazione senza la disposizione impugnata è irrilevante per la valutazione dell’entità della modifica apportata al predetto regolamento in caso di annullamento della disposizione de qua, valutazione che costituisce il test da svolgere per accertare se la sostanza dell’atto giuridico contenente le disposizioni di cui si chiede l’annullamento sia modificata. Lo stesso vale per la circostanza che gli articoli del regolamento definitivo non sarebbero ambigui, per cui sarebbe inutile interpretarli con riferimento al preambolo, giacché il regolamento definitivo non fa dipendere in alcun modo l’imposizione dei dazi antidumping dalla disposizione impugnata e l’impegno offerto non è stata una condizione per l’adozione del regolamento definitivo. Nessuno dei predetti argomenti è idoneo a rimettere in discussione la conclusione alla quale giunge il Tribunale al precedente punto 55, da cui emerge che l’annullamento della disposizione impugnata avrebbe la conseguenza di ampliare la portata dei dazi antidumping istituiti dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento definitivo rispetto a quella risultante dall’applicazione di detto regolamento così come adottato dal Consiglio, causando in tal modo, senza possibilità di dubbio, una modifica della sostanza del regolamento definitivo.

61      Il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto irricevibile, giacché la disposizione impugnata non è separabile dal regolamento definitivo. Di conseguenza, non vi è necessità di pronunciarsi né sulla domanda di riunione del presente ricorso alla causa T‑507/13, SolarWorld e a./Commissione e alla causa T‑142/14, SolarWorld e a./Consiglio, né sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento al fine di accertare se l’intervento della Canadian Solar sia comunque ricevibile.

 Sulle spese

62      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannate alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alle conclusioni del Consiglio.

63      Ai sensi dell’articolo 136, paragrafi 1 e 4, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti e, in mancanza di conclusioni sulle spese, si dispone la compensazione delle medesime.

64      Dal momento che non è stata presentata nessuna conclusione sulle spese relative alla domanda d’intervento della Canadian Solar, occorre decidere che quest’ultima sopporti le proprie spese e che ogni parte sopporti le proprie spese relative alla predetta domanda d’intervento.

65      Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti nella causa sopporteranno le proprie spese. Si deve, pertanto, ordinare che la Commissione sopporti le proprie spese.

66      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo si faccia carico delle proprie spese. Si deve, pertanto, ordinare che la CCCME sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      Le società Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd e Csi Solar Power (China), Inc. sono estromesse dalla causa T‑141/14 quali parti intervenienti.

3)      Le società SolarWorld AG, Brandoni solare SpA e Solaria Energia y Medio Ambiente, SA sono condannate a sopportare le proprie spese nonché le spese del Consiglio dell’Unione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.

4)      La Commissione europea, le società Canadian Solar Manufacturing (Changshu), Inc., Canadian Solar Manufacturing (Luoyang), Inc., Csi Cells Co. Ltd e Csi Solar Power (China), Inc. nonché la China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 1° febbraio 2016

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       A. Dittrich


* Lingua processuale: l’inglese.