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Ricorso proposto il 18 marzo 2013 - Magic Mountain Kletterhallen e a./Commissione

(Causa T-162/13)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Magic Mountain Kletterhallen GmbH (Berlino, Germania); Kletterhallenverband Klever e.V. (Lipsia, Germania); Neoliet Beheer BV (Son, Paesi Bassi); e Pedriza BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: M. von Oppen e A. Gerdung, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare, ai sensi dell'articolo 264, paragrafo 1, TFUE, la decisione della Commissione del 5 dicembre 2012, C(2012) 8761 def., avente ad oggetto gli aiuti di stato SA.33952 (2012/NN) - Germania, impianti di arrampicata del Deutscher Alpensverein ;

condannare la convenuta alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE

Nell'ambito di questo motivo le ricorrenti sostengono che la Commissione ha illegittimamente dichiarato gli aiuti in questione compatibili con il mercato, dato che non sussistono i requisiti di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Le ricorrenti fanno valere che gli aiuti non perseguono un obiettivo di interesse comune. A tale proposito, esse aggiungono che un siffatto interesse si ha solo in presenza di una situazione di mancato funzionamento del mercato, che nella fattispecie manca. Le ricorrenti affermano altresì che non sussiste alcuna compatibilità ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Secondo le ricorrenti tali aiuti non sono inoltre idonei a risolvere i problemi relativi all'efficienza del mercato. Ancora, tali aiuti non esplicherebbero effetti incentivanti. La Commissione si sarebbe limitata a presupporre simili effetti incentivanti. Viepiù, gli aiuti non sarebbero adeguati. La Commissione si sarebbe limitata a presuppore che le autorità nazionali avrebbero garantito la proporzionalità dei singoli aiuti e avrebbe erroneamente fondato tale presunzione sullo status di utilità pubblica dell'associazione in questione. Le ricorrenti lamentano inoltre l'erronea valutazione del bilanciamento effettuata dalla Commissione. La Commissione non avrebbe posto a confronto gli effetti negativi e quelli positivi degli aiuti. Infine, a tale proposito viene affermato che, in caso di dubbio, gli aiuti alle imprese (e gli aiuti di cui è causa sono soprattutto aiuti alle imprese) sono ritenuti incompatibili con il mercato interno.

Secondo motivo, vertente sull'illegittimità della mancata apertura di un procedimento di indagine formale

A tale riguardo, le ricorrenti sostengono che la Commissione ha illegittimamente omesso di aprire il procedimento di indagine formale, nonostante le serie difficoltà nella valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Un indice di tali serie difficoltà sarebbe la lunga durata del procedimento preliminare di esame, nella fattispecie, superiore a un anno. Inoltre, la Commissione non avrebbe assicurato lo svolgimento di un'indagine sufficiente con riguardo ai fatti necessari ai fini della valutazione. Ad avviso delle ricorrenti, l'indagine necessaria ed approfondita del mercato degli impianti di arrampicata avrebbe potuto essere effettuata unicamente nell'ambito del procedimento di indagine formale. Inoltre, le denunce esaminate dalla Commissione avrebbero sollevato questioni giuridiche di spessore in ordine agli aiuti alle attività economiche di associazioni di utilità pubblica. Le ricorrenti sostengono altresì di essere, in quanto imprese e/o associazioni di imprese concorrenti, "interessate" ai sensi dell'articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 659/1999, e di avere un diritto a presentare osservazioni in seno al procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, diritto del quale sono state private a causa della illegittima omissione dell'apertura del del procedimento.

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