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Sentenza del Tribunale del 26 novembre 2015 – HK Intertrade / Consiglio

(Cause riunite T-159/13 e T-372/14)1

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Termine di ricorso - Dies a quo - Ricevibilità - Diritto al contraddittorio - Obbligo di notifica - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Errore manifesto di valutazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: HK Intertrade Co. Ltd (Wanchai, Hong Kong, Cina) (rappresentanti: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey, D. Rovetta, N. Pilkington e D. Sellers, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Nella causa T-159/13, domanda di annullamento della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), e, nella causa T-372/14, domanda di annullamento della decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014 volta a mantenere le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La HK Intertrade Co. Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

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1 GU C 147 del 25.5.2013.