Language of document : ECLI:EU:T:2015:667

Causa T‑161/13

First Islamic Investment Bank Ltd

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Proporzionalità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 settembre 2015

1.      Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Indirizzo dell’interessato noto al momento dell’adozione dell’atto – Termine decorrente dalla data della comunicazione individuale – Onere della prova

[Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 102, § 2; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3]

2.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale

(Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2012/829/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 1264/2012)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi

(Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2012/829/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 1264/2012)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di accesso ai documenti – Diritto subordinato a una domanda presentata in tal senso al Consiglio – Osservanza di un termine ragionevole – Violazione – Conseguenze

(Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2012/829/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012 e n. 1264/2012)

5.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 23‑29)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 42‑44)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 69‑74)

4.      Per quanto attiene a misure restrittive nei confronti dell’Iran, quali il congelamento dei capitali delle entità che forniscono sostegno al governo iraniano, qualora siano state comunicate informazioni sufficientemente precise, che consentano all’entità interessata di far conoscere utilmente il suo punto di vista sugli elementi addotti a suo carico dal Consiglio, il principio del rispetto dei diritti della difesa non implica l’obbligo per tale istituzione di concedere spontaneamente l’accesso ai documenti contenuti nel suo fascicolo. È soltanto su richiesta della parte interessata che il Consiglio è tenuto a dare accesso a tutti i documenti amministrativi non riservati relativi alla misura di cui trattasi.

A tal riguardo, in assenza di un termine esatto fissato dalla normativa applicabile, il Consiglio è tenuto a dare accesso ai documenti di cui trattasi entro un termine ragionevole. Ciò posto, durante l’esame del carattere ragionevole del termine trascorso, occorre tenere conto del fatto che, dato che la persona o l’entità interessata non dispone di un diritto di essere sentita preliminarmente all’iscrizione iniziale del suo nome negli elenchi delle persone ed entità interessate da misure restrittive, l’accesso al fascicolo costituisce la prima opportunità per la stessa di prendere conoscenza dei documenti assunti dal Consiglio a sostegno della suddetta iscrizione e, pertanto, riveste un interesse particolare per la sua difesa.

Tuttavia, la mancata comunicazione o la comunicazione tardiva di un documento su cui il Consiglio si è basato per adottare o per mantenere le misure restrittive nei confronti di un’entità costituisce una violazione dei diritti della difesa idonea a giustificare l’annullamento degli atti di cui trattasi solo se si dimostra che le misure restrittive interessate non avrebbero potuto essere correttamente adottate o mantenute se il documento non comunicato avesse dovuto essere escluso come documento a carico.

(v. punti 79, 80, 84)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 94‑99)