Language of document : ECLI:EU:T:2015:894





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 26 novembre 2015 –
HK Intertrade / Consiglio

(cause riunite T‑159/13 e T‑372/14)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Dies a quo – Ricevibilità – Diritto al contraddittorio – Obbligo di notifica – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Errore manifesto di valutazione»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Atto che comporta misure restrittive nei confronti di una persona o di un’entità – Atto pubblicato e comunicato ai destinatari – Data di comunicazione dell’atto – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Termine che inizia a decorrere dal quattordicesimo giorno successivo a tale pubblicazione [Art. 263, comma 6, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 102, § 1; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 46, § 3] (v. punti 37‑44)

2.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Artt. 263 TFUE e 296 TFUE) (v. punto 52)

3.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 54‑62)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Criteri alternativi stabiliti dagli atti dell’Unione per l’inserimento di un’entità negli elenchi delle persone ed entità sottoposte alle misure restrittive – Sufficienza di una motivazione basata su uno solo di tali criteri o solo su alcuni di essi [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c); regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2] (v. punti 65‑76)

5.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Diritto di essere sentiti prima dell’adozione di siffatte misure – Insussistenza – Diritti garantiti dal sindacato giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione e dalla possibilità di un’audizione successiva all’adozione di tali misure – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 79‑82, 85‑87, 90‑92, 96)

6.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Motivo dedotto per la prima volta in sede di replica – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale (2015), art. 84, § 1] (v. punti 103, 104)

7.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale (Art. 275, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2012/829/PESC; regolamento del Consiglio n. 1264/2012) (v. punti 107, 108)

8.                     Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di estendere la misura alle entità detenute o controllate da tale entità – Qualità di entità detenuta o controllata – Valutazione caso per caso da parte del Consiglio – Attuazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione – Insussistenza di un potere discrezionale del Consiglio [Decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/829/PESC; regolamenti del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d), e n. 1264/2012] (v. punti 109‑112, 114)

Oggetto

Nella causa T‑159/13, domanda di annullamento della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55) e, nella causa T‑372/14, domanda di annullamento della decisione del Consiglio contenuta nella lettera del 14 marzo 2014 volta a mantenere le misure restrittive adottate nei confronti della ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La HK Intertrade Co. Ltd sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.