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Sentenza del Tribunale del 2 giugno 2016 – Bank Mellat / Consiglio

(Causa T-160/13) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Restrizioni ai trasferimenti di fondi che coinvolgono enti finanziari iraniani – Competenza del Tribunale – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Incidenza diretta – Interesse ad agire – Ricevibilità – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Garanzie giuridiche previste dall’articolo 215, paragrafo 3, TFUE – Certezza del diritto – Divieto di arbitrarietà – Violazione dei diritti fondamentali»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bank Mellat (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente S. Zaiwalla, P. Reddy, F. Zaiwalla, Z. Burbeza, A. Meskarian, solicitors, D. Wyatt, QC, R. Blakeley e G. Beck, barristers, successivamente S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, D. Wyatt, R. Blakeley e G. Beck)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: D. Gauci e M. Konstantinidis, agenti); e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: inizialmente S. Behzadi-Spencer, L. Christie e C. Brodie, successivamente C. Brodie e V. Kaye, agenti, assistiti da S. Lee, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento dell’articolo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 34), o di annullamento della suddetta disposizione nei limiti in cui non prevede eccezioni applicabili al caso della ricorrente, e domanda di dichiarazione d’inapplicabilità dell’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Bank Mellat sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 147 del 25.5.2013.