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Sentenza del Tribunale del 9 giugno 2016 – Magic Mountain Kletterhallen e a./Commissione

(Causa T-162/13)1

(«Aiuti di Stato – Aiuti alla costruzione e allo sfruttamento di impianti di arrampicata del Deutscher Alpenverein eV – Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato interno – Regime di aiuti – Analisi economica più approfondita – Fallimento del mercato – Obiettivo legittimo di interesse generale – Articolo 108, paragrafi 2 e 3, TFUE – Serie difficoltà»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Magic Mountain Kletterhallen GmbH (Berlino, Germania), Kletterhallenverband Klever eV (Lipsia, Germania), Neoliet Beheer BV (Son, Paesi Bassi), e Pedriza BV (Haarlem, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente M. von Oppen, A. Gerdung e R. Dreblow, successivamente M. von Oppen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Deutscher Alpenverein eV (Monaco, Germania), e Deutscher Alpenverein, Sektion Berlin eV (Berlino, Germania) (rappresentante: R. Geulen, avvocato)

Oggetto

Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione C(2012) 8761 def. della Commissione, del 5 dicembre 2012, avente ad oggetto l’aiuto di Stato SA.33952 (2012/NN) – Germania, impianti di arrampicata del Deutscher Alpensverein.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Magic Mountain Kletterhallen GmbH, la Kletterhallenverband Klever eV, la Neoliet Beheer BV e la Pedriza BV sopportano in solido le spese sostenute dalla Commissione europea nonché le proprie spese.

La Deutscher Alpenverein eV e la Deutscher Alpenverein, Sektion Berlin eV sopportano le proprie spese.

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1 GU C 147 del 25.5.2013.