Language of document : ECLI:EU:T:2016:331

Causa T‑160/13

Bank Mellat

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Restrizioni ai trasferimenti di capitali che coinvolgono enti finanziari iraniani – Competenza del Tribunale – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura di esecuzione – Incidenza diretta – Interesse ad agire – Ricevibilità – Proporzionalità – Obbligo di motivazione – Garanzie giuridiche previste all’articolo 215, paragrafo 3, TFUE – Certezza del diritto – Divieto di arbitrarietà – Violazione dei diritti fondamentali»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 giugno 2016

1.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Competenza del giudice dell’Unione – Misure restrittive di natura generale, essendo il loro ambito di applicazione stabilito con riferimento a criteri oggettivi – Esclusione

(Art. 19 TUE; art. 275 TFUE; decisione del Consiglio 2012/635/PESC, art. 1, punto 6)

2.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Competenza del giudice dell’Unione – Atto adottato in forza dell’articolo 215 TFUE – Inclusione

(Art. 19 TUE; artt. 215 TFUE e 275 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1263/2012, art. 1, punto 15)

3.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Regolamento del Consiglio di portata generale adottato sul fondamento dell’articolo 215 TFUE – Inclusione

(Artt. 215 TFUE e 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1263/2012, art. 1, punto 15)

4.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti regolamentari – Atti che non comportano alcuna misura d’esecuzione e che riguardano il ricorrente direttamente – Presupposti cumulativi – Atto che non riguarda direttamente il ricorrente – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 267/2012, artt. 30 bis e 30 ter, § 3, comma 1, come modificato dal regolamento n. 1263/2012)

5.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso contro un atto che prevede misure restrittive – Ricorrente soggetto ad altre misure restrittive più severe – Annullamento di tali misure più severe prima della proposizione del ricorso – Effetti della sentenza di annullamento sospesi fino alla decisione sull’impugnazione – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1263/2012, art. 1, punto 15)

6.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Base giuridica – Misure restrittive previste da una decisione adottata sulla base dell’articolo 29 TUE e da un regolamento fondato sull’articolo 215 TFUE – Necessità delle misure restrittive previste da detto regolamento – Valutazione alla luce della decisione adottata sul fondamento dell’articolo 29 TUE

(Art. 29 TUE; art. 215, § 1, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1263/2012, art. 1, punto 15)

7.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Divieto di un’attività economica – Carattere di proporzionalità – Criteri di valutazione

(Regolamento del Consiglio n. 1263/2012, art. 1, punto 15)

8.      Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Atto di portata generale contenente disposizioni che riguardano direttamente il ricorrente, senza misure di esecuzione – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale che si estende ai principi generali di diritto dell’Unione

(Regolamento del Consiglio n. 1263/2012, art. 1, punto 15)

9.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Restrizioni ai trasferimenti di capitali che coinvolgono enti finanziari iraniani – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune

(Regolamento del Consiglio n. 1263/2012, art. 1, punto 15)

10.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Restrizioni ai trasferimenti di capitali che coinvolgono enti finanziari iraniani – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Necessità delle misure restrittive

(Regolamento del Consiglio n. 1263/2012, art. 1, punto 15)

11.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Restrizioni ai trasferimenti di capitali che coinvolgono enti finanziari iraniani – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Carattere non sproporzionato delle misure restrittive

(Regolamento del Consiglio n. 1263/2012, art. 1, punto 15)

12.    Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive di congelamento dei capitali

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1263/2012)

13.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Restrizioni ai trasferimenti di capitali che coinvolgono enti finanziari iraniani – Obbligo di prevedere garanzie giuridiche

(Art. 215, § 3, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1263/2012, art. 1, punto 15)

14.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Restrizioni ai trasferimenti di capitali che coinvolgono enti finanziari iraniani – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principi di certezza del diritto e di parità di trattamento – Violazione – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 1263/2012, art. 1, punto 15)

1.      L’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635, che modifica la decisione 2010/413 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, non è, di per sé, una decisione che prevede misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche ai sensi dell’articolo 275, secondo comma, TFUE, in quanto tale disposizione contiene misure di natura generale la cui sfera di applicazione è stabilita facendo riferimento a criteri oggettivi e non a persone fisiche o giuridiche determinate. Ne consegue che il Tribunale non è competente, in forza dell’articolo 275 TFUE, a statuire su un’eccezione di illegittimità dell’articolo 1, punto 6, della decisione 2012/635, sollevata a sostegno di un ricorso di annullamento proposto avverso l’articolo 1, punto 15, del regolamento n. 1263/2012, che modifica il regolamento n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, considerato che nemmeno quest’ultima disposizione costituisce una decisione che prevede misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche ai sensi dell’articolo 275, secondo comma, TFUE.

(v. punti 33, 34, 36, 38)

2.      La deroga alla competenza del giudice dell’Unione prevista all’articolo 275 TFUE non può essere interpretata nel senso che essa si estende fino ad escludere il controllo di legittimità di un atto adottato in forza dell’articolo 215 TFUE, come l’articolo 1, punto 15, del regolamento n. 1263/2012, che modifica il regolamento n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, il quale non rientra nella politica estera e di sicurezza comune (PESC), per la sola ragione che la valida adozione di detto atto è subordinata alla preliminare adozione di una decisione rientrante nella PESC. Infatti, una siffatta interpretazione della deroga in questione sarebbe contraria sia alla competenza generale conferita alla Corte all’articolo 19 TUE sia alla competenza specifica che le viene conferita espressamente all’articolo 263, primo, secondo e quarto comma, TFUE.

(v. punto 39)

3.      L’articolo 1, punto 15, del regolamento n. 1263/2012, che modifica il regolamento n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, costituisce un atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, in quanto, da un lato, ha portata generale e, dall’altro, è stato adottato sul fondamento dell’articolo 215 TFUE e secondo la procedura prevista a tale articolo, cosicché non costituisce un atto legislativo.

(v. punti 48, 55)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 55-61)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 72-78)

6.      Si evince chiaramente dal testo, dall’economia e dalla finalità dell’articolo 215, paragrafo 1, TFUE che la nozione di necessità di cui a tale disposizione non riguarda il rapporto fra l’atto adottato in forza dell’articolo 215 TFUE e l’obiettivo della politica estera e di sicurezza comune PESC perseguito, bensì il rapporto fra detto atto e la decisione PESC sulla quale esso è fondato. In tal senso, il riferimento alle «misure necessarie» è inteso a garantire che il Consiglio non adotti, in forza dell’articolo 215 TFUE, misure restrittive eccedenti quelle adottate nella corrispondente decisione PESC.

(v. punto 87)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 92)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 100-111)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 117-135, 144-152)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 161-179, 188-196)

11.    Qualsiasi misura restrittiva economica o finanziaria comporta, per definizione, conseguenze idonee a causare danni a soggetti di cui non è stata dimostrata la responsabilità riguardo alla situazione che ha condotto all’adozione delle misure di cui trattasi. Data l’importanza primaria del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, che sono gli obiettivi ultimi sottesi alle misure volte ad impedire la proliferazione nucleare e il suo finanziamento, gli inconvenienti causati a una banca commerciale iraniana da una misura restrittiva nei confronti dell’Iran che prevede restrizioni ai trasferimenti di capitali che coinvolgono enti finanziari iraniani non sono esorbitanti rispetto agli obiettivi perseguiti da detta normativa.

(v. punti 204, 213)

12.    V. il testo della decisione.

(v. punti 226-229)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 231-240)

14.    V. il testo della decisione.

(v. punti 241-248)