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Ricorso presentato il 22 giugno 2006 - Bakema / Commissione

(Causa F-68/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Reint Jacob Bakema (Zuidlaren, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. L. Rijpkema)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione dell'Autorità abilitata a concludere contratti (AACC) 22 marzo 2006;

ordinare all'AACC l'assunzione del ricorrente al grado 16 del gruppo di funzioni IV;

condannare la convenuta al pagamento di un congruo indennizzo.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, già agente locale assistenza tecnica (ALAT), è stato assunto come agente contrattuale e inquadrato nel grado 14 del gruppo di funzioni IV.

Col suo ricorso egli sostiene che la convenuta ha fatto inesatta applicazione della normativa pertinente, specialmente degli artt. 82, n. 2, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (RAA) e 2 delle Disposizioni generali di esecuzione (DGE) 49-2004. A suo avviso, l'interpretazione che essa ha fornito del termine "diploma" figurante nei detti articoli è inesatta ed arbitraria. Nel valutare l'esperienza professionale del ricorrente la convenuta avrebbe dovuto prendere in considerazione tutte le attività da lui svolte in seguito al conseguimento del "kandidaatsdiploma".

Il ricorrente fa altresì valere che, pur essendo stato ALAT prima di essere assunto come agente contrattuale, deve essergli comunque applicato il principio posto all'art. 86 RAA, ai cui termini l'agente contrattuale che cambi impiego rimanendo nello stesso gruppo di funzioni non può essere inquadrato in un grado o ad uno scatto inferiori a quelli del posto precedente.

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