Language of document : ECLI:EU:F:2008:39

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

3 aprile 2008

Causa F‑68/06

Reint J. Bakema

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Inquadramento nel grado – Gruppo di funzioni IV – Diploma – Esperienza professionale»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Bakema, agente contrattuale della Commissione, chiede, da una parte, l’annullamento della decisione dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione recante rigetto del suo reclamo diretto contro la decisione con la quale la detta autorità ha fissato il suo inquadramento nel gruppo di funzioni IV, grado 14, primo scatto, in base ad un contratto di agente contrattuale firmato il 25 ottobre 2005 e che ha preso effetto il 1° novembre successivo, nonché la condanna della Commissione ad inquadrarlo nel grado 16 del gruppo di funzioni IV, e, dall’altra, la concessione di un adeguato importo a titolo di risarcimento danni.

Decisione: La decisione con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha inquadrato il ricorrente nel gruppo di funzioni IV, grado 14, primo scatto, in base al contratto firmato il 25 ottobre 2005 che lo vincola alla Commissione in qualità di agente contrattuale, è annullata. Per il resto, il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Agenti contrattuali – Inquadramento

[Statuto dei funzionari, art. 5, n. 3, lett. b); Regime applicabile agli altri agenti, art. 82, n. 2]

Ai fini dell’applicazione dell’art. 7, nn. 1, lett. d), e 3, delle disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’impiego degli agenti contrattuali alla Commissione, che prevede l’inquadramento di tali agenti in base alla durata dell’esperienza professionale pertinente calcolata a partire dalla data in cui l’interessato soddisfa i requisiti minimi previsti per essere assunto, la Commissione non può rifiutare – senza disconoscere la portata dell’art. 82, n. 2, lett. c), del Regime applicabile agli altri agenti, ai sensi del quale l’assunzione in qualità di agente contrattuale nel gruppo di funzioni IV richiede come minimo un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma, quale chiarita, data l’identità dei termini rispettivi, dalle disposizioni dell’art. 5, n. 3, lett. b), dello Statuto, che sancisce lo stesso requisito per i funzionari – di prendere in considerazione un diploma senza esaminare preventivamente il contenuto del programma di studi attestato dal detto diploma e senza verificare se tale diploma possa attestare una formazione universitaria completa.

(v. punti 41 e 42)