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Ricorso presentato il 3 agosto 2006 - Thierry Manté / Consiglio dell'Unione europea

(Causa F-87/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Thierry Manté (Woluwe Saint Pierre, Belgio) (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina (APN) del Consiglio 22 agosto 2005 che nega al ricorrente la concessione dell'indennità di installazione e ne ordina il recupero;

condannare il convenuto a versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno materiale da esso subito, un importo corrispondente alle somme riguardanti l'indennità di installazione che saranno state recuperate alla data della sentenza del Tribunale, importo maggiorato del tasso di interesse in vigore a tale data;

condannare il convenuto a versare al ricorrente l'importo simbolico di un euro, a titolo di risarcimento del danno morale subito da quest'ultimo;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, giunto a Bruxelles nel 2004 in qualità di esperto nazionale distaccato presso il Consiglio, è successivamente divenuto funzionario presso la stessa istituzione. Essa, dopo avergli corrisposto un'indennità di istallazione, ha deciso che non aveva diritto a tale beneficio e ne ha ordinato il recupero.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi vertenti rispettivamente:

-    il primo, sulla violazione del suo diritto all'indennità di installazione derivante dall'art. 5, n. 1, primo comma, dell'allegato VII dello Statuto;

-    il secondo, sulla violazione dell'obbligo di motivazione che deriva dall'art. 20, n. 2, e dall'art. 90, n. 1, dello Statuto;

-    il terzo, sulla violazione delle condizioni elencate all'art. 85, n. 1, dello Statuto per quanto riguarda il recupero dell'indennità di installazione da parte dell'amministrazione.

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