Language of document : ECLI:EU:T:2015:645





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 settembre 2015 –
Oil Pension Fund Investment Company / Consiglio

(causa T‑121/13)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Errore manifesto di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»

1.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Misure adottate nell’ambito della lotta contro la proliferazione nucleare – Portata del sindacato giurisdizionale – Esclusione degli elementi portati a conoscenza dell’istituzione successivamente all’adozione della decisione impugnata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/829/PESC, art. 1; regolamenti del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d), e n. 1264/2012] (v. punti 32‑34, 40)

2.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento parziale di un regolamento e di una decisione concernenti l’adozione di misure restrittive nei confronti dell’Iran – Esplicazione degli effetti di tale annullamento a decorrere dalla scadenza del termine di impugnazione o dal rigetto di quest’ultima [Artt. 264, comma 2, TFUE e 266 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 56, comma 1; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, c), e 2012/829/PESC, art. 1; regolamenti del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, d), e n. 1264/2012] (v. punti 44, 45, 47‑50)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 71), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 356, pag. 55), nei limiti in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della Oil Pension Fund Investment Company nell’elenco contenuto nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

2)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1264/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della Oil Pension Fund Investment Company nell’elenco contenuto nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

3)

Gli effetti della decisione 2012/829 e del regolamento di esecuzione n. 1264/2012 sono mantenuti nei confronti della Oil Pension Fund Investment Company, fino alla data di scadenza del termine di impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea oppure, qualora sia stata proposta un’impugnazione entro tale termine, fino al rigetto dell’impugnazione.

4)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Oil Pension Fund Investment Company.