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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia) il 18 novembre 2020 – procedimento penale a carico di YP e altri

(Causa C-615/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parti

YP e altri

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (in prosieguo: la «Carta») nonché il diritto, in esso sancito, a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, e il diritto a che la causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, debba essere interpretato nel senso che esso osta alle disposizioni del diritto nazionale, dettagliatamente esposte ai punti 2 e 3 della presente questione, ossia agli articoli 80 e 129 della legge del 27 luglio 2001, sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari (ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.– Prawo o ustroju sądów powszechnych; in prosieguo: la «legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari»), nonché all’articolo 110, paragrafo 2a, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari e all’articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge dell’8 dicembre 2017 sulla Corte suprema (ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym; in prosieguo: la «legge sulla Corte suprema»), che consentono all’Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego (Sezione disciplinare della Corte suprema¸ in prosieguo: la «Sezione disciplinare della Corte suprema») di revocare l'immunità ad un giudice e di sospenderlo dalle sue funzioni, e quindi, di fatto, di privare il giudice delle funzioni giudicanti nelle cause ad esso assegnate, in particolare considerato che:

a) la Sezione disciplinare della Corte suprema non costituisce un «organo giurisdizionale» ai sensi dell’articolo 47 della Carta, dell'articolo 6 della CEDU e dell'articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione polacca (sentenza nelle cause riunite C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982);

b) i membri della Sezione disciplinare della Corte suprema hanno legami molto marcati con il potere legislativo ed esecutivo (ordinanza dell'8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C-791/19 R, EU:C:2020:277);

c) la Repubblica di Polonia è stata obbligata a sospendere l'applicazione di alcune disposizioni della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema relative alla cosiddetta Sezione disciplinare nonché ad astenersi dal rimettere le cause pendenti dinanzi a tale Sezione a un collegio giudicante non rispondente ai requisiti di indipendenza (ordinanza dell'8 aprile 2020, Commissione/Polonia, C-791/19 R, EU:C:2020:277).

Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 2 TUE e il principio dello Stato di diritto ivi enunciato, nonché i requisiti di una tutela giurisdizionale effettiva risultanti dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, debba essere interpretato nel senso che «le regole relative al regime disciplinare di coloro che svolgono una funzione giurisdizionale» comprendono anche le disposizioni relative all’avvio di un procedimento per responsabilità penale o alla privazione della libertà personale (detenzione) a carico di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale, come l'articolo 181 della Costituzione polacca, in combinato disposto con l’articolo 80 e l’articolo 129 della legge 27 luglio 2001 sull’organizzazione degli organi giurisdizionali, ai sensi delle quali:

a) l’avvio di un procedimento per responsabilità penale o la privazione della libertà personale (detenzione) a carico di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale, generalmente su richiesta del pubblico ministero, richiede l'autorizzazione del tribunale disciplinare competente;

b) il tribunale disciplinare, autorizzando l’avvio di un procedimento per responsabilità penale o la privazione della libertà personale (detenzione) a carico di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale, ha la facoltà (e in alcuni casi l’obbligo) di sospendere il giudice interessato dalle sue funzioni;

c) nel disporre la sospensione di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale dalle sue funzioni, il tribunale disciplinare è inoltre tenuto a ridurre la sua retribuzione, in misura prevista dalle succitate disposizioni, per la durata della sospensione;

Se il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni richiamate nella seconda questione, debba essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, come l'articolo 110, paragrafo 2a, della legge sull’organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, nonché l'articolo 27, paragrafo 1, punto 1a, della legge dell’8 dicembre 2017 sulla Corte suprema, ai sensi della quale le cause relative all'autorizzazione all’avvio di un procedimento per responsabilità penale o alla privazione della libertà personale (detenzione) a carico di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale, rientrano, sia in primo, sia in secondo grado, nella competenza esclusiva di un organo quale la Sezione disciplinare, tenuto conto (individualmente o cumulativamente), in particolare, delle seguenti circostanze:

a) l'istituzione della Sezione disciplinare ha coinciso con la modifica delle norme relative alla nomina dei membri di un organo, quale la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura; in prosieguo: il «Consiglio nazionale della magistratura»), che partecipa al processo di selezione dei giudici e su proposta del quale sono stati nominati tutti i membri della Sezione disciplinare;

b) il legislatore nazionale ha escluso la possibilità di designare come membro della Sezione disciplinare un giudice già in carica presso l’organo giurisdizionale di ultima istanza, quale la Corte suprema, all’interno della cui struttura opera la suddetta Sezione, di modo che solo i nuovi membri, nominati su proposta del Consiglio nazionale della magistratura in composizione modificata, possono essere chiamati a far parte della Sezione disciplinare;

c) la Sezione disciplinare è caratterizzata, in seno alla Corte suprema, da un grado elevato di autonomia;

d) la Corte suprema, nelle sentenze emesse in esecuzione della sentenza del 19 novembre 2019., A.K. e a., (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema) (C-585/18, C-624/18 e C-625/18, EU:C:2019:982), ha confermato che il Consiglio nazionale della magistratura in composizione modificata, non costituisce un organo indipendente dal potere legislativo ed esecutivo ed inoltre che la Sezione disciplinare non costituisce un «organo giurisdizionale» ai sensi dell'articolo 47 del Carta, dell'articolo 6 della CEDU e dell'articolo 45, paragrafo 1, della Costituzione polacca;

e) la richiesta di autorizzazione all’avvio di un procedimento per responsabilità penale o alla privazione della libertà personale (detenzione) a carico di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale, proviene, generalmente, da un pubblico ministero, il cui superiore gerarchico è un organo del potere esecutivo, come il Minister Sprawiedliwości (Ministro della Giustizia; in prosieguo: il «Ministro della Giustizia»), il quale può impartire istruzioni vincolanti ai pubblici ministeri in ordine al contenuto degli atti processuali, ed, inoltre, i membri della Sezione disciplinare e del Consiglio nazionale della magistratura in composizione modificata hanno, come affermato dalla Corte suprema nelle decisioni di cui al punto 2d, legami molto marcati con il potere legislativo ed esecutivo, con la conseguente impossibilità di considerare la Sezione disciplinare quale soggetto in posizione di terzietà rispetto alle parti del procedimento;

f) la Repubblica di Polonia è stata obbligata a sospendere l'applicazione di alcune disposizioni della legge dell'8 dicembre 2017 sulla Corte suprema relative la Sezione disciplinare nonché ad astenersi dal rimettere le cause pendenti dinanzi a tale Sezione a un collegio giudicante non rispondente ai requisiti di indipendenza, conformemente all’ordinanza dell'8 aprile 2020, Commissione/Polonia (C-791/19 R, EU:C:2020:277)

Se, in caso di rilascio dell’autorizzazione all’avvio di un procedimento per responsabilità penale a carico di un giudice di un organo giurisdizionale nazionale e di sospensione del giudice interessato dalle sue funzioni, con la contestuale riduzione della sua retribuzione per la durata di tale sospensione, il diritto dell'Unione, in particolare le disposizioni di cui alla seconda questione nonché i principi del primato, di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE e di certezza del diritto, debba essere interpretato nel senso che esso osta al riconoscimento di carattere vincolante della suddetta autorizzazione, in particolare per quanto riguarda la sospensione del giudice dalle sue funzioni, qualora essa sia stata rilasciata da un organo come la Sezione disciplinare, con la conseguenza che:

a) tutte le autorità dello Stato (compreso l’organo giurisdizionale del rinvio di cui fa parte il giudice al quale si riferisce tale autorizzazione, come anche le autorità competenti a designare e modificare la composizione degli organi giurisdizionali nazionali) sono obbligate a non tener conto della suddetta autorizzazione e a consentire al giudice dell’organo giurisdizionale nazionale nei confronti del quale essa è stata rilasciata, di partecipare al collegio giudicante dell’organo giurisdizionale in questione;

b) l’organo giurisdizionale di cui fa parte il giudice al quale si riferisce l’autorizzazione è un organo giurisdizionale precostituito per legge, ovvero un organo giurisdizionale indipendente e imparziale, e può quindi pronunciarsi, in qualità di «organo giurisdizionale», su questioni relative all'applicazione o all'interpretazione del diritto dell'Unione.

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