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Impugnazione proposta il 28 dicembre 2020 da Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 ottobre 2020, causa T-307/18, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commissione

(Causa C-718/20 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd (rappresentanti: K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la sentenza impugnata;

accogliere le domande presentate dalla ricorrente nel suo ricorso dinanzi al Tribunale e annullare il regolamento di esecuzione (UE) n.2018/330 della Commissione1 , nella parte in cui riguarda la ricorrente, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia;

condannare l’altra parte nel procedimento a supportare le spese sostenute dalla ricorrente nella presente impugnazione e nel procedimento dinanzi al Tribunale nella causa T-307/18.

In subordine, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci sulle sue domande nei limiti in cui lo stato degli atti lo consenta;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che la Commissione aveva accettato di comunicare tempestivamente alla ricorrente tutti i fatti e le considerazioni essenziali della presente causa. Se la Commissione avesse rispettato i suoi obblighi ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2016/10362 (regolamento di base), la ricorrente avrebbe presentato osservazioni fondate alla Commissione e la determinazione del dumping che ne sarebbe risultata sarebbe stata vantaggiosa per la ricorrente. Il Tribunale avrebbe anche snaturato i fatti nell’affermare che il valore normale della categoria dei tubi senza saldatura in acciaio inossidabile («SSSPT») per rivestimento e perforazione prodotti dalla ricorrente è stato determinato sulla base dei numeri di controllo del prodotto forniti dal produttore indiano.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nel ritenere che la legittimità degli atti dell'Unione adottati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base non possa essere soggetta a riesame alla luce del Protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all’OMC. In subordine, la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto in quanto non riconosce che l'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base costituisce un'eccezione all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, di detto regolamento che può essere applicato solo alle importazioni della Cina nell'Unione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera d), del Protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all'OMC fino a quando tali disposizioni sono in vigore. L'uso, da parte della Commissione, dell'India come paese di riferimento nel caso della ricorrente è errato sia ai sensi del diritto dell'Unione che di quello dell'OMC. Tale approccio avrebbe indotto la Commissione ad adottare un margine di dumping molto elevato per la ricorrente, che non sarebbe stato adottato se la Commissione avesse invece applicato alla ricorrente le disposizioni dell'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base. Inoltre, il Tribunale non avrebbe affatto affrontato il problema delle informazioni inesatte fornite alla Commissione dal produttore indiano al punto 154 della sentenza impugnata e, di conseguenza, nei punti successivi, sebbene avesse adeguatamente affrontato tale argomento al punto 150 della sentenza impugnata.

Terzo motivo, vertente sul fatto che le conclusioni del Tribunale sono viziate da diversi errori nell'applicazione degli articoli 2, paragrafi 10 e 11 e 11, paragrafo 9, del regolamento di base, che stabiliscono l'obbligo delle istituzioni dell'Unione di garantire, nel caso della ricorrente, un equo confronto tra il valore normale della ricorrente e i suoi prezzi all'esportazione.

Quarto motivo, vertente sul fatto che le conclusioni del Tribunale sono viziate da errori di diritto e snaturano i fatti. La metodologia adottata dalla Commissione per determinare i coefficienti applicati al valore normale del SSSPT di categoria «C» della ricorrente, nonché per determinare il valore normale del SSSPT «rivestimento e perforazione» della ricorrente, era errata e non garantiva alla ricorrente un valore normale ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di base che, nel caso della ricorrente, ha portato a margini di dumping notevolmente gonfiati. Tali constatazioni del Tribunale violano inoltre totalmente la giurisprudenza dell'organo di appello dell'OMC nella causa EC Fasteners.

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto includendo tra le sue conclusioni sull'impatto dei prezzi SSSPT inferiori praticati dalla ricorrente nell'Unione, i prezzi SSSPT della ricorrente utilizzati nel regime doganale del perfezionamento attivo.

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1 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 63, pag. 15).

2 Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).