Language of document :

Ricorso proposto il 2 aprile 2013 - Jannatian / Consiglio

(Causa T-187/13)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mahmoud Jannatian (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti E. Rosenfeld e S. Monnerville)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, nella parte in cui riguardano il ricorrente: (i) la posizione comune 2008/479/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran2; (ii) la decisione 2008/475/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran4; (iii) la posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran6; (iv) la decisione 2009/840/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2009, che attua la posizione comune 2007/140/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran8; (v) la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC; (vi) la decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007; (vii) il regolamento (CE) n. 1100/2009 del Consiglio, del 17 novembre 2009, che attua l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la decisione 2008/475/CE; (viii) il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007; e (iv) il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo, vertente sull'incompetenza del Consiglio

Il ricorrente afferma che ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, misure restrittive possono essere adottate soltanto su proposta congiunta della Commissione e dell'Alto Rappresentante. Le decisioni ed i regolamenti impugnati sono stati adottati unicamente dal Consiglio. Sono pertanto viziati da incompetenza.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

Il ricorrente sostiene che la motivazione addotta a sostegno dell'iscrizione del sig. Jannatian nell'allegato II è troppo imprecisa per soddisfare le condizioni poste dalla giurisprudenza in relazione all'obbligo di motivazione. Per rispettare l'obbligo di motivazione, il Consiglio avrebbe dovuto addurre elementi specifici e concreti che dimostrino la sussistenza di un effettivo sostegno fornito dal ricorrente al governo dell'Iran o alle attività nucleari iraniane sensibili in termini di proliferazione. Le decisioni ed i regolamenti impugnati sono pertanto inficiati da un difetto di motivazione.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali del ricorrente

Il ricorrente sostiene quanto segue: in primo luogo, dal momento che violano l'obbligo di motivazione, le decisioni ed i regolamenti impugnati violano al contempo i diritti della difesa del ricorrente; in secondo luogo, l'illegittimità delle decisioni e dei regolamenti impugnati inficiano tali procedimenti dal momento che da un lato ostacolano la possibilità per il ricorrente di presentare le sue difese e, dall'altro, compromettono il sindacato della Corte nell'esaminare la legittimità delle decisioni e dei regolamenti impugnati. Ne consegue che i diritti del ricorrente ad una tutela giurisdizionale effettiva sono violati; e, in ultimo luogo, dal momento che il ricorrente è stato privato della possibilità di esercitare i suoi diritti della difesa e poiché il sindacato della Corte nell'esaminare la legittimità delle decisioni e dei regolamenti impugnati in relazione alle misure di congelamento dei capitali - che sono per loro stessa natura "particolarmente repressive" - è indeterminato, il ricorrente è stato assoggettato ad un'ingiustificata restrizione del suo diritto di proprietà.

Quarto motivo, vertente sulla mancanza di elementi di prova nei confronti del ricorrente

Il ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di addurre elementi di prova e d'informazione sui quali si è fondato per l'adozione delle decisioni e dei regolamenti impugnati.

Quinto motivo, vertente su un errore di fatto

Il ricorrente sostiene che contrariamente a quanto indicato nelle decisioni e nei regolamenti impugnati, il ricorrente non era più Vicecapo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana alle rispettive date della sua iscrizione tra le persone e le entità assoggettate a misure restrittive. Il Consiglio ha quindi commesso un errore di fatto allorché ha iscritto il ricorrente per il solo motivo che, alla data dei diversi regolamenti e decisioni impugnati, era Vicecapo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana.

Sesto motivo, vertente su un errore di diritto

Il ricorrente sostiene che la lettera b) dell'articolo 20 non si applica di per sé ad individui che ricoprono incarichi direttivi in seno ad un'entità iscritta nell'allegato VIII. Inoltre, l'articolo 20, lettera b), prevede l'iscrizione di individui "che partecipano, sono direttamente associate o danno il loro sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione (...) dell'Iran". Iscrivendo il ricorrente nell'allegato II, senza addurre alcun elemento di prova del fatto che il ricorrente desse il suo sostegno attivo ed effettivo alle attività nucleari dell'Iran al momento della sua iscrizione nell'allegato II, il Consiglio ha commesso un errore di diritto.

Settimo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione dei fatti e sulla violazione del principio di proporzionalità

Il ricorrente sostiene che nel caso di specie non vi sono obiettivi d'interesse generale che potrebbero giustificare misure così restrittive a carico di individui che abbiano ricoperto anche solo per un breve periodo incarichi direttivi in seno all'OEAI. Inoltre, anche se le misure dovessero essere considerate giustificate da un obiettivo d'interesse generale, esse sarebbero in ogni caso illegittime, dal momento che non rispettano una ragionevole proporzione tra i mezzi impiegati e lo scopo che s'intende perseguire.

____________

1 - GU L 163, pag. 43

2 - GU L 163, pag. 29

3 - GU L 213, pag. 58

4 - GU L 303, pag. 64

5 - GU L 195, pag. 39

6 - GU L 281, pag. 81

7 - GU L 303, pag. 31

8 - GU L 281, pag. 1

9 - GU L 88, pag. 1