Language of document : ECLI:EU:T:1998:266

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

19 novembre 1998 (1)

«Dazi antidumping — Procedimento amministrativo — Informazione finale — Modifica dei dazi antidumping — Diritti della difesa»

Nella causa T-147/97,

Champion Stationery Mfg Co. Ltd, società con sede in Hong-Kong (Cina),

Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd, società con sede in Hong-Kong (Cina),

US Ring Binder Corporation, società con sede in New Bedford, Massachusetts (Stati Uniti),

rappresentate dall'avv. Richard Luff, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Antonio Tanca e dalla signora

Eva Karlsson, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Alessandro Morbilli, direttore generale della direzione Affari giuridici della Banca europea degli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Viktor Kreuschitz e Nicholas Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlo Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

Koloman Handler GesmbH, società di diritto austriaco, con sede in Vienna (Austria),

e

Robert Krause GmbH & Co. KG, associazione di diritto tedesco, con sede in Espelkamp (Germania),

rappresentate dall'avv. Rainer M. Bierwagen, avvocato a Berlino e a Bruxelles,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio, 20 gennaio 1997, n. 119, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese e decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni (GU L 22, pag. 1), nella parte in cui riguarda le ricorrenti,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dalla signora Pernilla Lindh, presidente, e dai signori R. García-Valdecasas, K. Lenaerts, J.D. Cooke e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° luglio 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

1.
    La Champion Stationery Mfg Co. Ltd (in prosieguo: la «Champion Stationery») e la Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd (in prosieguo: la «Sun Kwong») producono meccanismi per la legatura di fogli nella Repubblica popolare cinese (in prosieguo: la «RPC»). Queste due società vendono i meccanismi per la legatura di fogli da esse prodotti ad una società collegata, ossia la US Ring Binder Corporation (in prosieguo: la «US Ring Binder»), che li rivende nella Comunità.

2.
    In seguito ad una denuncia depositata il 18 settembre 1995 dalle società Robert Krause GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Robert Krause») e Koloman Handler GesmbH (in prosieguo: la «Koloman Handler»), la cui produzione complessiva si asserisce rappresenti il 90% della produzione comunitaria dei meccanismi per la legatura di fogli, il 28 ottobre 1995 la Commissione ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni di taluni meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della RPC (GU 1995, C 284, pag. 16).

3.
    La Commissione ha inviato un questionario a tutte le parti notoriamente interessate. Le ricorrenti hanno risposto al questionario e sono state sottoposte ad indagini in loco.

4.
    L'11 luglio 1996 le ricorrenti sono state informate sui principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva istituire misure provvisorie.

5.
    Il 25 luglio 1996 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1465, che impone un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese (GU L 187, pag. 47; in prosieguo: il «regolamento provvisorio»). Dopo aver constatato l'esistenza di un margine medio di dumping pari al 112,8% per la RPC ('considerando‘ n. 41 del regolamento provvisorio), la Commissione ha calcolato il livello del dazio necessario per eliminare il danno causato all'industria comunitaria da queste pratiche di dumping ('considerando‘ nn. 82-86 del regolamento provvisorio). Per la RPC tale calcolo ha portato ad un margine per eliminare il danno pari al 35,4%. Poiché detta cifra era inferiore al margine di dumping stabilito in via provvisoria, il dazio è stato fissato temporaneamente a tale livello per tutte le

importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della RPC.

6.
    Il 12 agosto 1996 le ricorrenti hanno trasmesso alla Commissione osservazioni scritte sui documenti informativi dell'11 luglio 1996.

7.
    Il 29 ottobre 1996 la Commissione ha inviato alle ricorrenti, mediante fax e plico postale, il documento informativo finale (in prosieguo: il «documento informativo»), nel quale esponeva i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi.

8.
    La lettera di accompagnamento del documento informativo accordava alle ricorrenti termine sino all'8 novembre 1996 per presentare le proprie osservazioni. Le ricorrenti non hanno ottemperato a tale invito.

9.
    Al punto A.3.1 del documento informativo la Commissione chiariva di essere giunta alla conclusione che ad uno degli esportatori della RPC, la World Wide Stationery (in prosieguo: la «WWS») poteva essere concesso il trattamento individuale richiesto. Il punto A.3.2 del suddetto documento indica che «il margine di dumping individuale della WWS è pari al 96,6%. In seguito alla decisione di concedere alla WWS il trattamento individuale richiesto e prescindendo, di conseguenza, dalle corrispondenti transazioni nel calcolo della media relativa alle esportazioni cinesi, il margine di dumping per la RPC nel suo complesso ammonta al 129,22%». Al punto D del medesimo documento, intitolato «Misure definitive», che comincia con «Considerazioni relative alla fissazione del livello di eliminazione del danno» viene osservato quanto segue (punto D.1.1): «Di conseguenza, il metodo per calcolare il livello di eliminazione del danno esposto nei 'considerando‘ 83-86 del regolamento provvisorio dovrebbe essere confermato». Al punto D.2, intitolato «Livello di eliminazione del danno» viene chiarito, per quanto concerne la RPC (punto D.2.2), che: «La concessione di un trattamento individuale alla WWS influisce sulle conclusioni provvisorie. Il metodo descritto è stato applicato per calcolare il livello individuale di eliminazione del danno di tale società, per la quale è stato stabilito un margine di sottoquotazione del 32,5%».

10.
    La lettera di accompagnamento del documento informativo indicava che la spedizione comprendeva 9 pagine in totale («in tutto 9 pagine»). Le ricorrenti sostengono di aver ricevuto 9 pagine, compresa la lettera di accompagnamento. Il Consiglio ha però dichiarato che, per errore, le ricorrenti non avevano ricevuto l'ultima pagina del documento informativo. In quest'ultima pagina, che il Consiglio ha prodotto nell'allegato D.3 al controricorso, la Commissione chiariva che «il margine di sottoquotazione ridotta per la WWS [aveva] come effetto un aumento del margine per tutti gli altri esportatori della RPC al 39,4% (in precedenza pari al 35,4%)». Essa ha altresì annunciato che intendeva proporre al Consiglio l'istituzione di un dazio del

32,5% per la WWS e di un dazio residuo del 39,4% per le altre imprese cinesi, nonché la riscossione definitiva degli importi garantiti dal regolamento provvisorio nei limiti in cui il dazio provvisorio non eccedesse il dazio definitivo.

11.
    Il 29 novembre 1996 il consulente delle ricorrenti ha avuto una conversazione telefonica con il signor Knoche, uno dei funzionari della direzione generale Relazioni economiche esterne (DG I) responsabile della pratica.

12.
    Il 12 dicembre 1996 il signor Knoche ha preparato una nota per il fascicolo su questa conversazione telefonica, il cui tenore è il seguente:

«Il signor Luff, consigliere giuridico della US Ring Binder nel caso di specie, ha telefonato il 29 novembre 1996 dichiarando che la sua cliente era legittimata a ritenere che il dazio applicabile alle proprie esportazioni sarebbe rimasto immutato (35,4%) in virtù del punto D.D.1 del documento informativo, il quale conferma i 'considerando‘ 83-86 del regolamento che istituisce un dazio provvisorio.

Gli è stato risposto che il punto de quo confermava solo il metodo definito nel regolamento provvisorio e che l'ultima pagina del documento informativo era molto chiara quanto al dazio che si proponeva di applicare alla US Ring Binder (39,4%).

Il signor Luff ha dichiarato allora di non aver ricevuto tale ultima pagina ed ha lasciato intendere che gli era possibile, di conseguenza, chiedere un altro documento informativo.

Gli è stato risposto che l'avviso di ricevimento del documento informativo trasmesso per fax indicava il numero di pagine corretto e che il suo ufficio poteva verificare se la raccomandata ricevuta nel frattempo fosse anch'essa completa (in caso negativo, egli avrebbe dovuto sporgere rapidamente reclamo).

Le domande del signor Luff non sono state più reiterate».

13.
    Le ricorrenti ritengono incompleto e inesatto questo riassunto della conversazione telefonica. Infatti in sede di replica [pag. 14, punto 3, ii) e iii)] esse riassumono detta conversazione nel modo seguente: «nel corso della conversazione telefonica avuta con il signor Luff, il signor Knoche ha precisato che del documento informativo erano state preparate differenti versioni. Egli ha aggiunto che anche se normalmente la DG I - direzione E (competente in materia di danno) avrebbe dovuto inviare il documento informativo, detto lavoro era stato svolto nella fattispecie dai suoi colleghi della DG I - direzione C (competente in materia di dumping). (...) Il signor Knoche ha iniziato con il confermare che il dazio applicabile alle ricorrenti era aumentato a causa del trattamento individuale concesso alla WWS. Tuttavia, quando il signor Luff ha domandato come fosse possibile che questa informazione non figurasse nel documento

informativo da lui ricevuto, il signor Knoche ha aggiunto che, in ogni caso, il documento informativo menzionava il numero totale di pagine (...) ed ha invitato il signor Luff a verificare se le avesse ricevute tutte. Il signor Luff ha risposto immediatamente che la prima pagina del documento informativo indicava che esso conteneva 9 pagine in totale e che egli aveva effettivamente ricevuto un insieme di 9 pagine. [Il signor Luff ha poi ...] invitato il signor Knoche a contattare i suoi colleghi della DG I — direzione C — per confermare quale fosse la versione giusta e domandare loro di verificare se la versione del documento informativo inviata al signor Luff fosse effettivamente quella corretta. (...) Quando il signor Knoche ha domandato al signor Luff se il documento informativo che egli aveva ricevuto confermava il dazio originale istituito nei confronti dei suoi clienti, il signor Luff ha risposto che così era se si prendeva in considerazione l'ultimo paragrafo del punto D.1.1. Il signor Knoche ha affermato con molta chiarezza che, nella versione da lui ricevuta, l'ultimo paragrafo non faceva riferimento ai [nn.] 83-86 [dei 'considerando‘ del regolamento provvisorio] e che i [nn.] 85 e 86 [dei 'considerando‘ di tale regolamento] erano espressamente omessi».

14.
    Il 20 gennaio 1997 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 119 che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni meccanismi per la legatura di fogli originari della Malaysia e della Repubblica popolare cinese e decide la riscossione definitiva dei dazi antidumping provvisori imposti su tali importazioni (GU L 22, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Il regolamento impugnato ha fissato il dazio antidumping definitivo per le importazioni originarie della RPC al 39,4%, ad eccezione delle importazioni effettuate dalla WWS, per le quali è stato istituito un dazio definitivo del 32,5%.

Procedimento e conclusioni delle parti

15.
    In queste circostanze, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 aprile 1997, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

16.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 agosto 1997, la Commissione ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con decisione del Tribunale 10 novembre 1997 essa è stata ammessa ad intervenire. La Commissione non ha depositato una memoria di intervento nella presente causa, ma ha svolto le sue argomentazioni in udienza.

17.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 settembre 1997, anche la Koloman Handler e la Robert Krause hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con decisione del Tribunale 10 novembre 1997 esse sono state ammesse ad intervenire. Entrambe hanno depositato le memorie di intervento

entro il termine fissato dalla cancelleria del Tribunale.

18.
    Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

—    annullare il regolamento impugnato in quanto le riguarda;

—    condannare il Consiglio alle spese.

19.
    Nelle osservazioni sulla memoria di intervento della Koloman Handler e della Robert Krause, le ricorrenti chiedono altresì che le parti intervenienti siano condannate a sostenere le proprie spese.

20.
    Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:

—    dichiarare irricevibile il ricorso della US Ring Binder;

—    respingerlo in ogni caso;

—    condannare le ricorrenti alle spese.

21.
    La Commissione sostiene le conclusioni del Consiglio.

22.
    La Koloman Handler e la Robert Krause concludono che il Tribunale voglia:

—    dichiarare il ricorso irricevibile e/o respingerlo;

—    condannare le ricorrenti alle spese delle intervenienti.

23.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere a istruttoria. Tuttavia ha invitato il Consiglio a rispondere ad un quesito scritto prima dell'udienza. Il Consiglio ha ottemperato a tale invito entro i termini.

24.
    Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite all'udienza svoltasi il 1° luglio 1998.

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

25.
    Il Consiglio, richiamando la sentenza della Corte 7 luglio 1994, causa C-75/92, Gao Yao/Consiglio (Racc. pag. I-3141, punti 28-30) dubita che il ricorso, in quanto proposto

dalle ricorrenti Champion Stationery e Sun Kwong, sia ricevibile. Al riguardo esso rileva che l'indagine condotta nel caso di specie era diretta contro i produttori/esportatori della RPC e della Malaysia, e non contro i produttori/esportatori di Hong Kong. Per questo motivo i questionari non erano stati inviati alle ricorrenti Champion Stationery e Sun Kwong, la cui sede è in Hong Kong. Il Consiglio fa osservare inoltre che queste due ricorrenti non sono citate, né nel regolamento provvisorio né nel regolamento impugnato, come produttori/esportatori, bensì come società di Hong Kong collegate ai produttori/esportatori della RPC. Il fatto che la Commissione abbia accettato le risposte da esse date ai questionari, che abbia scambiato con loro una corrispondenza e che abbia ascoltato i loro rappresentanti non implica che il regolamento impugnato le riguardi direttamente e individualmente (v. la sentenza Gao Yao, già citata, punto 30).

26.
    Il Consiglio ritiene peraltro il ricorso manifestamente irricevibile in quanto proposto dalla US Ring Binder. Esso fa osservare che non esiste un legame diretto fra questa ricorrente e i produttori/esportatori della RPC. Non esiste un legame diretto neppure tra la US Ring Binder, da un lato, e la Champion Stationery e la Sun Kwong, dall'altro. Il fatto che queste società appartengano ad un medesimo gruppo non permetterebbe a lui solo di concludere che il regolamento impugnato riguardi la US Ring Binder direttamente e individualmente. Il Consiglio aggiunge che l'indagine non ha riguardato le esportazioni provenienti dagli Stati Uniti. La US Ring Binder non poteva neppure essere accusata di pratiche di dumping. Il semplice fatto che questa società abbia risposto ai questionari della Commissione non fa sì che il regolamento impugnato la riguardi direttamente e individualmente.

27.
    Le parti intervenienti si associano agli argomenti esposti dal Consiglio in merito alla ricevibilità del presente ricorso.

28.
    Le ricorrenti ribattono che il ricorso è ricevibile. Anzitutto deducono che le società Champion Stationery e Sun Kwong sono produttori/esportatori della RPC. Infatti gli impianti di produzione che queste ultime possiedono nella RPC non costituiscono entità giuridiche distinte. Nel caso di specie le risposte ai questionari potevano essere trasmesse solo dalle due ricorrenti interessate, dal momento che esse operavano come produttori della RPC e come esportatori verso l'Unione europea. Parimenti, poiché i ricorsi ex art. 173 del Trattato possono essere proposti solo da persone fisiche o giuridiche, i reparti produttivi delle ricorrenti Champion Stationery e Sun Kwong situati nella RPC non potevano validamente proporre il presente ricorso.

29.
    Le ricorrenti, richiamando la sentenza della Corte 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione (Racc. pag. 1005, punto 12) e la sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Consiglio (Racc. pag. II-2681, punti 34-36), deducono poi che il ricorso, in quanto introdotto

dalla US Ring Binder, è parimenti ricevibile. Esse rilevano al riguardo che la US Ring Binder è l'esportatore esclusivo verso la Comunità dei prodotti fabbricati dalla Champion Stationery e dalla Sun Kwong. Inoltre la US Ring Binder sarebbe stata individuata nel regolamento provvisorio e presa in considerazione nelle indagini preparatorie (v. la sentenza Allied Corporation e a./Commissione, già citata, punto 12). Emergerebbe del resto dalla giurisprudenza che i regolamenti che istituiscono misure antidumping riguardano direttamente e individualmente i ricorrenti i cui prezzi di rivendita dei prodotti di cui trattasi sono serviti per calcolare il prezzo all'esportazione (v. la sentenza Ferchimex/Commissione, già citata, punti 34-36). Nella fattispecie il prezzo all'esportazione utilizzato per calcolare i margini di dumping della Champion Stationery e della Sun Kwong sarebbe stato ottenuto sulla base del prezzo fatturato dalla US Ring Binder ai propri clienti indipendenti stabiliti nell'Unione europea.

Giudizio del Tribunale

30.
    Ai sensi dell'art. 14, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento base»), «[i] dazi antidumping provvisori o definitivi sono imposti con regolamento». Anche se, alla luce dei criteri dell'art. 173, quarto comma, del Trattato, queste misure hanno effettivamente, per la loro natura e per la loro portata, carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni riguardino direttamente e individualmente taluni operatori economici (v. le sentenze della Corte Allied Corporation e a./Commissione, già citata, punto 11; 23 maggio 1985, causa 53/83, Allied Corporation e a./Consiglio, Racc. pag. 1621, punto 4; Gao Yao/Consiglio, già citata, punto 26; le sentenze del Tribunale 11 luglio 1996, causa T-161/94, Sinochem Heilongjiang/Consiglio, Racc. pag. II-695, punto 45, e 25 settembre 1997, causa T-170/94, Shanghai Bicycle/Consiglio, Racc. pag. II-1383, punto 35).

31.
    Va osservato in primo luogo che il regolamento impugnato riguarda le tre ricorrenti direttamente. Infatti esso istituisce un dazio antidumping definitivo che le autorità doganali degli Stati membri sono obbligate a riscuotere senza disporre di alcun margine di discrezionalità.

32.
    Peraltro il Tribunale ritiene che, per stabilire se il regolamento riguardi le ricorrenti anche individualmente, occorre esaminare separatamente la situazione della Champion Stationery e della Sun Kwong, da un lato, e quella della US Ring Binder, dall'altro.

33.
    Le ricorrenti, senza essere contraddette su questo punto dal Consiglio o dalle intervenienti, hanno dedotto che gli organi della Champion Stationery e della Sun

Kwong situati nella RPC, cui sono stati inviati i questionari della Commissione e che, secondo il Consiglio, avrebbero dovuto presentare il ricorso d'annullamento, sono luoghi di produzione delle due ricorrenti con sede in Hong Kong. Si tratta di reparti all'interno delle società ricorrenti interessate. Inoltre non si contesta neppure che gli organi della Champion Stationery e della Sun Kwong situati in Hong Kong non sono dotati di personalità giuridica distinta.

34.
    Di conseguenza le ricorrenti Champion Stationery e Sun Kwong vanno considerate come produttori/esportatori della RPC. La situazione del caso di specie è quindi chiaramente diversa da quella discussa nella causa che ha dato luogo alla citata sentenza Gao Yao/Consiglio. In quella causa, infatti, il ricorso è stato dichiarato irricevibile dalla Corte perché la ricorrente era intervenuta nel corso del procedimento amministrativo solo come «semplice ufficio di collegamento stabilito in Hong Kong per facilitare lo scambio di corrispondenza tra gli uffici della Commissione e la Gao Yao in Cina» (v. la sentenza Gao Yao/Consiglio, già citata, punto 29).

35.
    Emerge da una giurisprudenza consolidata che gli atti istitutivi di dazi antidumping possono riguardare direttamente e individualmente le imprese produttrici ed esportatrici che possano dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione e del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (v. sentenze della Corte 21 febbraio 1984, Allied Corporation e a./Commissione, già citata, punto 12; 14 marzo 1990, cause riunite C-133-87 e C-150/87, Nashua Corporation e a./Commissione, Racc. pag. I-719, punto 14, e causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781, punto 17; 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industries/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 15; Gao Yao/Consiglio, già citata, punto 27; e le sentenze del Tribunale Sinochem Heilongjiang/Consiglio, già citata, punto 46, e Shanghai Bicycle/Consiglio, già citata, punto 36).

36.
    Ordunque, le ricorrenti Champion Stationery e Sun Kwong sono state individuate per nome nel regolamento provvisorio al 'considerando‘ n. 5, lett. b. 2), intitolato «Esportatori/produttori» della RPC. Del resto queste società sono state sottoposte ad indagini in loco ['considerando‘ n. 5, lett. b. 2), del regolamento provvisorio]. Queste ricorrenti sono state individuate anche nel regolamento impugnato ('considerando‘ n. 26).

37.
    Di conseguenza, il regolamento impugnato riguarda le ricorrenti Champion Stationery e Sun Kwong individualmente e i loro ricorsi sono ricevibili.

38.
    Occorre peraltro rilevare che il 'considerando‘ n. 5, lett. b. 2), in fine, del regolamento provvisorio dispone che «[l]a Champion Stationery Manufacturers Co. Ltd e la Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd sono controllate dallo stesso gruppo e vendono

i meccanismi prodotti in Cina ad una società collegata con sede negli Stati Uniti (US Ring Binder)». Per questo motivo la US Ring Binder figura tra le imprese menzionate nel regolamento provvisorio sotto il titolo «Esportatori/produttori» della RPC ed è stata sottoposta ad indagine in loco ['considerando‘ n. 5, lett. b. 2) del regolamento provvisorio]. La US Ring Binder è stata dunque individuata negli atti della Commissione ed è stata presa in considerazione nelle indagini preparatorie ai sensi della giurisprudenza citata supra, al punto 35. Peraltro, rispondendo ad un quesito scritto posto dal Tribunale, il Consiglio ha riconosciuto che il prezzo all'esportazione della Champion Stationery e della Sun Kwong è stato calcolato sulla base del prezzo fatturato dalla US Ring Binder ad acquirenti indipendenti con sede nella Comunità. Anche questa circostanza è atta a caratterizzare la ricorrente, riguardo alla misura de quo, rispetto ad ogni altro operatore economico (v., per analogia, la sentenza Gao Yao/Consiglio, già citata, punto 27, e Ferchimex/Consiglio, già citata, punto 34).

39.
    Da quanto precede risulta che i ricorsi delle tre ricorrenti sono ricevibili.

Nel merito

40.
    Le ricorrenti deducono un motivo unico relativo alla violazione dei loro diritti della difesa.

Argomenti delle parti

41.
    Le ricorrenti deducono che, in violazione dei principi derivanti dalla giurisprudenza, durante il procedimento amministrativo le istituzioni comunitarie non hanno trasmesso tutte le informazioni che avrebbero consentito loro di tutelare efficacemente i propri interessi (v. sentenze della Corte 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 849, punto 30, e 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-Jubail Fertilizer e Saudi Arabian Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I-3187, punto 18). Al riguardo esse sostengono che il documento informativo non indicava che il dazio antidumping loro applicato sarebbe passato dal 35,4% al 39,4% all'ultimo stadio del procedimento. Al contrario, il punto D.1.1- del documento informativo, nel confermare i 'considerando‘ nn. 85 e 86 del regolamento provvisorio, avrebbe confermato il livello di eliminazione del danno fissato al 35,4% per tutti gli esportatori/produttori cinesi tranne la WWS. Il regolamento impugnato inoltre, e in modo sorprendente, indicava ('considerando‘ n. 64) che i 'considerando‘ nn. 82-84 del regolamento provvisorio erano confermati omettendo espressamente i 'considerando‘ nn. 85 e 86. Tale discordanza fra il documento informativo e il regolamento impugnato dimostrerebbe che, lungi dall'essere incompleto, il documento informativo aveva in realtà un contenuto diverso rispetto al regolamento impugnato.

42.
    Le ricorrenti rilevano inoltre che il documento informativo non indicava che la concessione alla WWS di un trattamento individuale comportava l'esclusione delle vendite di quest'ultima dal calcolo del danno medio imputabile alle altre esportazioni cinesi. In ogni caso la concessione di un trattamento individuale alla WWS non avrebbe dovuto condurre necessariamente all'istituzione di un dazio diverso da quello previsto nel regolamento provvisorio per le ricorrenti. Infatti il trattamento individuale di un determinato esportatore non condiziona necessariamente il livello di eliminazionedel danno degli altri esportatori. I ricorrenti richiamano al riguardo il caso delle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone [regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone (GU L 54, pag. 12)], nonché il caso dei microcircuiti elettronici detti «DRAM» originari della Repubblica di Corea [regolamento (CEE) 15 marzo 1993, n. 611, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti «DRAM» originari della Repubblica di Corea ed esportati da società non esenti dal dazio e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 66, pag. 1)]. Anche se avrebbero dovuto sapere che il livello del loro dazio sarebbe aumentato a causa del trattamento individuale concesso alla WWS, sarebbe stato loro del tutto impossibile calcolare esattamente il dazio definitivo.

43.
    Secondo le ricorrenti dal raffronto tra il regolamento provvisorio e il regolamento impugnato emerge che il metodo utilizzato per calcolare il livello di eliminazione del danno è cambiato nel corso del procedimento. Il semplice fatto che il regolamento provvisorio abbia fissato un unico livello di eliminazione del danno sulla base delle esportazioni effettuate da tutti gli esportatori cinesi interessati, mentre il regolamento impugnato ha stabilito livelli di eliminazione del danno diversi per tali esportatori, costituisce un evidente cambiamento di metodo. Il regolamento impugnato ha quindi unicamente confermato il metodo illustrato ai 'considerando‘ nn. 82-84 del regolamento provvisorio e non quello descritto ai 'considerando‘ nn. 85 e 86, fissando uno stesso margine di eliminazione del danno per tutti gli esportatori cinesi.

44.
    Le ricorrenti sottolineano che avrebbero presentato nuovi argomenti se nel corso del procedimento amministrativo avessero appreso che il dazio loro applicato sarebbe aumentato in maniera non trascurabile. Esse richiamano l'attenzione sul fatto che, nel caso di specie, il metodo adottato dalle istituzioni è criticabile in quanto è illogico valutare un danno, in particolare una sottoquotazione di prezzo, su una base globale per tutti gli esportatori, mentre i livelli di eliminazione del danno sono calcolati su base individuale. Infatti, sebbene la Commissione avesse stabilito, provvisoriamente, che la sottoquotazione dei prezzi di cui erano oggetto le esportazioni provenienti dalla RPC era dell'11,5% ('considerando‘ n. 54 del regolamento provvisorio) e che un dazio del 35,4% era sufficiente per eliminare il danno per tutti gli esportatori interessati

('considerando‘ n. 85 del regolamento provvisorio), non vi sarebbe stata alcuna ragione di esigere, in via definitiva, un dazio superiore per eliminare il danno mentre, al momento del calcolo definitivo, la sottoquotazione dei prezzi di cui erano oggetto le esportazioni originarie della RPC è stata calcolata su una base globale e mantenuta allo stesso livello (punto B.5 del documento informativo e 'considerando‘ n. 34 del regolamento impugnato).

45.
    Le ricorrenti deducono inoltre che nel corso del procedimento amministrativo esse non avevano alcun motivo di sospettare che il documento informativo fosse incompleto, dato che avevano ricevuto esattamente la stessa versione per fax e per posta, che la prima pagina delle due versioni indicava chiaramente che il documento informativo conteneva nove pagine e che il testo figurante sull'ultima pagina del documento informativo (ossia la pagina 9) terminava a metà pagina. In ogni caso la Commissione avrebbe violato l'art. 20, n. 4, del regolamento base che stabilisce che «le informazioni finali sono comunicate per iscritto». Una conversazione telefonica non può sostituire un'informazione scritta, in particolare quando il dazio definitivamente istituito risulta diverso da quello provvisorio.

46.
    Quanto all'argomento del Consiglio basato sull'art. 20, n. 3, del regolamento base, le ricorrenti hanno tuttavia riconosciuto in udienza di non aver mai richiesto un'informazione finale per iscritto. Esse deducono però che, quando la Commissione fornisce un'informazione finale ad una determinata parte, tale informazione dev'essere completa.

47.
    Il Consiglio e le intervenienti sottolineano anzitutto che le ricorrenti conoscevano la modifica del dazio antidumping loro applicato. Dalla nota per il fascicolo relativa alla conversazione telefonica del 29 novembre 1996 (v. supra, punto 12) risulta infatti che in tale occasione le ricorrenti erano state informate del fatto che il dazio definitivo che la Commissione raccomandava al Consiglio di istituire era superiore al dazio istituito dal regolamento provvisorio. Esse erano state informate anche del tasso esatto del dazio. Il Consiglio e le intervenienti richiamano altresì l'attenzione sul fatto che le ricorrenti hanno confermato nella replica che il signor Knoche, nel corso della conversazione telefonica del 29 novembre 1996, aveva informato il loro consulente che il dazio definitivo proposto dalla Commissione era superiore al dazio provvisorio, spiegando i motivi di tale aumento (v. supra, punto 13). Le ricorrenti non avevano neppure contestato di essere state informate circa il tasso del dazio definitivo che la Commissione intendeva proporre. Da ciò il Consiglio e le parti intervenienti traggono la conclusione che le ricorrenti dovevano sapere di non aver ricevuto la versione completa del documento informativo. Quanto all'argomento delle ricorrenti secondo il quale il documento informativo non era incompleto ma diverso, il Consiglio deduce che il documento che le ricorrenti dovevano ricevere è quello da esse effettivamente ricevuto, più l'ultima pagina che mancava. Esso sostiene di aver prodotto tale pagina

mancante nell'allegato D.3 del controricorso. Le uniche differenze fra il documento informativo inviato alle ricorrenti e il documento informativo inviato agli altri esportatori riguarderebbero le risposte a taluni argomenti specifici in tema di dumping e/o di segreto professionale. A causa delle loro piccole differenze i documenti informativi individuali presentavano lunghezze e cambi di pagina diversi.

48.
    Il Consiglio e le intervenienti sostengono inoltre che l'aumento dei dazi emergeva altresì dal tenore del documento informativo ricevuto dalle ricorrenti. Essi richiamano al riguardo il punto D.1.1. del documento informativo, il quale afferma che «il metodo di calcolo del livello di eliminazione del danno illustrato ai 'considerando‘ nn. 83-86 del regolamento provvisorio dovrebbe essere confermato». Essi sottolineano ancora che al punto D.2.2. del documento informativo la Commissione, a proposito del «Livello di eliminazione del danno» ha indicato che «[l]a concessione di un trattamento individuale alla WWS influisce sulle conclusioni provvisorie». Secondo il Consiglio e le intervenienti l'aumento nel regolamento definitivo dell'importo del dazio da applicare alle ricorrenti è stato il logico risultato della conferma esplicita del metodo utilizzato per calcolare il livello di eliminazione del danno nonché della concessione di un trattamento individuale alla WWS, il cui livello individuale di eliminazione del danno era inferiore alla media. Se avessero letto con attenzione il documento informativo, le ricorrenti non potevano quindi dubitare che il dazio definitivo che la Commissione intendeva proporre al Consiglio era superiore a quello provvisorio. Il Consiglio tuttavia riconosce in sede di controreplica che le ricorrenti non potevano, sulla base delle informazioni contenute nel documento informativo, calcolare il tasso esatto del dazio che la Commissione intendeva proporre. E' anche vero che il documento informativo indicava con chiarezza che il dazio che la Commissione intendeva proporre era superiore al dazio provvisorio.

49.
    Peraltro, all'argomento delle ricorrenti relativo a una modifica del metodo nel corso del procedimento amministrativo, il Consiglio ribatte che il metodo utilizzato per calcolare il livello di eliminazione del danno e, di conseguenza, il dazio antidumping, non è mai cambiato, né tra l'istituzione dei dazi provvisori e l'informazione finale, né tra l'informazione finale e l'istituzione delle misure definitive.

50.
    Il Consiglio e le intervenienti sostengono poi che il documento informativo era manifestamente incompleto e che pertanto le ricorrenti avrebbero dovuto contattare la Commissione per domandare se non mancassero alcune parti del documento. Al riguardo essi deducono che il documento informativo ricevuto dalle ricorrenti non menziona il livello del dazio che la Commissione intendeva proporre al Consiglio, né per le esportazioni della WWS, né per le esportazioni della RPC nel suo complesso, né per le esportazioni di legature di fogli originarie della Malaysia. Colpisce inoltre il fatto che il documento informativo ricevuto dalle ricorrenti faccia menzione del livello di eliminazione del danno per la Malaysia e la WWS e non per gli altri

produttori/esportatori cinesi. Infine il documento informativo indica che la concessione di un trattamento individuale alla WWS influiva sulle «conclusioni provvisorie». Le ricorrenti avrebbero dunque potuto aspettarsi che il documento informativo contenesse un chiarimento del modo in cui le conclusioni concernenti gli esportatori della RPC diversi dalla WWS erano condizionate. All'udienza il Consiglio e le intervenienti hanno ancora dedotto che l'incompletezza del documento informativo emerge anche dal fatto che non contiene alcuna indicazione circa la riscossione dei dazi provvisori.

51.
    In subordine il Consiglio deduce che, anche se il Tribunale concludesse nel senso che le istituzioni comunitarie hanno omesso di informare le ricorrenti del fatto che i dazi definitivi proposti dalla Commissione al Consiglio erano superiori ai dazi provvisori istituiti, non vi sarebbe stata per questo una violazione dei loro diritti della difesa. Esso sostiene che, conformemente all'art. 20, nn. 2-4, del regolamento base, la Commissione ha informato le ricorrenti dei principali fatti e considerazioni per calcolare i dazi definitivi, specie del metodo applicato per calcolare il livello di eliminazione del danno. Il Consiglio ricorda che il livello di eliminazione del danno fissato nel regolamento impugnato per quanto concerne le ricorrenti è superiore al livello di eliminazione del danno menzionato nel regolamento provvisorio a seguito di una semplice operazione aritmetica. Di conseguenza l'ammontare del livello definitivo di eliminazione del danno non faceva parte dei «principali fatti e considerazioni» di cui all'art. 20, n. 2, del regolamento base.

52.
    Inoltre il Consiglio e le intervenienti sostengono che le ricorrenti non avrebbero potuto dedurre alcun argomento supplementare, anche se fossero state informate del livello del dazio proposto e del fatto che esso era superiore al dazio provvisorio (sentenza Al-Jubail Fertilizer e Saudi Arabian Fertilizer/Consiglio, già citata, punto 18). Il procedimento amministrativo non poteva dunque portare ad un risultato diverso.

53.
    In ultriore subordine il Consiglio deduce che le ricorrenti non hanno presentato richiesta scritta di informazioni entro i termini stabiliti dall'art. 20, n. 3, del regolamento base. Di conseguenza non avevano diritto ad un'informazione finale e le istituzioni comunitarie non erano tenute a fornirla loro. Ne consegue che se le istituzioni comunitarie avessero fornito un'informazione insufficiente e tale insufficienza avesse impedito alle ricorrenti di tutelare efficacemente i propri interessi, ciò non potrebbe portare all'annullamento del regolamento impugnato.

54.
    Quanto all'argomento delle ricorrenti secondo il quale l'informazione finale deve essere comunicata per iscritto in forza dell'art. 20, n. 4, del regolamento base, il Consiglio sostiene ancora in sede di controreplica che il mancato rispetto di un dovere di informazione può comportare l'annullamento di una misura antidumping solo se ha impedito alla parte interessata di tutelare efficacemente i propri interessi, il che non è avvenuto nel caso di specie.

Giudizio del Tribunale

55.
    Il principio del rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale del diritto comunitario di cui il giudice comunitario garantisce la tutela (v. la sentenza Al-Jubail Fertilizer e Saudi Arabian Fertilizer/Consiglio, già citata, punto 15; sentenza del Tribunale 18 dicembre 1997, cause riunite T-159/94 e T-160/94, Ajinomoto e Nutrasweet/Consiglio, Racc. pag. II-2461, punto 18). In forza di tale principio, le imprese interessate da una procedura di indagine preliminare all'adozione di un regolamento antidumping devono essere messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all'esistenza di una pratica di dumping e del danno conseguente (v. sentenza Al-Jubail Fertilizer e Saudi Arabian Fertilizer/Consiglio, già citata, punto 17; sentenze del Tribunale 17 dicembre 1997, causa T-121/95, EFMA/Consiglio, Racc. pag. II-2391, punto 84, e Ajinomoto e Nutrasweet/Consiglio, già citata, punto 83). Queste condizioni sono state ancora precisate all'art. 20 del regolamento base. Il n. 2 di tale articolo dispone che i denunzianti, gli importatori, gli esportatori e le loro associazioni rappresentative e i rappresentanti dei paesi esportatori «possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di misure definitive (...), in particolare per quanto riguarda eventuali fatti e considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie». L'art. 20, n. 5, del regolamento base, peraltro, concede alle imprese che abbiano ricevuto tale informazione finale il diritto di depositare eventuali osservazioni entro un termine fissato dalla Commissione che non può essere inferiore a dieci giorni.

56.
    Occorre quindi esaminare, alla luce di questi principi, se i diritti della difesa delle ricorrenti siano stati lesi nel corso del procedimento amministrativo.

57.
    Le parti concordano sul fatto che il documento informativo ricevuto dalle ricorrenti il 29 ottobre 1996 era incompleto. Al riguardo le istituzioni comunitarie chiariscono che il documento che le ricorrenti avrebbero dovuto ricevere è quello da esseeffettivamente ricevuto, il 29 ottobre 1996, più l'ultima pagina che mancava (v. supra, punto 10).

58.
    Le ricorrenti ritengono che l'incompletezza del documento informativo abbia pregiudicato l'efficace esercizio dei loro diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo. Al riguardo esse sostengono, in primo luogo, di non essere state informate, tra la data di ricevimento del documento informativo e l'istituzione delle misure definitive, delle modifiche del metodo utilizzato per calcolare il dazio definitivo. In secondo luogo, i diritti della difesa sarebbero stati lesi poiché il documento informativo da esse ricevuto confermava il margine di eliminazione del danno del

35,4% per la RPC mentre il regolamento impugnato menziona un margine del 39,4%. In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che i loro diritti della difesa siano stati violati perché il documento informativo da esse ricevuto non menzionava né il fatto che la Commissione intendeva proporre al Consiglio l'adozione di un dazio definitivo più elevato di quello provvisorio, a causa del trattamento individuale concesso alla WWS, né il tasso esatto del dazio definitivo. Infine, in quarto luogo, le ricorrenti sostengono che il regolamento impugnato vada annullato per violazione dell'art. 20, n. 4, del regolamento base. Occorre esaminare queste diverse censure separatamente.

Sulla modifica che sarebbe stata apportata al metodo utilizzato per il calcolo del dazio definitivo

59.
    Va ricordato che, in forza degli artt. 7, n. 2, e 9, n. 4, del regolamento base, i dazi antidumping provvisori e definitivi devono essere inferiori al margine di dumping accertato, se questi dazi inferiori sono sufficienti per eliminare il danno arrecato all'industria comunitaria. Conformemente a tale principio, le istituzioni comunitarie hanno fissato il livello del dazio antidumping, tanto nel regolamento provvisorio ('considerando‘ nn. 85 e 86), quanto nel regolamento impugnato ('considerando' n. 66), al livello dei margini accertati di eliminazione del danno.

60.
    Si deve rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il metodo applicato per calcolare il livello di eliminazione del danno e il dazio antidumping non è cambiato dopo l'adozione del regolamento provvisorio. Il regolamento impugnato indica anche espressamente che «il metodo seguito per la determinazione del livello necessario per eliminare il danno, esposto ai punti da 82 a 84 del regolamento provvisorio, è confermato» ('considerando‘ n. 64). Questo metodo è il seguente. Le istituzioni comunitarie hanno esaminato l'importo del dazio necessario per eliminare il danno arrecato all'industria comunitaria dalle pratiche di dumping incriminate ('considerando‘ nn. 82-84 del regolamento provvisorio e 'considerando‘ nn. 62-69 del regolamento impugnato). A tal fine si è considerato che occorreva calcolare un prezzo sulla scorta dei costi di produzione dei produttori comunitari, maggiorato di un equo margine di profitto. Le istituzioni comunitarie hanno così stabilito un «prezzo non pregiudizievole» ('considerando‘ n. 83 del regolamento provvisorio e 'considerando‘ n. 64 del regolamento impugnato), indicando poi che occorreva calcolare la differenza fra questo «prezzo non pregiudizievole» e i prezzi di vendita effettivamente praticati dagli esportatori nella Comunità. Questa differenza costituiva il margine di eliminazione del danno, ossia l'aumento di prezzo necessario per portare il prezzo di vendita degli esportatori al livello del «prezzo non pregiudizievole» ('considerando‘ n. 84 del regolamento provvisorio e 'considerando‘ n. 64 del regolamento impugnato).

61.
    Le ricorrenti non possono pretendere, come fanno in sede di replica, che il semplice

fatto che il regolamento provvisorio abbia fissato un unico livello di eliminazione del danno sulla base delle esportazioni effettuate da tutti gli esportatori cinesi interessati, mentre il regolamento impugnato ha fissato livelli di eliminazione del danno diversi per la WWS, da un lato, e per gli altri esportatori cinesi, dall'altro, costituisca un evidente cambiamento di metodo. Infatti il metodo applicato sia nel regolamento provvisorio sia nel regolamento impugnato implicava che le istituzioni calcolassero il margine di eliminazione del danno fissando un «prezzo non pregiudizievole» e raffrontandolo ai prezzi di vendita effettivamente praticati dagli esportatori nella Comunità. L'applicazione di questo metodo di calcolo del livello di eliminazione del danno, in combinazione con la concessione di un trattamento individuale alla WWS — fatto di cui le ricorrenti sono state informate mediante il documento informativo (punti A.3.1 e D.2.2. del suddetto documento) — ha portato a fissare un dazio definitivo per le ricorrenti del 39,4%.

62.
    Da quanto precede consegue che la prima censura proposta dalle ricorrenti è infondata in fatto e dev'essere respinta.

Sull'asserita conferma, nel documento informativo, della fissazione di un margine di eliminazione del danno del 35,4% per i produttori/esportatori cinesi diversi dalla WWS

63.
    Le ricorrenti sostengono che, richiamando i 'considerando‘ nn. 85 e 86 del regolamento provvisorio, il punto D.1.1. del documento informativo ha confermato il margine di eliminazione del danno del 35,4% per i produttori/esportatori cinesi diversi dalla WWS. Esse ne deducono di aver ricevuto non una versione incompleta del documento informativo, bensì la versione completa di un documento informativo diverso. Infatti, contrariamente al documento informativo ricevuto dalle ricorrenti, il regolamento impugnato ('considerando‘ n. 64) e il presunto documento informativo ufficiale non contenevano alcun riferimento esplicito ai 'considerando‘ nn. 85 e 86 del regolamento provvisorio.

64.
    Occorre rilevare che, al punto D.1.1. del documento informativo, si dichiara che «il metodo di calcolo del livello di eliminazione del danno illustrato ai 'considerando‘ nn. 83-86 del regolamento provvisorio dev'essere confermato».

65.
    Va fatto notare che il metodo per calcolare il livello di eliminazione del danno è illustrato ai 'considerando‘ nn. 83 e 84 del regolamento provvisorio e che i margini di eliminazione del danno sono stati fissati, in base a tale metodo, ai 'considerando‘ nn. 85 e 86 suddetto regolamento, rispettivamente per la RPC (35,4%) e per la Malaysia (10,5%). Ne deriva che, al punto D.1.1. del documento informativo, la Commissione non ha confermato il margine di eliminazione del danno del 35,4% fissato al 'considerando‘ n. 85 del regolamento provvisorio per le esportazioni cinesi.

Essa ha unicamente confermato il metodo per calcolare il margine di eliminazione del danno, metodo che è rimasto immutato tra l'adozione del regolamento provvisorio e il regolamento impugnato (v. supra, punto 60). Anche se fosse esistita un'altra versione del documento informativo che non contenesse alcun riferimento ai 'considerando‘ nn. 85 e 86 del regolamento provvisorio, i diritti della difesa delle ricorrenti non avrebbero potuto essere lesi dalla mancata comunicazione di tale versione, dal momento che il punto D.1.1. del documento informativo loro comunicato, così come la versione che asseriscono non trasmessa di tale documento, confermava solo il metodo per calcolare il livello di eliminazione del danno e non il livello di eliminazione del danno del 35,4% fissato al 'considerando‘ n. 85 del regolamento provvisorio per gli esportatori cinesi.

66.
    Ne deriva che anche la seconda censura proposta dalle ricorrenti è infondata in fatto e va dunque respinta.

Sulla mancanza, nel documento informativo, di indicazioni relative all'aumento del dazio da applicare alle ricorrenti, a causa del trattamento individuale concesso alla WWS, nonché al tasso esatto del dazio definitivo.

67.
    Le ricorrenti sostengono che i loro diritti della difesa sono stati violati nel corso del procedimento amministrativo perché il documento informativo da esse ricevuto non menzionava né il fatto che la Commissione intendeva proporre al Consiglio di adottare un dazio definitivo più elevato di quello provvisorio, a causa del trattamento individuale concesso alla WWS, né il tasso esatto del dazio definitivo.

68.
    Occorre ricordare che il regolamento provvisorio ('considerando‘ n. 85) aveva fissato un margine di eliminazione del danno del 35,4% e un dazio antidumping provvisorio del medesimo livello per tutti i produttori/esportatori cinesi del prodotto di cui trattasi. In compenso, il regolamento impugnato ('considerando‘ n. 68) stabilisce che «la riduzione del livello necessario per eliminare il danno nel caso della WWS si è tradotta in un aumento, dal 35,4% al 39,4%, del livello necessario per eliminare il danno per tutti gli altri esportatori della RPC». Su tale base, il dazio residuo per i produttori/esportatori cinesi diversi dalla WWS è stato portato al 39,4% ('considerando‘ n. 69).

69.
    Ne consegue che il dazio antidumping definitivo applicato alle importazioni delle ricorrenti nell'Unione europea differisce fondamentalmente dal dazio istituito in via provvisoria, per effetto della concessione di un trattamento individuale alla WWS. Poiché emerge dalla giurisprudenza della Corte che l'ammontare del dazio definitivo è un'informazione essenziale (v. sentenza Al-Jubail Fertilizer e Saudi Arabian Fertilizer/Consiglio, già citata, punto 23) occorre esaminare se le ricorrenti siano state

utilmente informate di tale cambiamento nel corso del procedimento amministrativo.

70.
    Al riguardo si deve anzitutto constatare che, tramite il documento informativo, le ricorrenti sono state informate del fatto che un trattamento individuale sarebbe stato concesso alla WWS. Inoltre il documento menzionava il fatto che il trattamento individuale influiva sulle conclusioni provvisorie. Al punto D.2.2. di tale documento, infatti, si dichiara che: «La concessione di un trattamento individuale alla [WWS] influisce sulle conclusioni provvisorie. Il metodo qui di seguito descritto è stato applicato per il calcolo del livello individuale per eliminare il danno di questa società, per la quale è stato stabilito un margine di sottoquotazione del 32,5%». In compenso, nessun punto del detto documento informativo menzionava esplicitamente il fatto che, a seguito della concessione di un trattamento individuale alla WWS, il dazio antidumping da applicare alle ricorrenti sarebbe aumentato. Il documento in questione non indicava neppure il tasso esatto del dazio definitivo da applicare alle esportazioni delle ricorrenti. Infatti queste due informazioni erano menzionate nell'ultima pagina del documento informativo di cui le ricorrenti non hanno ricevuto comunicazione nel corso del procedimento amministrativo (v. supra, punto 10).

71.
    Le stesse ricorrenti tuttavia hanno riconosciuto nella replica che, durante la conversazione telefonica del 29 novembre 1996 fra il loro consulente e il signor Knoche, quest'ultimo «ha iniziato con il confermare che il dazio da applicare alle ricorrenti era aumentato a causa del trattamento individuale concesso alla WWS». Rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, egli ha inoltre indicato che nel corso della stessa conversazione telefonica era stato informato del tasso preciso (39,4%) del dazio definitivo da applicare alle importazioni dei prodotti delle ricorrenti nell'Unione europea.

72.
    Benché la conversazione telefonica del 29 novembre 1996 si sia svolta tra il consulente delle ricorrenti e il funzionario della Commissione, va considerato che le informazioni comunicate nel corso di questa conversazione sono venute a conoscenza delle ricorrenti stesse. E' chiaro infatti che il suddetto consulente rappresentava anche gli interessi delle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo.

73.
    Occorre dunque concludere che, sebbene il documento informativo non menzionasse né il fatto che il dazio antidumping da applicare ai loro prodotti sarebbe aumentato nel regolamento definitivo, a causa del trattamento individuale concesso alla WWS, né il tasso esatto di tale dazio, le ricorrenti erano comunque venute a conoscenza di detti elementi nel corso del procedimento amministrativo.

74.
    Si deve tuttavia verificare ancora se le ricorrenti siano state informate di questi «fatti e considerazioni», nel corso del procedimento amministrativo, in tempo utile per preparare la loro difesa.

75.
    Al riguardo occorre ricordare che l'art. 20, n. 5, del regolamento base dispone che «[l]e osservazioni presentate dopo l'informazione finale sono prese in considerazione unicamente se sono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione, per ciascun caso, in funzione dell'urgenza della questione e comunque non inferiore a dieci giorni».

76.
    Nella presente causa, il 29 ottobre 1996, la Commissione ha inviato per telecopia e per posta il documento informativo alle ricorrenti. Queste disponevano del termine minimo di dieci giorni previsto dall'art. 20, n. 5, del regolamento base per depositare le loro eventuali osservazioni. Tale termine è scaduto l'8 novembre 1996.

77.
    Solo il 29 novembre 1996 le ricorrenti hanno appreso che la concessione del trattamento individuale alla WWS si sarebbe tradotta in un aumento del dazio antidumping applicabile alle importazioni dei loro prodotti nell'Unione europea nonché il tasso esatto di questo dazio antidumping (39,4%). Poiché queste informazioni essenziali non figurano nel documento informativo, ne consegue che le ricorrenti non hanno ricevuto un'informazione sufficiente a consentire loro di assicurare la difesa dei propri diritti prima della scadenza del termine fissato dalla Commissione per il deposito delle loro eventuali osservazioni.

78.
    Il Tribunale considera inoltre che la Commissione ha dovuto constatare, a seguito della conversazione telefonica del 29 novembre 1996 fra il consulente delle ricorrenti e il signor Knoche, che il documento informativo era incompleto. Essa non ha però comunicato alle ricorrenti una versione completa del documento informativo a seguitodi tale conversazione, né ha impartito loro un termine per il deposito di eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 20, n. 5, del regolamento base.

79.
    Tuttavia le constatazioni di cui sopra non consentono, in quanto tali, di concludere nel senso di una lesione dei diritti della difesa delle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo. Infatti non può sussistere tale lesione se era accertato che, nonostante l'atteggiamento passivo della Commissione, le ricorrenti sono state in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulle informazioni di cui erano venute a conoscenza in occasione della conversazione telefonica del 29 novembre 1996.

80.
    Occorre sottolineare, al riguardo, che l'art. 20, n. 5, del regolamento base, che fissa un termine minimo per il deposito di eventuali osservazioni, è una disposizione chiara e precisa che non lascia alcun margine di discrezionalità alle istituzioni comunitarie (v. per analogia la sentenza della Corte 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a., Racc. pag. I-5357, punto 19). Si può dunque ritenere che un'impresa che nel corso del procedimento amministrativo riceve comunicazione dei principali fatti e considerazioni ai sensi dell'art. 20, n. 2, del regolamento base, dispone, in mancanza

di ogni indicazione da parte delle istituzioni comunitarie circa il termine loro impartito per depositare eventuali osservazioni, di un termine minimo di dieci giorni in virtù dell'efficacia diretta del disposto dell'art. 20, n. 5, del regolamento base.

81.
    Ne consegue che, nel caso di specie, le ricorrenti disponevano di un termine di dieci giorni per depositare eventuali osservazioni in merito agli elementi informativi essenziali che non figuravano nel documento informativo loro trasmesso il 29 ottobre 1996 e delle quali esse sono venute a conoscenza il 29 novembre. Questo termine è scaduto il 9 dicembre 1996.

82.
    Le ricorrenti non possono sostenere, come hanno fatto in udienza, che la comunicazione di talune informazioni essenziali nel corso della conversazione telefonica del 29 novembre 1996 è stata tardiva. E' assodato infatti che la Commissione ha emanato la proposta di adozione del regolamento impugnato il 16 dicembre 1996, trasmettendo tale proposta in pari data (GU 1997, C 13, pag. 2). Pertanto, se le ricorrenti avessero depositato osservazioni il 9 dicembre 1996, la Commissione avrebbe ancora potuto tenerne conto per la sua proposta.

83.
    Ne deriva che la mancanza di menzione, nel documento informativo, dell'aumento del dazio antidumping da applicare ai loro prodotti a causa del trattamento individuale concesso alla WWS, nonché del tasso esatto del dazio definitivo (39,4%), non integra una lesione dei diritti della difesa delle ricorrenti, poiché è certo che esse sono venute a conoscenza di tali elementi in occasione di una conversazione telefonica con un funzionario della Commissione, in una data che ancora consentiva loro di far conoscere efficacemente il proprio punto di vista al riguardo prima che la Commissione formulasse la sua proposta in vista dell'adozione del regolamento impugnato.

84.
    Anche la terza censura formulata dalle ricorrenti a sostegno del loro motivo va dunque respinta.

Sull'asserita violazione dell'art. 20, n. 4, del regolamento base

85.
    Le ricorrenti sostengono che una conversazione telefonica non esime la Commissione dal fornire un'informazione precisa per iscritto, come previsto dall'art. 20, n. 4, del regolamento base. Il mancato rispetto di tale disposizione del regolamento base giustificherebbe l'annullamento del regolamento impugnato.

86.
    Benché sia senz'altro vero che l'art. 20, n. 4, del regolamento base prevede che «le informazioni finali sono comunicate per iscritto», occorre tuttavia sottolineare che il n. 3 del medesimo articolo dispone altresì che le domande di informazioni «devono

essere inviate alla Commissione per iscritto». Ordunque, il consulente delle ricorrenti ha riconosciuto in udienza che, nel caso di specie, esse non hanno mai presentato una domanda scritta in tal senso. Le ricorrenti, che riconoscono di non aver rispettato il disposto dell'art. 20, n. 3, del regolamento base, non possono quindi censurare le istituzioni comunitarie per non aver confermato per iscritto le informazioni che sono state loro comunicate nel corso della conversazione telefonica del 29 novembre 1996.

87.
    Va poi sottolineato che il disposto dell'art. 20 del regolamento base mira a tutelare i diritti della difesa delle parti interessate nel corso del procedimento amministrativo. Di conseguenza nel caso di specie il mancato rispetto di quanto prescritto dall'art. 20, n. 4, del regolamento base può condurre all'annullamento del regolamento impugnato solo se è accertato che questa circostanza ha pregiudicato la difesa delle ricorrenti. Anche se, nei casi in cui le istituzioni comunitarie comunicano oralmente un'informazione, esse possono incontrare difficoltà a «precostituire gli elementi che permettano di provare (...) l'avvenimento certo di una simile comunicazione» (sentenza Al-Jubail Fertilizer e Saudi Arabian Fertilizer/Consiglio, già citata, punto 20), nel caso di specie le ricorrenti stesse hanno ammesso che la Commissione le aveva informate telefonicamente, il 29 novembre 1996, dell'aumento del dazio definitivo applicato ai loro prodotti, a causa del trattamento individuale concesso alla WWS, nonché del dazio definitivo. Poiché inoltre è stato accertato che le ricorrenti sono state in grado di far valere efficacemente il proprio punto di vista su questi elementi nel corso del procedimento amministrativo, se ne deve concludere che il mancato rispetto di quanto prescritto dall'art. 20, n. 4, del regolamento base per quanto concerne i fatti e le considerazioni di cui le ricorrenti sono venute a conoscenza nel corso della conversazione telefonica del 29 novembre 1996 non ha pregiudicato la loro difesa.

88.
    Anche la quarta censura esposta dalle ricorrenti a sostegno del loro motivo va dunque respinta.

89.
    Da quanto precede deriva che le ricorrenti non hanno dimostrato che l'incompletezza del documento informativo ha impedito loro di esercitare efficacemente i diritti della difesa nel corso del procedimento amministrativo. Pertanto il motivo di lesione dei diritti della difesa va respinto e, di conseguenza, va respinto il ricorso nel suo complesso.

Sulle spese

90.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma del n. 3, primo comma, del medesimo articolo, il Tribunale può decidere, per motivi eccezionali, che ciascuna parte sopporti le proprie spese. A norma del n. 4, primo comma, di tale articolo le

istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. Il secondo comma di tale disposizione stabilisce che il Tribunale può ordinare che una parte interveniente diversa da uno Stato membro o da un'istituzione sopporti le proprie spese.

91.
    Anche se nel caso di specie il ricorso va respinto, il Tribunale ritiene che si debba applicare il n. 3, primo comma, e il n. 4, primo e secondo comma, dell'art. 87 del regolamento di procedura e ordinare che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Esso considera infatti che, a seguito della conversazione telefonica del 29 novembre 1996 tra il consulente delle ricorrenti e un funzionario della Commissione, quest'ultima avrebbe dovuto loro comunicare senza ritardi una versione completa del documento informativo ed impartire un termine per presentare eventuali osservazioni. Il Tribunale osserva che se la Commissione avesse agito in tal modo la presente controversia avrebbe potuto essere evitata.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Lindh            García-Valdecasas            Lenaerts

                Cooke                Jaeger

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 novembre 1998.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Lindh


1: Lingua processuale: l'inglese.

Racc.